Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata, la condotta dell'incaricato di pubblico servizio, dipendente di una ASL, che, preposto all'intero procedimento per il pagamento delle prestazioni ai medici ambulatoriali interni - comprensivo sia della fase accertativa della prestazione da riconoscere ai singoli professionisti, sia di quella dispositiva del denaro da erogare - fa confluire su conti bancari nella propria disponibilità parte del denaro, in quanto, per la natura ripetitiva delle voci di spesa e la tipologia delle verifiche di fatto demandate esclusivamente allo stesso, tale attività è sottratta ad una reale possibilità di controllo da parte della PA erogatrice e, dunque, è realizzabile senza la necessità di carpirne la volontà con artifizi e raggiri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2015, n. 50758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50758 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
507 5 8/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1712 Composta da: Antonio Agrò - Presidente - UP -15/12/2015 Anna Petruzzellis R.G.N. 44377/2015 Relatore - Emilia Anna Giordano Emanuele Di Salvo Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AN AN, nata a [...] il [...] 2. AN IG, nato a [...] il [...] 3. AN IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2015 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG Orsi, che ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso;
udito l'avv. Federico Vianelli, per la costituita parte civile, che si riporta alle conclusioni scritte;
udito l'avv. IG Fadalti per i ricorrenti ZA AN e ZA IG, oltre che in sostituzione del'avv. Giuseppe Basso per AN, che si è riportato ai ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 02/03/2015, in parziale riforma della pronuncia del Gup del Tribunale di Treviso del 14/01/2011, dichiarati prescritti i reati di peculato consumati fino al 02/09/2002 e quelli di falso consumati fino al 02/07/2007, ha ridotto la pena inflitta a seguito del giudizio abbreviato svolto in primo grado, nei confronti di ZA AN ad anni sette di reclusione;
di ZA EN in anni cinque e mesi otto di reclusione;
di AN IM in anni tre e mesi quattro di reclusione;
ha modificato o revocato le pene accessorie e ridotto la provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, condannando gli imputati alle spese ulteriori in favore di quest'ultima e confermato la confisca dei beni in sequestro, costituenti profitto del reato di peculato. La pronuncia ha confermato l'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione ai delitti di peculato, aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 7 cod. pen. consumati in concorso attraverso l'appropriazione, da parte di AN AN, di somme di cui aveva il possesso in qualità di assistente amministrativa della ASL 9 di Treviso, realizzata fino al novembre 2007, e la loro custodia su conti correnti intestati agli altri due ricorrenti, oltre che a terzi nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, e, quanto alla AN AN, anche dei delitti di falso, strumentali all'azione appropriativa, consumati anche questi fino al novembre 2007. Le circostanze di fatto sono pacifiche, poiché tutti gli imputati hanno ammesso le loro responsabilità e si possono riassumere nei termini seguenti: la donna si occupava dell'intero processo di corresponsione degli stipendi agli specialisti ambulatoriali interni (da ora S.A.I.) partendo dalla predisposizione delle previsioni di spesa per il bilancio economico preventivo fino alla spedizione dei cedolini stipendiali;
era in possesso di password per l'utilizzo del sistema informatico, per il suo profilo professionale di amministratore di sistema;
sottoponeva mensilmente al dirigente del servizio convenzioni le liste di trasmissione delle liquidazioni, documenti cartacei che venivano inviati poi dalla stessa AN al servizio economico finanziario (nel prosieguo SEF) ed al tesoriere a cura del SEF unitamente al supporto informatico, anch'esso predisposto dalla AN.
2.1. Nell'interesse di AN AN e AN IG la difesa ha proposto ricorso richiamando le circostanze di fatto, attinenti alla qualifica della ricorrente di assistente amministrativa di categoria C, addetta ai SAI;
la qualità di rapporto di lavoro privato che legava l'interessata alla struttura pubblica per cui prestava attività di lavoro;
l'azione appropriativa realizzata sulla liquidazione dei compensi dei SAI, nell'ambito della quale la AN aveva predisposto gli atti in modo che i percettori delle somme non avessero alcun rapporto con l'ente erogatore, con la formazione di mandati di pagamento che poi venivano erogati dal servizio tesoreria. In tale attività la AN aggirava i controlli utilizzando matricole di sanitari cessati dal servizio, o creandone di nuove, grazie alla procedura di liquidazione prevista per i SAI che agivano quali sostituti temporanei, per la quale si prevedeva l'immissione manuale dei dati anagrafici, e provvedeva poi ad alterare le somme loro dovute. F 2 Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015 Ciò premesso in fatto si deduce nel ricorso con un primo motivo violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 357 e 358 cod. pen. conseguente all'erronea attribuzione all'interessata della qualità di pubblico ufficiale ° incaricata di pubblico servizio, alternativamente riconosciutagli nelle due pronunce di merito.
