Sentenza 23 gennaio 2019
Massime • 2
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente.
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., circoscritta al solo condannato.
Commentari • 2
- 1. La linea sottile tra concorso nel reato e connivenzaValeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
Il concorso eventuale nel reato è disciplinato a norma degli artt. 110 e ss. del codice penale. Come ben noto gli elementi costitutivi di tale fattispecie si dividono in oggettivi e soggettivi. Elemento soggettivo è il dolo di concorso, inteso come la rappresentazione e volizione del fatto criminoso e la consapevolezza di concorrere con gli altri. L'elemento oggettivo si scinde nella pluralità degli agenti, nella realizzazione di un fatto materiale di reato e nel contributo di ciascun soggetto alla realizzazione di esso. Ciò che rileva ai fini concorsuali non è la sola condotta commissiva, ma anche quella omissiva. Particolarmente problematica nonché dibattuta è la punibilità o meno …
Leggi di più… - 2. Ingiusta detenzione: No alla riparazione se il richiedente conviveva con il coimputato condannato.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 dicembre 2021
1. La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di P.C., con riferimento a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato nella flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in concorso con D.G., collocato agli arresti domiciliari e, quindi, nuovamente posto in custodia cautelare in carcere, per violazione dei divieti impostigili con la misura domiciliare. Egli era stato poi assolto in esito ad abbreviato per non aver commesso il fatto. Nella specie, il richiedente era stato trovato nell'abitazione che egli aveva messo a disposizione del D., dopo un'attività di osservazione condotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2019, n. 22060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22060 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2019 |
Testo completo
22060-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Ord. n. sez. 154/2019 GIULIO SARNO Presidente -CC 23/01/2019 LUCA RAMACCI R.G.N. 40274/2018 CLAUDIO CERRONI ALDO ACETO Relatore - GIANNI FILIPPO REYNAUD ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
40274/2018 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. AN TA ricorre per l'annullamento della sentenza del 18/01/2018 (dep. il 07/03/2018) della Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza del 07/07/2016 della Corte di appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta dal 03/05/2011 al 18/07/2012 perché gravemente indiziato di aver concorso con il fratello nella detenzione di quattordici chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, accusa dalla quale era stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto. Deduce che la decisione impugnata è frutto di un errore di fatto consistito nell'aver affermato che egli non aveva mai fornito giustificazioni chiare e verosimili dei contenuti criptici delle conversazioni intercettate e che la sua connivenza, ancorché penalmente irrilevante, era comunque espressione di un atteggiamento di copertura e di solidarietà verso gli autori dell'illecita detenzione, connotato dal suo mancato attivarsi per far cessare l'attività delittuosa. In realtà, afferma, egli non ha mai posto in essere comportamenti tali da ingenerare dubbi o indurre in errore gli inquirenti ed il Gip circa la sua penale responsabilità ed in ogni caso erra la Corte di cassazione ad affermare la mera corrispondenza tra connivenza e colpa grave ponendo a fondamento di tale decisione una motivazione tanto illogica quanto carente. E' sufficiente leggere la sentenza del 04/11/2011 della stessa Corte di cassazione, Prima Sezione penale, che aveva annullato con rinvio l'ordinanza del 16/05/2011 del Tribunale del riesame di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza custodiale. Sin da allora, infatti, la Suprema Corte aveva stigmatizzato il fatto che le conversazioni telefoniche intercettate non erano idonee a dimostrare il concorso nel reato e, dunque, a superare la soglia della mera connivenza.
2.Il ricorso è inammissibile perché proposto da persona non legittimata, tardivo e comunque al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
3.Quanto al profilo della legittimazione, occorre ricordare che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione è inammissibile, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen., circoscritta al solo condannato (Sez. 3, n. 41071 del 22/09/2015, Rv. 264814; Sez. 3, n. 16659 del 06/12/2017, Rv. 239858).
4.Quanto al secondo profilo, è sufficiente notare che la sentenza impugnata è stata depositata il 07/03/2018 e che il ricorso è stato proposto il 04/10/2018, ben oltre il termine di centottanta giorni imposto dal secondo comma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
5.Quanto al terzo profilo, il Collegio ribadisce che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen., costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione perché (e solo quando) viziate da errore materiale o assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva.
5.1.Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte applicativo del rimedio predisposto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; già in precedenza Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, aveva affermato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso).
5.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affermato che la connivenza può in astratto integrare colpa grave ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione quando, come nel caso di specie: a) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale;
b) si concretizzi non solo e non tanto in un comportamento passivo dell'agente rispetto alla consumazione del reato, ma tolleri che tale reato sia consumato e l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della posizione di garanzia;
c) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente.
5.3.La Corte ha così inteso dare continuità al medesimo principio di diritto da ultimo ribadito da Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 e già affermato da numerose altre pronunce (Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, Cantarella, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, Koci, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Lushay, Rv. 223688) secondo il quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente.
5.4.I costituti fattuali della decisione impugnata si fondano sul comportamento tenuto dal ricorrente che, si legge nella sentenza, nella piena consapevolezza dei traffici del fratello, si era attivato presso tal SO GI (condannato per reato associativo e per plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti contestate come commesse anche in concorso con il fratello del ricorrente) per adempiere agli obblighi contratti dal fratello stesso, per cui non solo non si era attivato per impedire la prosecuzione della attività illecita posta in essere dal fratello presso l'agriturismo di proprietà del ricorrente, ma aveva anche tentato di impedire il ritrovamento della sostanza nel corso della perquisizione posta in essere dalla polizia giudiziaria.
5.5.Di questi comportamenti (che costituiscono la base fattuale del giudizio) il ricorrente non fa nemmeno menzione, limitandosi a contestare la assimilazione della connivenza alla colpa grave e ad affermare di aver serbato un comportamento tale da non ingenerare dubbi sulla propria innocenza.
5.6.Così facendo, però, egli contesta la valutazione che dei fatti è stata effettuata dalla Corte di cassazione, non la loro errata percezione, sollecitando una inammissibile rivisitazione della decisione impugnata.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23/01/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Giulio Sarno Alow Ace If wh ん 21 MAIG 2019 RE