Sentenza 11 ottobre 2023
Massime • 2
La sentenza straniera non riconosciuta per gli effetti previsti dal codice penale ex art. 731 cod. proc. pen., acquisita, su accordo delle parti, al fascicolo del dibattimento, può essere utilizzata, come documento, per la deliberazione, risultando la sua acquisizione legittima, perché non avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 191, comma 1, cod. proc. pen.
In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 49799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49799 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiédendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore dell'imputato, avvocato SERAFINI CLAUDIA del foro di ROMA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore Generale ed accogliersi i motivi del suo ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di assise appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dalla Corte di assise il 28 febbraio 2022, ha \PN Penale Sent. Sez. 1 Num. 49799 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 11/10/2023 assolto UL LO dal delitto di cui all'ad, 270-bis cod. pen., contestato al capo a) della rubrica, per insussistenza del fatto e, per l'effetto, ha eliminato la relativa pena. Ha, invece, confermato il giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen, 1, 2 I., 2 ottobre 1967 n. 895 e 25 1.9 luglio 1990 n. 185, contestati al capo b), e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 270- sexies cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 5 di reclusione ed euro 13.000,00 di multa. 1.1. Secondo la ricostruzione della Corte distrettuale - principalmente fondata sulle dichiarazioni rese dai militari che avevano, a vario titolo, partecipato alla missione internazionale EUNAVFOR Med. Sophia, prevista dall'Onu e dal Consiglio UE per contrastare, tra l'altro il rispetto dell'embargo di armi nonché sull'esito dei controlli in mare - l'odierno imputato aveva raccolto, detenuto e ceduto l'ingente quantitativo di armi da guerra (tra cui bombe, mine, lanciarazzi anticarro) rinvenute a bordo dell'imbarcazione, originariamente denominata IS e successivamente chiamata El Muckthar, destinate al rifornimento di unità combattenti legate all'organizzazione Majiis Shura Thuwar Bengasi, nota con la sigla ST, in violazione dell'embargo verso la Libia imposto da una pluralità di disposizioni normative internazionali, condivise anche dallo Stato libico. Tali disposizioni consentivano esclusivamente il trasporto e importazione di armi per motivi di sicurezza nazionale, purché sotto il controllo del Governo di Accordo Nazionale, tenuta, comunque, a rilasciare un'espressa autorizzazione. LO non aveva, invece, fatto parte di un'associazione terroristica. Non può, infatti, essere considerata tale l'organizzazione ST, peraltro già sciolta all'epoca di consumazione delle condotte partecipative ascritte all'impupato, perché non inserita nella c.d. black list dell'ONU né ritenuta di natura terroristica dai Paesi occidentali e, comunque, stabilmente finanziata dal governo libico internazionalmente riconosciuto al fine dii svolgere attività di contrasto alle organizzazioni guidate dal generale Haftar. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore generale della Corte di assise di appello di Roma sia l'imputato. 2.1. Il Procuratore generale ha dedotto un unico motivo per vizio di motivazione, con riferimento all'assoluzione dal delitto di cui al capo a). DJ" Lamenta% Corte territoriale non si sia adeguatamente confrontata con una pluralità di elementi aventi decisivo rilievo ai fini della sussistenza della fattispecie associativa. Sostiene il pubblico ministero ricorrente che, una volta ritenuto l'imputato colpevole del reato di detenzione e porto illegale di armi da guerra ed una volta 2 valutate attendibili sia le dichiarazioni rese dai testimoni di polizia giudiziaria, che hanno ricostruito le peculiari modalità del coinvolgimento di LO nell'operazione volta ad aggirare l'embargo a favore dell'organizzazione terroristica ST sia le dichiarazioni rese dallo stesso LO sulla sua personale partecipazione a numerose missioni per conto del governo libico implicanti necessariamente l'uso di armi, la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere parimenti accertata l'appartenenza dell'imputato a quest'ultimo sodalizio, con lo specifico ruolo di organizzatore