2.2. Si eccepisce vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. anche con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, ritenendosi nella condotta descritta, integrato il reato di truffa, e non quello di peculato accertato. A tal fine si identificano le modalità della condotta ascrivibile all'interessata nel modo seguente: -· la donna alterava la schermata video del terminale, mantenendo il nome di un medico, ma attribuendogli matricola ed IBAN diversi;
- inseriva delle voci non dovute nei pagamenti;
- stampava il modello PAYB617 e lo contraffaceva alterandone gli importi;
- il documento veniva fotocopiato ed allegato alla nota di liquidazione;
- tale nota veniva sottoposta alla firma del dirigente in genere l'ultimo giorno utile per i pagamenti;
- cancellava la falsa schermata video e ripristinava la scheda del medico il cui nominativo era stato utilizzato, stampava il nuovo PAYB617 e lo inoltrava alla ragioneria per gli adempimenti fiscali, elementi tutti che, secondo il ricorrente, evidenziavano che i raggiri avevano preceduto l'appropriazione ed erano a questa strumentali, con la conseguente necessità di inquadramento della fattispecie nel reato di truffa. Sul punto si richiama la pronuncia di primo grado che ricostruiva la materiale condotta svolta dall'interessata, identificandola nell'alterazione del documento informatico detto modello PAYB617, ove si faceva apparire più bassa la cifra da corrispondere ai finti specialisti, nella sua fotocopiatura ed allegazione alla nota di liquidazione, e successiva sottoposizione alla firma del responsabile, che serviva a disporre l'erogazione dei compensi. Si conclude che, mentre pacificamente il peculato avrebbe potuto ascriversi al dirigente, all'interessata non poteva che imputarsi la truffa, poiché ella non era possesso del denaro, neppure in via mediata, in quanto per la sua erogazione era essenziale il DVD che veniva consegnato alla Sigma spa, sulla cui base venivano eseguiti i pagamenti dalla banca, che costituiva il dato, attraverso il quale si realizzava l'artificio o il raggiro, per entrare in possesso delle somme.
2.3. La violazione di legge viene eccepita con riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 476, 490 e 493 cod. pen. contestate in relazione agli artt. 357 e 358 cod. pen. con riferimento all'erronea attribuzione alla AN della qualifica di 3 Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015 pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, poiché non si ritiene riconducibile alla categoria degli atti pubblici la documentazione contabile alterata dall'interessata, riguardante rapporti di natura privatistica, pertanto priva di qualsiasi funzione di attestazione o della natura di atto avente fede privilegiata, circostanza che esclude la qualificazione giuridica del reato contestato e la procedibilità dell'azione.
2.4. Si deduce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.b) cod. proc. pen. con riferimento all'applicazione degli artt. 132, 133, 62 bis e 69 cod. pen. in punto di determinazione della pena, riconoscimento delle attenuanti generiche e loro bilanciamento con le aggravanti ritenute, elementi in relazione ai quali era stata omessa la considerazione della condotta ampiamente confessoria degli interessati.
2.5. Con ultimo motivo si eccepisce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen. con riferimento all'individuazione dell'an e del quantum del risarcimento identificato come spettante alla costituita Regione Veneto, determinato senza individuazione degli elementi costitutivi del diritto, né indicazione degli elementi considerati per la quantificazione del suo ammontare.
3.1. Nell'interesse di AN IM la difesa nel suo ricorso deduce con un primo motivo violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 357 e 358 cod. pen., contestando che la ricostruzione di fatto dell'autonomia riconosciuta alla AN sia avvenuta sulla base delle dichiarazioni rese in argomento dal funzionario dell'USLL di Treviso, senza considerare la sua natura di persona offesa dal reato, che imponeva cautela nell'apprezzamento della prova, stante il sicuro coinvolgimento delle strutture di controllo di quell'ufficio, quanto meno ai sensi dell'art. 40 cod. peon. Inoltre la qualifica di persona offesa dell'azienda che il testimone rappresentava, che aveva formulato istanza di risarcimento per 11 milioni di euro, imponeva le medesime attenzioni valutative, che si assumono non seguite nello specifico. Si contesta inoltre la qualifica di incaricato di pubblico servizio nella AN, mera impiegata amministrativa, escludendo inoltre che fosse emerso il suo esclusivo possesso della password per l'elaborazione dei prospetti paga, contrariamente a quanto accertato nella sentenza.
