Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
La confisca disposta ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non rendendosi applicabile in tale ipotesi la disciplina della revoca di cui all'art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, che espressamente si riferisce al procedimento di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/1999, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIETRO SIRENA Presidente del 22/4/1999
1. Dott. DIANA LAUDATI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO " N. 1885
3. Dott. GIUSEPPE FALCONE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU " N. 45034/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA AN
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione prima penale, il 16.9.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuseppe Falcone Vista la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore caso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
ON NT è stata condannata con sentenza del 30.6.1994, passata in giudicato, per estorsione ed usura.
Con ordinanza del 30.1.95 il Tribunale di Palermo, ai sensi degli artt. 665 e segg. c.p.p. e 12 sexies L. n. 356/92 ha ordinato la confisca di un immobile di proprietà della ON. Tale ordinanza è divenuta esecutiva in data 6.6.1995, a seguito di ricorso per Cassazione.
Con ordinanza del 16.9.1998 il Tribunale di Palermo ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione ad una istanza di revoca e/o modifica del provvedimento di confisca, presentata dalla ON, che ha lamentato una errata valutazione del presupposto normativo della sperequazione tra la disponibilità del bene ed i redditi leciti percepiti. Il Tribunale, adito ex art. 7 comma 2 L. n. 1423/56, ha ritenuto inapplicabile tale norma al di fuori delle misure di prevenzione personale.
Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso la ON per sostenere violazione dell'art. 606 lett. b) e c), in relazione agli articoli 670, 676 c.p.p., art. 7 L. 1956/1423, ed art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, nel presupposto che la confisca ex art. 12
sexies è una misura avverso la quale è ammesso il ricorso all'istituto dell'incidente di esecuzione o il ricorso ai sensi dell'art. 7 citato;
e per evidenziare una contraddittorietà della motivazione consistita nel fatto che da una parte il Tribunale ha riconosciuto la possibilità dell'incidente di esecuzione in tema di confisca, e poi ha dichiarato nella specie non luogo a provvedere. Ritiene questa Corte che sicuramente non sussista alcuna competenza del Tribunale che ha emanato il provvedimento di confisca a revocarlo necessitamente ex art. 7 L. n. 1423 del 1956, poiché questa norma espressamente si riferisce alle misure di prevenzione di carattere personale e non sembra possa essere applicata ad altre ipotesi di misure avente carattere reale, a causa degli effetti tendenzialmente irreversibili che esse producono.
Resta allora da esaminare il potere del giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p., che fa un riferimento espresso alla confisca. La norma significativamente parla di competenza a decidere in ordine alla confisca o in ordine alla restituzione delle cose sequestrate (e non anche delle cose confiscate), mentre al secondo comma richiama la disciplina della devoluzione al giudice civile quando sorge controversia nella proprietà delle cose confiscate. La disciplina che ne deriva è chiara:
a) nel riconoscere al giudice della esecuzione un potere di disporre la confisca, quando ciò non ha fatto il giudice del merito. Vi è stato già che, però, ha ritenuto che questo potere non sussiste quando la confisca viene disposta ex art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, convertito in L. n. 356/1992, poiché l'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge può essere compiuto solo in sede di merito (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 3.12.1997, n. 2015 c.c. 8.7.1997, Caracciolo);
b) nel non riconoscere il potere di revocare un provvedimento di confisca. La confisca produce un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità del provvedimento che l'ha disposta. Su questa base, di recente, questa Corte a Sezioni Unite ha ritenuto che la revoca della sentenza di condanna ex art. 673 c.p.p., a causa della abolizione del reato, non si estende anche alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca che era stata disposta con sentenza divenuta irrevocabile (cfr. Cass. Sez. Unite c.c. 28 gennaio 1998 e sent. 23 marzo 1998, n. 2. Maiolo);
c) nel riconoscere al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate, non potendosi ovviamente giustificare una confisca che casa in beni non appartenenti al condannato o al sottoposto alla misura nei casi e con i limiti previsti dalla legge penale.
Risulta che nella specie l'ordinanza che ha disposto la confisca è divenuta irrevocabile, avendo la cassazione rigettato il ricorso della ON.
In tale contesto, allora, nessun potere ha il giudice della esecuzione di esaminare una vicenda che ormai è definita sotto ogni profilo, e che ha prodotto effetti irreversibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Penale, il 22 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 1999