Sentenza 14 marzo 2017
Massime • 1
Il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 cod. pen., tutela l'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa; ne consegue che il privato danneggiato dal reato non assume la qualità di persona offesa, che spetta solo allo Stato, e non è, pertanto, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2017, n. 32987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32987 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2017 |
Testo completo
3298 7-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 324/2017 GRAZIA LAPALORCIA Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.33728/2016 UMBERTO LUIGI SCOTTI CO VI IS IN OL HE GE CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IO TO nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ TO AV nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 31/03/2016 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
lette/sentite le conclusioni-del PG- lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Bolzano con ordinanza del 31/3/2016, notificata in data 19/4/2016, disattendendo l'opposizione del Maresciallo LI NT OL, denunciante e ritenuta parte offesa, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di DE ET, indagato per il reato di esercizio abusivo della professione infermieristica ex art 348 cod.pen., per aver praticato una iniezione intra-muscolare al Capitano BR Comisi, in difetto di valido titolo abilitante. Il Giudice ha ritenuto che il possesso del diploma di aiutante di sanità abilitasse all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, nella quale rientrava l'esecuzione dell'iniezione in questione.
2. Ha proposto ricorso LI NT OL tramite l'avv.Vincenzo Sarcone del Foro di Foggia, munito di procura speciale, presentando quattro motivi.
2.1. Con il primo il ricorrente denuncia violazione di legge perché alla parte offesa era stato negato il diritto di partecipare all'udienza camerale del 31/3/2016 in difetto di valido avviso non notificato all'indirizzo dove era all'epoca domiciliato in Portico di Caserta alla via Fratelli Rosselli 1. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo per l'erronea equiparazione nel provvedimento impugnato dell'aiutante di sanità all'infermiere generico.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermata incompetenza quanto ai reati comuni attribuiti al Comisi di abuso di ufficio e atti persecutori.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità insanabile dell'ordinanza di archiviazione per la consumata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nonché del principio di matrice comunitaria espresso con la decisione quadro 2001/220/GAI, artt. 2 e 3. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che il bene tutelato dall'art.348 cod.pen. è costituito dall'interesse generale all'esercizio di certe professioni specialistiche da parte di soggetti in possesso di speciale abilitazione amministrativa, con la conseguenza che la parte offesa era solo la pubblica amministrazione e non il soggetto che, eventualmente, in via mediata e di riflesso, abbia subito un pregiudizio dalla violazione della norma. Di conseguenza il OL non era persona offesa ma tuttalpiù soggetto danneggiato, non legittimato a opporsi all'archiviazione e a proporre ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.409, commi 2 e 6 cod.proc.pen. che legittima al ricorso solo la persona offesa dal reato: infatti il ricorrente OL non è parte offesa, ma mero denunciante, privo di legittimazione ad impugnare. La giurisprudenza della Corte in tema di esercizio abusivo della professione, condivisa da questo Collegio, è ferma nel ritenere che il bene tutelato dal reato sia rappresentato dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa;
ciò non esclude che possano assumere la veste di danneggiati dal reato quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal reato, ma non consente di riconoscere in capo ad essi la qualità di persone offese, che spetta solo allo Stato;
pertanto il privato danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. (Sez. 6, n. 17203 del 18/04/2007, P.O. in proc. Iannuzzi ed altro, Rv. 23642501; Sez. 5, n. 3996 del 18/11/2004 - dep. 2005, Gaglianò ed altri, Rv. 23043001). ed èIl OL non è quindi parte offesa dal reato denunciato irrilevante la sua eventuale veste di soggetto danneggiato, anche se non si comprende a quale titolo, dal fatto che l'aiutante di sanità ET, privo - in ipotesi di idoneo titolo professionale, abbia effettuato una iniezione intramuscolare al superiore Capitano Comisi, che glielo aveva chiesto, in ipotesi indebitamente. Del pari è irrilevante il fatto che il Pubblico Ministero e il Giudice per le indagini preliminari di Bolzano abbiano, erroneamente, qualificato il OL parte offesa dandogli avviso (peraltro al domicilio eletto di via Santa Margherita 101 a Vipiteno) e considerato ammissibile la sua opposizione.
2. Tutti i motivi di merito restano quindi assorbiti dal ravvisato difetto di legittimazione a ricorrere.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 2.000,00 in favore della 2 Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/3/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore lafolosireالعد Umberto Luigi Scotti Grazia PA و الامهما addi -6 LUG 2017 IL FUNZION GIUD Carte 3