3.2. Si eccepisce violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 314 cod. pen. stante l'illogicità della conclusione, a fronte della ritenuta finalizzazione delle condotte di falsificazione poste in essere ad ottenere il denaro, di cui nessuna norma interna attribuiva il possesso alla AN, sia sul piano materiale 4 Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015 che giuridico;
si richiama a sostegno della tesi della realizzazione di artifici e raggiri da parte dell'interessata l'attività materiale da questa svolta, sopra descritta sub 2.2. 3.3. Si eccepisce inoltre violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata considerazione delle circostanze post delitto ai fini della determinazione della pena e del riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado l'indiscussa realizzazione di attività meritoria da parte dello AN, dalla cui considerazione la Corte ha ritenuto di dover prescindere, malgrado la rilevanza normativamente prevista degli atti susseguenti al reato.
3.4. Si contesta da ultimo violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. riguardo al mancato accertamento della prescrizione del reato di truffa o appropriazione indebita, nel quale si ritiene di dover inquadrare la fattispecie contestata, segnalando che l'effetto estintivo si è prodotto prima della sentenza di primo grado, ed esattamente il 01/12/2009, dovendosi escludere effetto interruttivo all'interrogatorio reso dall'interessato il 18/06/2009 alla Guardia di Finanza. La circostanza comporta l'obbligo di dissequestro delle somme sottoposte a vincolo con la misura di cautelare reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento solo parziale, per gli effetti conseguenti all'ulteriore decorso della prescrizione.
2.1. Deve essere confermata in questa sede la corretta attribuzione all'interessata della qualifica di incaricata di pubblico servizio stante l'attività amministrativa a questa demandata, la cui azione si inseriva nel procedimento di formazione di atti aventi efficacia sia accertativa, quanto alle prestazioni da riconoscere in favore dei professionisti che operavano per incarico pubblico, che dispositiva, consentendo l'uscita dal patrimonio dell'ente delle somme computate in esito al procedimento. Ne consegue che, attenendosi alla definizione di cui all'art. 358 cod. pen. deve escludersi che la sua attività potesse qualificarsi quale mansione d'ordine o prestazione di opera meramente materiale, tale da poter rientrare nell'esclusione dalla richiamata categoria giuridica, presupposto di entrambi i reati contestati. La scelta funzionale, chiaramente svolta dal legislatore al fine di definire le figure giuridiche in esame, impone di escludere qualsiasi valenza alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra la dipendente e l'ente pubblico, che rileva 5 Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015 solo al fine della regolamentazione delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti con la conclusione del contratto di lavoro (principio pacifico;
da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 26712 del 14/06/2013, im. Sottile Rv. 256865), ed esclude conseguentemente qualsiasi fondamento al rilievo formulato dalla difesa con il primo motivo.
2.2. Analogamente non fondata è l'eccezione di violazione di legge svolta da entrambi i ricorrenti con riferimento alla ritenuta non corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati come peculato. Si deve ricordare che elemento caratterizzante del reato contestato è l'appropriazione di denaro o beni di cui si abbia, nella qualità riconosciuta, la disponibilità giuridica o di fatto, e non vi è dubbio che, per la natura dell'attività amministrativa demandata all'interessata, di cui vi è ampia descrizione nella parte narrativa, essa fosse nella disponibilità giuridica delle somme che l'amministrazione doveva erogare ai sanitari. Ciò in quanto la donna si inseriva nel procedimento amministrativo di formazione della volontà dell'amministrazione, attraverso un'attività che presupponeva verifica degli elementi idonei al maturare dei crediti dei professionisti, in relazione alle prestazioni da questi effettivamente offerte, oltre che all'individuazione dei conti correnti ad essi relativi, che consentiva l'emissione in favore dei creditori dei mandati di pagamento, che permettevano all'ente erogatore di eseguire l'attività di corresponsione materiale delle somme. Risulta in tal modo del tutto evidente, data la tipologia degli atti compiuti dalla AN che, vi fosse o meno il visto del dirigente su tali tabulati predisposti e dalle pronunce di merito si è accertato che frequentemente tale visto non - c'era la circostanza non impediva ai pagamenti di essere eseguiti, per un - principio di affidamento;
