Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 1
In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all'art. 43 bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 cod. proc. pen., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2013, n. 22716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22716 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/03/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1052
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 205/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD RA N. IL 09/02/1948;
avverso l'ordinanza n. 197/2010 TRIBUNALE di LATINA, del 05/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO FR Mauro che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5.12.2011 il Tribunale di Latina, in composizione monocratica quale giudice dell'esecuzione, all'esito dell'udienza camerale, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da FR AR, volto alla declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 1, della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma il 9.6.2006 che confermava quella di primo grado del Tribunale di Latina.
Premesso che nelle more era stato proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, il giudice dell'esecuzione rilevava che dagli atti risultava che la sentenza era stata integralmente trasmessa all'ufficio UNEP competente, data 14.9.2006, come estratto conforme e che la notifica all'imputato era stata effettuata il 18.9.2006 con conseguente restituzione dell'atto in cancelleria. Pertanto, all'imputato non era stato notificato un atto equipollente ma il rituale estratto contumaciale con attestazione della conformità della copia notificata con quella trasmessa dalla cancelleria all'ufficiale giudiziario;
ne' il condannato aveva adempiuto all'onere di fornire tutti gli elementi necessari al fine di dimostrare l'irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale, essendosi limitato a produrre una copia dell'atto notificato che non può assumere alcun rilievo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il AR, a mezzo del difensore di fiducia.
Con il primo motivo di ricorso deduce l'incompetenza del Got a provvedere quale giudice dell'esecuzione a norma del R.D. n. 12 del 1941, art. 43 - bis, comma 3, lett. b).
Con il secondo motivo di ricorso ribadisce le doglianze relative alla irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale con conseguente nullità della stessa. Rileva l'inidoneità dell'atto effettivamente notificato all'imputato ai fini di cui agli artt. 128 e 548 c.p.p., richiamando l'insegnamento delle Sez. U., n. 35402, 09/07/2003.
Assume, quindi, che ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione non è sufficiente la notifica del solo estratto della sentenza ma occorre conoscere la motivazione in quanto soltanto così è possibile enunciarne i capi ed i punti cui si riferisce l'impugnazione.
Con memoria depositata l'1.10.2012 il ricorrente ribadisce le suddette doglianze sia avuto riguardo alla competenza del Got, sia alla regolarità della notifica dell'estratto contumaciale. CONSIDERATO IN DIRITTO
È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. In tema di capacità del giudice, in caso di assenza o mancanza del giudice professionale, i giudici onorari, in base all'art. 43 - bis ord. giud., possono trattare tutti i processi di cui all'art. 550 c.p.p., senza alcuna distinzione tra fase di cognizione e fase di esecuzione (Sez. 3^, n. 3355, 03/12/2004 - dep. 02/02/2005, Casocavallo, rv. 230648).
Il ricorrente, nella specie non deduce che si tratta di procedimento che non rientra tra quelli indicati all'art. 550 c.p.p.. Quanto alla regolarità della notifica dell'estratto contumaciale, deve, innanzitutto, rilevarsi che la decisione richiamata dal ricorrente (Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003 - dep. 10/09/2003, Mainente, rv. 225362) non è in termini atteso che, esaminando il più ampio tema della equipollenza di atti diversi all'estratto contumaciale, ha escluso che la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva possa considerarsi equivalente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza. Invero, come è stato già affermato da questa Corte, l'estratto della sentenza contumaciale che, unitamente all'avviso di deposito, va in ogni caso notificato all'imputato e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello, non consiste nella copia integrale della sentenza e non deve quindi contenere tutti gli elementi formali di cui all'art. 546 c.p.p., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all'imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnazione nel termine prescritto (Sez. 2^, n. 3635 del 10/01/2006 - dep. 30/01/2006, Raucci, rv. 233340).
Tanto ribadito, correttamente il giudice dell'esecuzione ha richiamato il principio secondo il quale è onere della parte allegare gli elementi di fatto sui quali fonda la dedotta irregolarità della notifica.
Alla luce degli atti del procedimento risulta la regolare notifica dell'estratto contumaciale e, a fronte di ciò, il ricorrente non ha allegato l'atto allo stesso notificato al fine di verificare le irregolarità dedotte.
Pertanto, anche sul punto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013