Sentenza 14 giugno 2013
Massime • 1
Il giornalista adibito alle funzioni di "portavoce" e addetto stampa del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, anche se assunto con contratto di diritto privato, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge un'attività che concorre a realizzare le iniziative di natura pubblicistica dell'amministrazione di riferimento. (Fattispecie in tema di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2013, n. 26712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26712 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 14/06/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1124
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 20911/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/02/2012 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 19/06/2009 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato VA SO alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p. e art. 314 c.p., comma 2, rilevando come il prevenuto dovesse essere qualificato come pubblico ufficiale o, quanto meno, come incaricato di pubblico servizio, e come le condotte dal medesimo poste in essere, consistenti nell'utilizzo improprio, reiterato nel tempo e non occasionale, dell'autovettura di servizio che gli era stata messa a disposizione, avessero integrato gli estremi del reato contestato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giuseppe Valentino, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 357 e 358 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di spiegare sulla base di quali elementi e di quali ragioni giuridiche il SO dovesse essere qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, qualifiche, peraltro, considerate alternativamente presenti nel caso di specie.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente ritenuto sussistente il reato addebitato, benché le condotte accertate fossero risultate occasionali e irrilevanti per la pubblica amministrazione, nell'interesse del cui personale la vettura in questione era stata impiegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Roma ha ritenuto di qualificare soggettivamente l'imputato come incaricato di pubblico servizio, anziché come pubblico ufficiale, evidenziando come fosse irrilevante la circostanza che l'imputato, iscritto nell'albo professionale dei giornalisti e scelto intuitus personae dal vice Presidente del Consiglio dei ministri come addetto stampa e portavoce, fosse stato assunto con un contratto di diritto privato e non fosse stato inserito nei ruoli della pubblica amministrazione di riferimento, in quanto - come già il giudice di primo grado aveva sottolineato, con argomentazioni riprese da quello di secondo grado - le funzioni dallo stesso svolte erano certamente di rilevanza pubblica. Nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata avendo avuto i patrocinatori dell'imputato tutti gli elementi e le condizioni per far valere le proprie ragioni difensive.
In particolare, si è accertato che al SO fossero stati affidati gli incarichi di curare la comunicazione dell'attività del vice Presidente del Consiglio dei ministri ed i rapporti con gli organi di informazione e l'opinione pubblica, di promuovere le iniziative di informazione istituzionale nelle materia di competenza del vice Presidente, nonché di sovrintendere alla preparazione della rassegna stampa e alle pubblicazioni curate defili uffici dello stesso vice Presidente: compiti rientranti tra quelli del portavoce degli organi di vertice dell'amministrazione pubblica, di cui assume il ruolo di diretto collaboratore, la cui figura è prevista e regolata dalla L. n. 150 del 2000, art. 7 (v. pag. 5 sent. primo grado).
La soluzione interpretativa adottata dai giudizi di merito è pienamente conforme agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte secondo i quali, ai fini della attribuibilità della qualità di persona Incaricata di pubblico servizio è circostanza ininfluente la natura privatistica del rapporto di lavoro tra il soggetto considerato e l'ente pubblico di riferimento (così, tra le molte, Sez. 6, n, 7959 del 07/01/2008, P.G. in proc. Mecca, Rv. 239015; Sez. 1, n. 1265/07 del 29/11/2006, P.G. in proc. Bria e altri, Rv. 236226), mentre ciò che rileva è che l'attività svolta da quel soggetto, lungi dal concretizzarsi in un'attività puramente materiale o esecutiva, concorra alla realizzazione delle iniziative di natura pubblicistica dell'ente, in quanto dirette a realizzare un servizio rivolto alla generalità dei cittadini, disciplinato da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (così, ex plurimis, Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190): deve, dunque, inquadrarsi nelle attività pubblicistiche l'attività intellettiva di addetto stampa, affidata ad un iscritto all'albo professionale dei giornalisti, svolta per conto e nell'interesse del vice Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale ed a quelle conformi del Tribunale di primo grado, senza specificare gli aspetti di criticità dei passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata:
pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito, essendo stato sottolineato come le prove acquisite - in specie le dichiarazioni degli autisti alle dirette dipendenze del SO, le parziali ammissioni del medesimo, la documentazione relativa alla registrazione dei visitatori presso il Ministero degli esteri, dove pure il predetto aveva un ufficio, oltre alle intercettazioni telefoniche eseguite durante le indagini - avessero dimostrato che, in più circostanze ed in maniera ripetuta ed abituale, l'imputato aveva ordinato a quegli autisti di recarsi, con la vettura assegnata, presso la stazione ferroviaria o l'aeroporto per accompagnare la di lui moglie, ovvero per prelevare e condurre nell'ufficio dello stesso SO sue amiche o conoscenti, persone, anche ascoltate nel processo, che era risultato che nulla avessero avuto a che fare con i compiti istituzionali affidati al ricorrente (v. pagg.
4-5 sent. impugn. e pagg.
6-10 sent. primo grado).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013