peraltro il controllo del dirigente di fatto mai avrebbe potuto estendersi, per esempio, alla verifica dell'esatta corrispondenza dei codici IBAN attribuiti ai singoli percettori, o al controllo dei nominativi dei medici specialisti che intervenivano saltuariamente ad eseguire le sostituzioni, elementi di fatto attraverso la cui alterazione la donna realizzava l'appropriazione del denaro, convogliandolo su conti correnti propri o di terzi con i quali aveva previamente concordato l'illecita attività. La ricostruzione della condotta tenuta nella specie evidenzia che non sia stata materialmente posta in essere un'azione tendente a creare artifici e raggiri Н dell'organo deliberativo, idonei a consentire l'impossessamento del denaro, in quanto la stessa agente, partecipando al procedimento di formazione della volontà dell'ente, aveva la disponibilità giuridica delle somme, e conseguentemente l'azione di alterazione era solo funzionale a consentire la loro l'effettiva erogazione, non la formazione della volontà della pubblica 6 Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015 amministrazione sul punto. In tal senso si ritiene di dover ancora una volta precisare quanto già posto in luce in altre pronunce di questa Corte, sull'irrilevanza del momento, precedente o successivo al materiale passaggio di proprietà del denaro, della formazione del'atto privo di genuinità al fine di qualificare la condotta rispettivamente quale truffa o peculato, poiché quel che rileva, è la presenza di un previo possesso del bene da parte dell'agente, che attraverso l'atto si consolida (da ultimo Sez. 6, n. 5494 del 22/10/2013 - dep. 04/02/2014, Grifo e altro, Rv. 259070). E' quanto avvenuto nella specie ove, sulla base di un'attività amministrativa che l'interessata svolgeva di fatto senza possibilità reale di controllo -e dunque senza necessità di carpire la volontà della p.a. erogatrice con artifici o raggiri- le era possibile far confluire denaro dell'ente in conti bancari nella propria sostanziale disponibilità. Sotto tale profilo quel che rileva, quale elemento distintivo anche rispetto ad ulteriori, ed apparentemente difformi pronunce di questa Corte, evocate nell'atto di ricorso a sostegno dell'opposta ricostruzione (Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, P.M. in proc. Currao, Rv. 260505) è la verifica della presenza, nel procedimento amministrativo di una previa, indefettibile ed effettiva procedura di controllo da parte di più organi i quali potrebbero essere indotti in errore dalle alterazioni del dipendente, e quindi condotti, per effetto di tali artifici, a deliberare erroneamente, laddove il procedimento di formazione di volontà nella specie, proprio per la natura ripetitiva delle voci di spesa, e tecnica del controllo, era di fatto demandata al personale amministrativo, che solo poteva realisticamente svolgere verifiche di corrispondenza dei nominativi, delle ore lavorate e dei conti correnti intestati ai singoli, verifiche rispetto alle quali il visto formalmente apposto, per di più non indefettibilmente dal dirigente, di fatto non consentiva di desumere l'esecuzione di alcun controllo reale.
2.3. Infondata risulta anche l'eccezione attinente alla mancanza della qualità di atto pubblico dei mandati e della documentazione correlata che ha costituito oggetto di alterazione da parte dall'interessata e la conseguente ritenuta insussistenza dei delitti di falso contestati. Superata, per quanto sopra esposto, l'obiezione attinente alla qualifica di incaricata di pubblico servizio, deve ricordarsi che, a prescindere dalla circostanza che i pagamenti che venivano svolti riguardassero prestazioni di natura pubblica o privata -che peraltro nel caso di corresponsione dei compensi per la medicina specialistica convenzionata, devono rapportarsi a prestazioni pubblicistiche, erogando un servizio rientrante nel servizio sanitario nazionale svolto dal professionisti previamente autorizzati all'attività in ogni caso quel che caratterizza l'atto ai fini della sua natura è la 7 Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015 finalità e nella specie l'atto alterato non può che qualificarsi di natura pubblica, poiché essenziale alla successiva disposizione sul patrimonio dell'ente pubblico. Del pari pubblici erano gli atti nei quali le prestazioni offerte dai medici si attestavano, sulla base delle quali veniva erogato il compenso, che la ZA ◆ provvedeva a sopprimere fe formarne di nuovi, secondo quanto chiaramente emerge dalla pronuncia di primo grado.
