Sentenza 4 gennaio 2000
Rigetto
Sentenza 1 agosto 2016
Massime • 3
Il principio di giurisdizionalizzazione che permea il sistema delle misure di prevenzione, estrinsecandosi essenzialmente nella garanzia del diritto di difesa, consente di affermare, in materia, la nullità dei provvedimenti adottati "de plano". (Nel caso si trattava di provvedimento dichiarativo della inammissibilità della richiesta di revoca della misura di prevenzione adottato dal tribunale che aveva applicato la misura).
Avverso il provvedimento che pronuncia sulla richiesta di revoca di una misura di prevenzione, di cui all'art. 7 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, è proponibile sempre ed esclusivamente il ricorso per cassazione, essendo il predetto rimedio (cioè la revoca) inquadrabile nell'ambito del sistema dell'esecuzione. Tale principio trova conferma nel fatto che il successivo art. 7 bis, in ipotesi del tutto similare, sempre di revoca, prevede espressamente il ricorso per cassazione per violazione di legge.
La revoca della misura di prevenzione (art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423) è consentita anche nel caso in cui il provvedimento di applicazione sia divenuto definitivo. (La Corte ha, nel caso, annullato il provvedimento emesso "de plano" con il quale il tribunale, che aveva applicato la misura, aveva, successivamente, dichiarato inammissibile la richiesta di revoca, perché proposta contro provvedimento ormai divenuto definitivo).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità, manager corrotto, danni all’immagine dell’ente, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2000, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 4/1/2000
Dott. Giangiulio Ambrosini Componente SENTENZA
Dott. Adalberto Albamonte Componente N. 8
Dott. Nicola Milo Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti Componente N. 20407/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di RT AT, avverso il decreto in data 15.4.1999 del Tribunale di Ragusa;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Albamonte;
Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso, qualificato il ricorso come appello, per la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catania, competente a decidere sull'impugnazione.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto, in data 15.4.1999, il Tribunale di Ragusa dichiarava inammissibile la richiesta -presentata da Di RT AT- di revoca della misura di prevenzione a lui applicata, perché il relativo provvedimento era divenuto esecutivo.
Ha proposto ricorso per cassazione il Di RT deducendo la nullità dell'impugnato decreto perché emesso senza la previa instaurazione del contraddittorio e sul presupposto che la revoca di cui all'art. 7 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 fosse proponibile solo nei casi in cui il provvedimento di applicazione della misura non sia ancora divenuto definitivo. Ha dedotto, inoltre, la mancanza di motivazione.
Preliminarmente va esaminata la questione dell'impugnabilità del decreto di cui all'art. 7 cit. a mezzo di ricorso per cassazione. E ciò perché il Procuratore Generale in sede ha richiesto la qualificazione dell'impugnazione proposta in appello, e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per la decisione, assumendo che avverso i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 7, comma 2, cit., fosse esperibile l'appello e non il ricorso per cassazione.
Questo Collegio ritiene di non poter condividere l'avviso del Procuratore Generale, che pur si ispira ad un orientamento giurisprudenziale di questa Corte. È stato sostenuto, difatti, che, mancando una diversa e specifica disposizione, ed in armonia con -la disciplina stabilita dall'art. 4 della stessa legge, il provvedimento emesso a seguito di richiesta di revoca sia impugnabile esclusivamente con l'appello e non con il ricorso per cassazione (sez. 1, 1 dicembre 1998, Tancredi, Rv. 212195). Secondo un altro orientamento, invece, avverso il provvedimento emesso sulla richiesta di revoca, di cui all'art. 7 cit, risulta ammissibile sempre ed esclusivamente il ricorso per cassazione (sez. 1, 28 gennaio 1997, Bucello, Rv. 207688), essendo inquadrabile il predetto rimedio (cioè la revoca) nell'ambito del sistema dell'esecuzione (sez. 6, 4 giugno 1997, Scuderi ed altro, Rv. 210320).
Si è venuti, così, a distinguere quanto a competenza, in tema di misure di prevenzione, tra l'ipotesi nella quale il giudice sia chiamato a riesaminare la pericolosità sociale del proposto nel corso dell'esecuzione della misura applicata, e quella ad esecuzione avvenuta;
riconoscendosi nella prima ipotesi la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento definitivo, e nell'altra del giudice procedente, anche se in grado di appello (sez. 1, 22 dicembre 1998, confl. competenza grado di appello, in proc. Ascolese, R. 212578; Id., 2 dicembre 1997, confl. competenza in proc. Pugliese, Rv. 209530).
Ad avviso di questo Collegio il secondo orientamento appare maggiormente condivisibile, e ciò trova conferma testuale nell'art.7 bis L. n. 1423 del 1956, laddove in ipotesi del tutto similare,
sempre di revoca, espressamente è previsto il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Va osservato, infine, che il processo di progressiva "giurisdizionalizzazione" delle misure di prevenzione, favorito dalla costante evoluzione giurisprudenziale, ha comportato in linea di principio l'osservanza delle garanzie, in tutte le sue possibili estrinsecazioni, proprie del procedimento di esecuzione. Pertanto, riconosciuta l'ammissibilità del mezzo di impugnazione proposto (in tal senso, cfr.: Cass. sez. un. 10 dicembre 1997, Pisco, con la quale implicitamente risulta affermata l'ammissibilità, nei casi come quello in questione, del ricorso per cassazione), restano da esaminare i vizi dedotti.
Dal già richiamato principio di giurisdizionalizzazione che presiede al sistema delle misure di prevenzione, e che si estrinseca essenzialmente nella garanzia del diritto di difesa, deve farsi derivare la nullità dei provvedimenti adottati de plano, come è avvenuto nella specie (Cass. Sez. 5, 25 ottobre 1993, Ascione ed altro, Rv. 196298).
Al che si aggiunga che il decreto impugnato risulta viziato anche per erronea applicazione dell'art. 7, comma 2, cit., cioè laddove si dichiara l'inammissibilità della richiesta di revoca perché la revoca sarebbe consentita solo nei riguardi di decreto di applicazione della misura non divenuto definitivo. E ciò è contraddetto in radice dai principi enunciati nella citata sentenza delle Sezioni Unite in materia di natura dell'istituto in parola, giungendo a configurare la revoca come mezzo succedaneo alla revisione delle sentenze di condanna divenute esecutive. Senza contare, poi, che il secondo comma dell'art. 7 disciplina sia la revoca ex nunc sia la revoca ex tunc, e quindi addirittura la revoca di un provvedimento non più in esecuzione, ove risulti emesso sulla base di una pericolosità mai esistita (Cass. sez. un. 10 dicembre 1997, Pisco). L'impugnato provvedimento va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia al Tribunale di Ragusa per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 4 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2000