incaricato di mettere a disposizione del gruppo le imbarcazioni utilizzate per il trasporto delle armi, in stretto contatto con uno dei capi riconosciuti, SI Al IA, presente a bordo della IS al momento dei controlli in mare. Non rileva in senso contrario il mancato inserimento di ST nella black list dell'ONU e l'assenza di sanzioni da parte degli organismi internazionali nei confronti della stessa nonché l'accertato finanziamento elargito in suo favore da parte del Governo libico. La natura terroristica di ST è dimostrata in modo decisivo dal ruolo preponderante assunto al suo interno dal gruppo estremistico AN El Sharia, circostanza che aveva indotto gli esperti dell'ONU a valutare la possibilità di inserimento nella citata lista. D'altra parte, se, come, risulta positivamente accertato, le operazioni curate da LO erano illegali è conseguenziale ritenere che le armi trasportate fossero destinate al mercato clandestino controllato dalle bande terroristiche e non certo al governo legittimo, che si riforniva stabilmente attraverso gli appoggi garantitigli dagli Stati che lo avevano riconosciuto e che si limitava a tollerare le organizzazioni armate in lotta contro i fedeli a Gheddafi. Lo scioglimento di ST è coevo e non precedente alle operazioni di trasporto di armi ascritte a LO. 2.2. L'imputato, per il tramite del difensore di fiducia avv. Claudia Serafini, ha articolato sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.2.1. Il primo motivo ripropone l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria libica. Lamenta che la sentenza impugnata, nel ritenere infondata la prospettazione difensiva, abbia violato, oltre che l'art. 6 cod. pen. in relazione agli artt. 3, 15 e 287, la Convenzione delle Nazioni unite sul mare del 1982, il principio di diritto internazionale consuetudinario sotteso alla dichiarazione di "baia storica", il principio di diritto internazionale della reciprocità tra gli Stati nonché gli artt. 2 e 143 cod. nav., 91, 32 e 96, Convenzione Uniclos sul mare del 1982. Al riguardo evidenzia che l'imbarcazione El Mukthar, a bordo della quale sono state trovate le armi: - è stata controllata nel golfo della Sirte, dunque all'interno delle «acque interne» della Repubblica Araba della Libia, che sono sottoposte alla giurisdizione 3 T&' esclusiva di tale Stato, in considerazione: - della mancata ratifica da parte della Libia della Convezione di Montego bay sulla estensione delle acque territoriali fino alle 12 miglia marine a partire dalle linea base;
- della mancata contestazione degli Stati costieri del comportamento della Libia che ha esteso tale limite fino a 97 miglia marine ed ha qualificato il golfo della Sirte quale baia storica;
- del principio di reciprocità; - era di nazionalità libica perché batteva la bandiera di questo Stato, il suo comandante e l'equipaggio erano libici, così come l'armatore ed il proprietario, la società Al Mirasad Ltd, che aveva concluso l'acquisto ben prima del controllo e del sequestro delle armi, pagando integralmente il prezzo e ricevendo in consegna dell'imbarcazione nell'aprile del 2017. L'appartenenza della quota di maggioranza della società acquirente a cittadini libici imponeva alle Autorità italiane la radiazione immediata e di ufficio dai registri navali italiani per l'assenza dei presupposti;
- era in servizio governativo non commerciale, come tale dotata, in alto mare, di completa immunità sovrana (sovereign immunity) dalla giurisdizione di qualsiasi Stato diverso da quello di appartenenza. Tra i documenti in atti vi è l'autorizzazione ministeriale alla navigazione indirizzata al Comandante della regione militare di Bengasi nonché i permessi di viaggio rilasciati dal Ministero della difesa in relazione alle due missioni interessate ai controlli di maggio e giugno 2017 aventi natura militare perché dirette da RE ZB, militare alle dipendenze del governo legittimo di Tripoli. 2.2.2. Con il secondo motivo deduce, a mente dell'art. 606 lett. c), cod. proc. pen. violazione delle norme processuali di cui agli artt. 486, 495, commi 2 e 4, cod. proc. pen. nonché dell'art. 6, comma 3 lett. d), convenzione EDU e 111 Cost. Tenuto conto dell'assenza di motivazione nella sentenza impugnata o del mero rinvio alle giustificazioni, erronee in fatto ed in diritto, della pronuncia resa in esito al primo grado del giudizio, eccepisce nuovamente: - la nullità dell'ordinanza con cui la Corte di assise ha escluso gran parte e testimoni indicati alla difesa sul proposto erroneo che si trattava di prove superflue o irrilevanti. Al contrario, le persone indicate erano tutte chiamate a deporre su fatti e circostanze strettamente attinenti ai capi di imputazione: o come giornalisti a conoscenza dell'ambiente lavorativo dell'imputato e della situazione politica in Libia o come soggetti in vario modo coinvolti nella compravendita dell'imbarcazione curata da LO quale semplice intermediario;
