CASS
Sentenza 25 agosto 2016
Sentenza 25 agosto 2016
Massime • 1
In tema di giudizio dinanzi al giudice di pace, qualora l'ufficio procedente rientri tra quelli soppressi ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, non è necessario che l'avviso del rinvio del processo presso la nuova sede sia comunicato personalmente all'imputato contumace, se l'ordinanza che dispone il rinvio è letta in udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2016, n. 36066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36066 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento