Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2016, n. 36066
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Sentenza 25 agosto 2016

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In tema di giudizio dinanzi al giudice di pace, qualora l'ufficio procedente rientri tra quelli soppressi ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, non è necessario che l'avviso del rinvio del processo presso la nuova sede sia comunicato personalmente all'imputato contumace, se l'ordinanza che dispone il rinvio è letta in udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2016, n. 36066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36066
    Data del deposito : 25 agosto 2016

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