- la nullità delle ordinanze, in data 14.10.2020, 27.5.2021, 12.7.2021 e 29.11.2011, con cui la Corte di assise ha rigettato la richiesta ex art. 495, commi 2 e 4, cod. proc. pen. di ammissione dei testimoni a discarico inseriti nella lista ex art. 468 cod. proc. pen. ed illegittimamente esclusi. Si tratta dei testimoni PI 4 D'Emilia, che avrebbe fornito precise informazioni sul reale contenuto di una intervista dell'imputato oggetto di una captazione telefonica, e ST M. Posa, in servizio presso il dipartimento Giustizia dell'Ambasciata americana a Roma, che avrebbe dato conto dell'assenza di elementi di collegamento, anche sui social, tra l'imputato ed il supposto terrorista islamico presente a bordo dell'imbarcazione IS al momento del controllo;
- la nullità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione della prova testimoniale dei comandanti delle due navi, tedesca e francese, della missione europea Sophia, che hanno eseguito le operazioni di rinvenimento delle armi in data 1.5.2017 e 19.6.2017 perché emessa in violazione dell'art. 495, commi 2 e 4, cod. proc. pen. Nonostante la dimostrata impossibilità della difesa di rintracciare il nome dei comandanti, a causa dell'assenza negli atti del procedimento di atti a loro firma, e nonostante l'allegazione della comunicazione con cui il competente ufficio dell'Unione europea, a richiesta dalla difesa, ha attestato l'assenza negli archivi e nelle banche dati tanto dei rapporti relativi alle ispezioni quanto dei nominativi dei citati comandanti, la Corte distrettuale ha continuato a giustificare la revoca dell'ammissione della prova testimoniale con l'omessa identificazione dei testimoni e la superfluità delle loro dichiarazioni, trascurando che le persone indicate dalla difesa, a differenza dei testimoni di accusa escussi, erano presenti a bordo della IS durante le operazioni di controllo;
- La nullità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza avanzata in data 29.11.2017 ex art. 195 cod. proc. pen. di esame dei comandanti di cui al punto precedente, con conseguente inutilizzabilità delle prove dichiarative dei testi de relato ed in particolare della deposizione resa dal capitano di corvetta PP IN. Quest'ultimo aveva riferito soltanto fatti appresi o durante il collegamento via radio con gli operatori che si trovavano a bordo delle imbarcazioni controllate o, comunque, indirettamente attraverso la lettura dei rapporti di servizio asseritamente inviati dai comandanti delle navi della marina tedesca e francese al quartier generale dell'operazione Sophia, ma mai depositati nel fascicolo del pubblico ministero, al punto da far sorgere il dubbio ragionevole che le due ispezioni non abbiano avuto realmente luogo. In assenza della citazione dei testi di riferimento, mai identificati né identificabili, le dichiarazioni dei testi de relato PP IN, AN e AR sono inutilizzabili. - la nullità dell'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di produzione dei verbali di sequestro operati dai militari della nave tedesca in data 1.5.2017 e della nave francese in data 19.6.2017 quali atti irripetibili in applicazione dell'art. 431 cod. proc. pen. e 111 Cost. - la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606. Lett. d), cod. proc. pen. nonché violazione degli artt. 354 cod. proc. pen. e 111 Cost. 5 Non risulta acquisto il verbale di sequestro delle armi rinvenute a bordo della IS / El, MU, tale non potendosi considerare quello redatto, in data 20.6.2017, in esecuzione del decreto di sequestro del Pubblico ministero del 9.6.2017. Tale verbale, infatti, non contiene riferimenti specifici al controllo eseguito a bordo dell'imbarcazione e dà atto di evidenti discordanze tra le armi rinvenute nei depositi della marina militare e quelle indicate nel decreto di sequestro del Pubblico ministero sulla base di un sequestro amministrativo redatto in occasione dei controlli del 1 maggio e del 19 giugno dei militari, di cui non ve traccia negli atti di causa. 