2.4. Devono rigettarsi le istanze volte alla difforme determinazione della pena, in conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché entrambi i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la loro determinazione opposta sul punto, con richiamo a specifici elementi di fatto, rispetto alla cui coerenza e linearità nulla viene contestato in questa sede, sicché risulta evidente che l'impugnazione sollecita al riguardo una nuova determinazione di merito, estranea alla cognizione del giudizio di legittimità.
2.5. Di assoluta genericità risulta per contro la contestazione attinente al capo della pronuncia riguardante il diritto al risarcimento della Regione Veneto, costituita parte civile poiché nella sentenza impugnata si è già chiarito che non può parlarsi di duplicazione delle pretese creditorie -a cura dell'ASL e dell'ente territoriale- in quanto quest'ultimo rivendica titoli autonomi di credito, derivantegli sia dalla funzione di garante della solvibilità dell'ASL, che con riguardo ai propri danni morali, consistenti nel danno all'immagine, elementi che giustificano il riconoscimento del credito, mentre le contestazioni inerenti all'incidenza in quanto avvenuto del modulo di controllo, e quindi della colpa dei funzionari degli enti che hanno organizzato il servizio non potrà che spiegare i suoi effetti in sede di liquidazione definitiva del danno. Né la circostanza può essere oggetto di analisi in questa sede, in relazione alla determinazione della somma liquidata a titolo di provvisionale, proprio per la natura non definitiva della pronuncia (Sez. U, Sentenza n. 2246 del 19/12/1990, depp. 19/02/1991, imp, Capelli, Rv. 186722; nonché da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 49016 del 06/11/2014. Imp. Patricola e altro Rv. 261054).
3.1. Riguardo ai motivi di ricorso formulati nell'interesse di NT non può che richiamarsi quanto già espresso in diritto sul 2.1. in merito alla qualificazione del ruolo rivestito dalla AN. Per contro del tutto irrilevanti risultano i rilievi svolti riguardo alla metodologia di valutazione della prova, poiché, a parte la loro genericità, involgono un accertamento di fatto riconducibilità della violazione alla AN ampiamente ammessa dall'autrice materiale dei fatti, oltre che conclamata dalla riconducibilità, diretta o indiretta, alla stessa dei conti su cui confluivano le utilità, sicché la circostanza che la password di accesso ai prospetti paga fosse in possesso di altri funzionari, anche ove effettiva, non sarebbe 8 Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015 idonea a dimostrare che possa ricondursi ad altri la sottrazione, o che vi fossero dei livelli di controllo concreto nella formazione di tali prospetti, circostanze che non risultano neppure allegate dall'interessata per negare la propria responsabilità.
3.2. Riguardo alla qualificazione del reato di peculato non può che richiamarsi quanto già esposto sub 2.2. 3.3. In ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di NT è evidente che questi sollecita in questa fase una nuova valutazione di merito all'atto in cui lamenta la mancata considerazione della condotta post delitto a tal fine, a fronte del dato oggettivo che la pronuncia impugnata non ne omette la considerazione, qualificandola meritoria, ma contestualmente evidenzia che, alla luce del negativo comportamento complessivo, come emergente dalla sentenza di primo grado, questa doveva assumere scarso peso. Si tratta di una determinazione di valore, che risulta argomentata in maniera completa, la cui coerenza non è posta in discussione e conseguentemente non può formare oggetto di difforme valutazione.
4. I ricorsi proposti non possono qualificarsi inammissibili;
la circostanza comporta che debba computarsi l'ulteriore tempo decorso tra la data della pronuncia impugnata e quella odierna, ai fini dell'accertamento di prescrizione, che impone la declaratoria di estinzione di tutti i delitti di falso, per essere decorso dall'ultima violazione un periodo maggiore di sette anni e mezzo, nonché dei reati di peculato commessi antecedentemente al 15/06/2003, nei dodici anni e mezzo anteriori alla data odierna. Ne consegue che debba disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di falso, nonché a quelli di peculato commessi fino alla data indicata, perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per la determinazione della pena riguardo alle residue imputazioni.
5. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
6. Le spese in favore della parte civile di questa fase del giudizio, saranno liquidate nel giudizio di rinvio.
P.Q.M.
d Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di peculato commessi fino al 15/06/2003 nonché ai falsi perché estinti per prescrizione, e rinvia per la determinazione della pena, relativamente ai restanti reati, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. 9 Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015 Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 15/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Retruzzellis Antonio Agrò мечне [DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 28 DIC 2015, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera/Esposito 10 Cassazione sezione VI, rg. 44377/2015