Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2000, n. 8
CASS
Sentenza 4 gennaio 2000
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CS
Rigetto
Sentenza 1 agosto 2016

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Il principio di giurisdizionalizzazione che permea il sistema delle misure di prevenzione, estrinsecandosi essenzialmente nella garanzia del diritto di difesa, consente di affermare, in materia, la nullità dei provvedimenti adottati "de plano". (Nel caso si trattava di provvedimento dichiarativo della inammissibilità della richiesta di revoca della misura di prevenzione adottato dal tribunale che aveva applicato la misura).

Avverso il provvedimento che pronuncia sulla richiesta di revoca di una misura di prevenzione, di cui all'art. 7 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, è proponibile sempre ed esclusivamente il ricorso per cassazione, essendo il predetto rimedio (cioè la revoca) inquadrabile nell'ambito del sistema dell'esecuzione. Tale principio trova conferma nel fatto che il successivo art. 7 bis, in ipotesi del tutto similare, sempre di revoca, prevede espressamente il ricorso per cassazione per violazione di legge.

La revoca della misura di prevenzione (art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423) è consentita anche nel caso in cui il provvedimento di applicazione sia divenuto definitivo. (La Corte ha, nel caso, annullato il provvedimento emesso "de plano" con il quale il tribunale, che aveva applicato la misura, aveva, successivamente, dichiarato inammissibile la richiesta di revoca, perché proposta contro provvedimento ormai divenuto definitivo).

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  • 1Responsabilità, manager corrotto, danni all’immagine dell’ente, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2000, n. 8
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8
Data del deposito : 4 gennaio 2000

Testo completo