3.3. Con il terzo motivo deduce, a mente dell'art. 606 lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 730, 733 cod. proc. pen. e 12 cod. pen., inutilizzabilità della sentenza del Tribunale di Tripoli, in data 6 ottobre 2019, che è stata posta dalla Corte di assise di appello a fondamento della decisone, in assenza di riscontri probatori, pur trattandosi di pronuncia, priva del requisito dell'irrevocabilità, emessa in un procedimento svoltosi senza le garanzie processuali per l'imputato previste dall'ordinamento italiano, mai riconosciuta dall'autorità giudiziaria italiana né acquisita tramite rogatoria internazionale. 3.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla prova dell'effettivo svolgimento delle missioni che avrebbero consentito il rinvenimento delle armi e la configurabilità del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 1 e 2 I. n. 895 del 1967. La Corte distrettuale, ai fini della dimostrazione della veridicità delle operazioni di controllo svolte in mare dai militari impegnati nell'operazione Sophia, ha ritenuto sufficienti le dichiarazioni de relato del tenente PP IN non solo non confermate dai testi di riferimento, mai identificati, ma anche prive di riscontro documentale, stante la mancata acquisizione del verbale di sequestro e di identificazione dei membri dell'equipaggio o di altro atto investigativo equipollente. 3.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta illegittimità delle missioni effettuate dall'imbarcazione IS El MU in data 1 maggio e 19 giugno 2017. La Corte di assise di appello ha continuato a sostenere l'illegalità della detenzione del traporto di armi in contrasto con le evidenze probatorie e senza fornire adeguata risposta alle doglianze difensive, che, sulla scorta della documentazione acquista a bordo dell'imbarcazione in esito ai controlli e in particolare dei permessi di viaggio, avevano evidenziato la natura militare delle due missioni, trattandosi di operazioni svolte legittimamente su ordine el Ministero della difesa del Governo libico internazionalmente riconosciuto (GNA), con il diretto coinvolgimento militare di RE ZB, membro delle Forze armate libiche anche secondo quanto riferito dia testimoni di accusa. D'altra parte, la stessa sentenza 6 \re-tn impugnata ha considerato ragionevole l'argomentazione difensiva secondo cui le armi trasportate erano destinate, quanto meno indirettamente, al Governo libico in carica posto che ST era finanziata dal Ministero della Difesa. 3.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 1 e 2 I. n. 895 del 1967. La sentenza impugnata ha affermato che LO ha contribuito materialmente al trasporto di armi in termini apodittici. Non ha, infatti, tenuto conto che l'imputato aveva perso la disponibilità dell'imbarcazione ed in precedenza operato solo come intermediario nella sua compravendita per conto della società acquirente, Al SA ltd. Da nessun elemento può desumersi che LO avesse la consapevolezza della presenza delle armi a bordo. Inconferenti sono i riferimenti sia alle missioni umanitarie svolte da LO nell'anno 2014, che nulla hanno che fare con le operazioni condotte nel 2017 dalla polizia libica per il salvataggio dei migranti, sia alla sentenza del Tribunale di Tripoli, che ha escluso qualunque suo coinvolgimento nel traffico di armi. È contraddittorio sostenere che LO, nello stesso tempo, abbia svolto attività legittime in favore del governo libico, partecipando alle operazioni di contrasto alle organizzazioni terroristiche schierate in favore del generale Haftar, e attività illegali, come il trasporto di armi da guerra pur destinate al governo internazionalmente riconosciuto. Se si ammette che LO era a conoscenza della destinazione dell'imbarcazione nelle operazioni militari di contrasto al generale Haftar, considerate lecite perché rivolte a reprimere un'organizzazione terroristica, deve necessariamente darsi per accertato che lo stesso riteneva legittima anche l'operazione di trasporto di armi oggetto dell'imputazione. Né in senso contrario depone l'attività compiuta dall'imputato in relazione alla compravendita dell'imbarcazione, tutt'altro che "frenetica" e finalizzata ad ostacolare l'identificazione dell'effettivo acquirente finale, posto che LO, nella sua attività di intermediazione, ha sempre fatto esplicito riferimento alla società Al SA e non ha in alcun modo chiesto al precedente proprietario, la società Inhouse, di retrodatare la fattura, che risulta già emessa nell'aprile 2017. 3.7. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa ha analiticamente controdedotto a tutte le argomentazioni sviluppate dal Procuratore generale della Corte di assise di appello nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 7 1. Ritiene il Collegio che il ricorso del Procuratore generale della Corte di assise di appello non superi il vaglio di ammissibilità 1.1. Il ricorrente, lungi dall'indicare specifici vizi logici del percorso motivazionale in esito al quale la Corte distrettuale è pervenuta alla parziale riforma della pronuncia di primo grado assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 270-bis cod. pen., si è limitato, come correttamente rilevato dalla difesa dell'imputato, a rimarcare l'evidenza dimostrativa di alcuni elementi fattuali, sollecitandone un diverso apprezzamento in linea con la prospettazione accusatoria, operazione quest'ultima preclusa al giudice di legittimità. In particolare, si è lamentato della mancata valorizzazione del pur accertato coinvolgimento di LO non solo nell'attività di trasporto di armi oggetto del capo b) dell'imputazione ma anche in missioni armate per conto del governo libico, svolte in stretto contatto con il terrorista SI Al IA, organicamente inserito nell'organizzazione ST, nonché della natura terroristica di tale gruppo. A quest'ultimo proposito, ha osservato che ST, per quanto destinataria di finanziamenti elargiti dal Governo di Accordo Nazionale dello Stato libico, l'unico riconosciuto dalla Comunità internazionale e dall'ONU ed ancora non inserita nella black list, nel periodo di interesse costituiva un'articolazione del gruppo AN El Sharia, le cui finalità terroristiche risultavano positivamente accertate. La sentenza impugnata ha preso in esame tutte le indicate circostanze indizianti, ritenendole, tuttavia, inidonee nel loro complesso a provare, con la necessaria certezza, la condotta partecipativa ascritta all'odierno imputato. Osserva, al riguardo, la Corte distrettuale, in stretta aderenza alle evidenze probatorie, che sono rimasti indimostrati i presupposti di fatto su cui è imperniata la prospettazione accusatoria: non è certo che fosse proprio ST la destinataria del trasporto di armi organizzato da LO né che le armi trasportate a bordo della IS fossero desinate ad attività di tipo terroristico, essendo plausibile che fossero, invece, destinate, quanto meno indirettamente, al Governo libico in carica, che, all'epoca, finanziava e riforniva di armi gruppi paramilitari, tra cui ST, impegnati nel conflitto armato con le milizie del generale Haftar. Proprio in ragione di tale peculiari caratteristiche, ST, non era stata inserita nella cd black list, nonostante i periodici aggiornamenti di tale elenco né aveva subito sanzioni da parte di organismi internazionali. 1.2. Per le considerazioni svolte il ricorso del Procuratore generale presso Corte d'appello di Roma deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di LO DO è nel suo complesso infondato ed è, quindi, passibile di rigetto. 8 \r`i 2.1. Il primo motivo dedotto da LO, relativo al difetto di giurisdizione, è privo di pregio. Trascura il ricorrente nelle sue argomentazioni il dato fattuale, nemmeno oggetto di specifica contestazione, che una porzione significativa della condotta concorsuale ascrittagli nel capo b) dell'imputazione, per cui è intervento l'accertamento di colpevolezza in forma concorsuale, è stata consumata nel territorio dello Stato italiano. Secondo il conforme accertamento delle sentenze di merito (cfr. pagg. da 9 a 13 della sentenza impugnata), LO ha svolto in Italia l'attività di ricerca, individuazione ed acquisizione della disponibilità del natante destinato, tra il maggio ed il giugno del 2017, al traporto di armi da guerra in Libia in violazione dell'embargo. E' stato, infatti, LO, sfruttando le sue conoscenze quale broker del settore, a reperire nel territorio nazionale l'imbarcazione IS, ancora iscritta nel registro navale italiano al momento del primo controllo in mare del 1 maggio 2017, ed a curarne non solo la vendita dal precedente titolare, la Rimini Service, alla società libica Al SA, con accorgimenti tali da rendere difficoltosa individuazione del nuovo proprietario, ma anche la consegna all'acquirente, avvenuta, con l'ausilio di un suo collaboratore, nel porto di Tripoli, così da consentire la effettuazione del trasporto oggetto del controllo eseguito in data 1 maggio 2017. Tanto basta perché trovi applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta ad opera di uno qualsiasi dei correi, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, purché significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (ex plurimis Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Enton, Rv. 282061 - 01; Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686 - 01; Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini, Rv. 272220 - 01; Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, Cabrerizo Morillas, Rv. 269062 - 01; Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016, dep. 2017, Figliomeni, Rv. 268599 - 01; Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, Di Luca, Rv. 268432 - 01;). Non vi è dubbio che la condotta di LO, come accertata, ha rappresentato, in concreto, un contributo indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo criminoso in quanto funzionalmente collegata alla consumazione del reato di importazione e cessione di armi da guerra destinate ad essere utilizzate nello Stato libico, così come contestato nel capo b) dell'imputazione. 9 2.2. Il secondo motivo, con cui si eccepisce la nullità di numerose ordinanze di ammissione o revoca di prove dichiarative e documentali, non è fondato. 2.2.1. In premessa, va ricordato che la parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che non abbia ammesso o abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, dep. 2012, Ceresoli, Rv. 252581 - 01), fermo restando che norma dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. può essere dedotta in sede di legittimità soltanto la mancata assunzione di prove aventi ad oggetto "un fatto certo nel suo accadimento" con la conseguenza che, qualora si tratti di un mezzo di tipo dichiarativo, il risultato probatorio favorevole al ricorrente non deve essere conseguito in esito al confronto con gli altri elementi di prova acquisiti (Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534 - 01, Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01). 2.2.2. Nella specie, il ricorrente si è limitato ad affermare che le testimonianze non ammesse o revocate, lungi dall'essere irrilevanti, come sostenuto dai giudici del merito nelle ordinanze tacciate di nullità, sarebbero state, invece, in grado di contrastare le prove assunte fornendo versioni alternative, peraltro su aspetti o indicati attraverso un generico rinvio ai fatti oggetto dell'imputazione o secondari per essere correlati, in via diretta, solo al reato associativo, per il quale la Corte di assise di appello, in accoglimento dei rilevi difensivi, aveva ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo l'imputato (è il caso della mancata ammissione delle testimonianze del giornalista PI D'Emilia e ST M. Posa) oppure superflui perché identici a quelli già approfonditi con l'esame dei testimoni escussi (è il caso della revoca dell'esame testimoniale dei comandanti delle navi della missione europea Sophia, i quali avevano partecipato alla medesima operazione di polizia giudiziaria dei colleghi italiani esaminati in dibattimento, ai quali avevano comunicato, in tempo reale e via radio, le modalità e l'esito delle operazioni controllo dell'imbarcazione conclusesi con il rinvenimento e sequestro delle armi di cui al capo b) dell'imputazione). 2.2.3. Il rigetto della richiesta difensiva di esaminare, quali testimoni de relato ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., i comandanti delle navi che hanno eseguito i controlli in mare non ha determinato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni PP IN, AN e AL. Non è oggetto di contestazione che il comandante di corvetta PP IN, dalla sua postazione nella centrale operativa, abbia assistito in tempo reale, per il tramite del costante collegamento radio, ed abbia in prima persona coordinato tutte le operazioni eseguite sull'imbarcazione IS a seguito dell'abbordaggi 10 condotto in data 1 maggio e 19 giugno 2017 dal personale in servizio nelle navi della missione multinazionale "Sophia", la tedesca Rhein e la francese BL, durante il controllo dell'imbarcazione fino al rinvenimento e al sequestro delle armi da guerra. È altrettanto certo che i testimoni AN e AR hanno a vario titolo partecipato alle indagini compiendo gli accertamenti sui quali hanno riferito nelle rispettive deposizioni testimoniali. Le dichiarazioni di tutti e tre i testimoni non sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen. in ragione del loro contenuto. AN, AL e IN non hanno riferito dichiarazioni di terzi, ma dato conto dell'attività di indagine svolta in prima persona o in coordinamento con altri soggetti impegnati nello stesso contesto investigativo. In particolare, IN, nel deporre sull'attività che ha portato al sequestro delle armi, ha riferito quanto appreso in via diretta nella sua qualità di coordinatore e supervisore dell'attività investigativa in contatto in tempo reale con i soggetti contestualmente impegnati nell'esecuzione materiale dei controlli a bordo dell'imbarcazione IS nella loro qualità di appartenenti ad una missione internazionale con compiti anche di polizia giudiziaria (l'operazione EUNAVFOR MED SOPHIA) in relazione, tra l'altro, ai reati correlati all'embargo delle armi in Libia. In questo senso si è espressa costantemente la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, precisando che non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo (Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016, Tartarelli, Rv. 266284).o a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati (cfr. Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046 - 02; Sez. 6, n. 14239 del 15/12/2003, dep. 2005, Farina, Rv. 231457 - 01; Sez. F, n. 34180 del 18/08/2009, Er., Rv. 245375 - 01). 2.2.4. La mancata acquisizione dei verbali di sequestro delle armi rinvenute a bordo della IS operati dai militari della nave tedesca in data 1.5.2017 e della nave francese in data 19.6.2017, nonostante la loro natura di atti irripetibili, non è foriera di alcuna conseguenza processuale difettando una previsione specifica che commini la dedotta nullità. Né ricorre una ipotesi di omessa acquisizione di una prova decisiva, rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. d), cod. proc. pen. Il ricorrente avrebbe dovuto, infatti, specificare il risultato probatorio ricavabile con certezza dagli atti irripetibili in questione senza necessità di confronto dialettico non solo con le prove dichiarative assunte sulla medesima attività investigativa ma anche con il verbale redatto, in data 20.6.2017, in 11 esecuzione del decreto di sequestro del Pubblico ministero del 9.6.2017, avente ad oggetto le armi rinvenute a bordo dell'imbarcazione e traportate nel deposito della marina militare. 2.3. Il terzo motivo, relativo alla sentenza del Tribunale di Tripoli in data 6 ottobre 2019, è, da una parte, generico perché non indica la decisività degli elementi di prova che i giudici del merito avrebbero tratto da tale atto giudiziario ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputati, dall'altro, è manifestamente infondato avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che la sentenza straniera, anche non riconosciuta per gli effetti previsti dal cod. pen., ai sensi dell'art. 731 cod. proc. pen., ma comunque acquisita al fascicolo del dibattimento su accordo delle parti o addirittura, come nel caso in esame, a richiesta della difesa dell'imputato, può essere utilizzata per la deliberazione ai sensi dell'art. 526 comma primo, cod. proc. pen. (in relazione all'art. 234 dello stesso codice), in quanto trattasi di acquisizione legittima che non viola il divieto di cui all'art. 191, comma primo, cod. proc. pen. (Sez., 1 n. 46542 del 06/05/2016, Simion, Rv. 268037 - 01). 2.4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo non superano il vaglio di ammissibilità perché sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito e sono comunque manifestamente infondati. 2.4.1. La Corte distrettuale (pagg. da 9 e seg.), in continuità con il Tribunale, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa ha considerato credibili le dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria, oltre a PP IN il consulente dell'esercito LE EL, i quali, come già chiarito, non necessitano del rigoroso vaglio previsto per la testimonianza de relato e che, a prescindere dall'affidabilità soggettiva dei dichiaranti, strettamente correlata alla qualifica e al disinteresse rispetto all'esito del processo, hanno trovato ampia conferma nelle ulteriori evidenze probatorie, a cominciare dai fascicoli contenenti dettagliate immagini fotografiche non solo alle armi rivenute a bordo dell'imbarcazione IS in esito alle operazioni di controllo ma anche dei membri dell'equipaggio. A tale valutazione suffragata da esaustivo apparato argomentativo, la difesa oppone mere congetture. 2.4.2. Con altrettanto rigore logico, la sentenza impugnata ha ritenuto che il trasporto di armi, accertato con in controlli in data 1 maggio e 19 giugno 2017, sia stato eseguito in palese violazione dell'embargo all'epoca disposto verso la Libia da diverse deliberazioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e da disposizioni internazionali condivise dallo Stato libico, senz'altro rilevanti quali condizioni ostative al rilascio da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione all'esportazione ed al transito dei materiali di armamento prevista dall'art. 13 della I., 9 luglio 1990, 12 n. 185. Ha, più precisamente, osservato che, in palese violazione delle regole dell'embargo previste dalla normativa internazionale, le operazioni di trasporto ed importazione delle armi rinvenute a bordo della IS non risultano né previamente ed espressamente autorizzate per motivi di sicurezza nazionale dal Governo di accordo nazionale e non sono state, comunque, eseguite sotto il diretto controllo di tale organismo. Né assume rilievo la circostanza che il destinatario ultimo del carico fosse finanziato dal citato governo per contrastare organizzazioni terroristiche, non essendo prevista alcuna deroga correlata a tale peculiare situazione e ben potendo il governo legittimo rifornirsi di armi destinate a debellare le organizzazioni terroristiche nel rispetto delle regole internazionali. 2.4.3. Gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 1 e 2 I. n. 895 del 1967 ed il contributo, consapevole e volontario, di LO alla sua consumazione in forma concorsuale sono stati desunti (pagg. 11 a 14), con un percorso motivazionale scevro dai denunziati vizi logici, dai rapporti che l'imputato ha ammesso di avere in passato intrattenuto con il governo libico, tanto da partecipare in prima persona a più missioni volte a contrastare, nell'ambito del scenario libico perfettamente conosciuto, le milizie del generale Haftar, e, soprattutto, dalla pluralità di condotte che LO ha posto in essere per la buona . riuscita delle operazioni finalizzate a rifornire le unità combattenti impegnate in Libia delle armi da guerra indicate nel capo di imputazione: non solo si era interessato al reperimento nel territorio italiano e alla messa a disposizione dell'imbarcazione per l'effettuazione dei viaggi verso la Libia, per di più realizzando una pluralità di passaggi proprietari, proseguiti incessantemente anche dopo il primo controllo con il coinvolgimento di soggetti non interessati, se non come prestanomi o intestatari formali (pagg. 66 e seg. della sentenza di primo grado), e compiendo svariate irregolarità burocratiche (omessa cancellazione del registro navale italiano, tardiva registrazione della vendita), gli uni e le altre sintomatiche della destinazione del natante a scopi non leciti da realizzarsi in favore dell'effettivo proprietario la società libica Al SA, ma, non appena avuto notizia del primo fermo in mare dell'imbarcazione e prima ancora di sapere del rinvenimento delle armi stipate a bordo, aveva svolto una "frenetica attività" volta ad occultare il suo diretto e personale interessamento in tutte le operazioni di compravendita volte a celare l'utilizzatore finale del natante, compresa l'ultima - quella formalmente avvenuta tra Società Inhouse, nella qualità di venditore, e la società libica Al SA, legata al coimputato Al IA, nella qualità di acquirente - ed anche a costo di chiedere ed ottenere il rilascio di una fattura retrodatata all'amministratore della Inhouse. Si tratta, conclude ineccepibilmente la Corte di assise di appello, di condotte che presuppongono necessariamente in chi le compie la consapevolezza della destinazione dell'imbarcazione IS, nel periodo contestato, al traffico di armi. 13 2.4.4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna . di DO LO al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Rigetta il ricorso di LO DO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 11 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente