Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., perché l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente per ragioni del suo ufficio o servizio, il quale, quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di peculato data dalla sentenza impugnata alla condotta di alcuni dipendenti di una Provincia che, con riferimento a denaro già versato dai privati su un conto dell'amministrazione, a titolo di anticipazione delle spese di regolarizzazione dei contratti di appalto, nelle determinazioni dirigenziali e nei conseguenti mandati di pagamento, avevano indicato importi di spesa, per l'acquisto dei valori bollati da apporre sugli atti, maggiori di quelli effettivi, appropriandosi poi delle somme in eccedenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 22/10/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1527
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 25637/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
1. FO AD, nata a [...] il [...];
2. ES SA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 18-1-12 della Corte di Appello di Palermo, sezione 1^ penale. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori, avv.ti TRAINA S. e REINA A. per GR e PA M. che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 3-11-2008, ha ritenuto FO AD e ES SA responsabili, in concorso tra loro, del delitto continuato di peculato ai danni della Provincia Regionale di Palermo, per avere, quali responsabili dei procedimenti in servizio presso la Direzione Gare e Contratti della Provincia di Palermo, predisposto determinazioni dirigenziali connesse ai contratti di appalto stipulati da detta Provincia, indicando importi di spesa (relativi all'acquisto di valori bollati da apporre sui predetti contratti) superiori a quelli effettivamente dovuti, appropriandosi della differenza pari, nel quinquennio 2000- 2005, complessivamente a circa 45.700 Euro (fatti commessi in Palermo fino al dicembre 2005). Per l'effetto il Tribunale di Palermo ha condannato la FO e la ES alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione ciascuna (condonata nella misura di anni tre), con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e con obbligo di risarcire i danni in favore della parte civile costituita, liquidati in complessivi euro diecimila, nonché di rifondere le spese dalla medesima parte civile sostenute, liquidate come da dispositivo. La Corte di Appello di Palermo, in data 18-1-12, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di cui sopra, ha concesso a FO AD e ES SA l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, riducendo la pena inflitta a anni tre di reclusione ciascuna, confermando nel resto e condannando le imputate alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.
2 .-. Avverso la predetta sentenza del 18-1-12 hanno presentato ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, FO AD e ES SA, chiedendone l'annullamento. FO AD, in un primo ricorso a firma dell'avv. Reina, deduce:
- Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi la Corte di Appello pronunciata su un fatto ontologicamente diverso (avere firmato impegni di spesa per importi superiori a quanto necessario) da quello originariamente contestato (avere predisposto determine dirigenziali, indicando importi di spesa superiori a quelli effettivamente dovuti).
- Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di merito affermato la penale responsabilità delle imputate senza provvedere alla indispensabile acquisizione delle determine dirigenziali, i cui importi sarebbero stati alterati dalle responsabili del procedimento negli anni 2000-2005. - Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
La medesima FO, in un secondo ricorso a firma dell'avv. Traina, denuncia:
- Erronea applicazione degli artt. 314 e 640 c.p., per essere la condotta posta in essere dall'imputata inquadrabile nel delitto di truffa e non in quello di peculato. Infatti, a seguito della aggiudicazione degli appalti e prima della firma dei contratti, le ditte aggiudicatici versavano presso un conto della Provincia le spese materiali occorrenti per la stipula, tra cui anche quelle relative alle marche da bollo necessarie per l'originale del contratto ed i suoi allegati e per la copia da trasmettere alla agenzia delle entrate per la registrazione. Compito della FO (e della coimputata) era quello di calcolare tali spese, in particolare contando le pagine sulle quali dovevano essere apposte le marche da bollo, in modo che il dirigente dell'ufficio, con una determina a sua firma, ne chiedesse il preventivo versamento. Si ipotizza da parte dell'Accusa che in un numero imprecisato di contratti la FO (o la coimputata) avrebbe prospettato che occorreva un numero superiore di marche da bollo rispetto a quelle necessarie, facendo sì che il privato contraente versasse il deposito-spese in misura superiore rispetto al necessario. Era poi la stessa FO (o la coimputata) che, dopo avere ricevuto l'importo dal cassiere dell'ufficio, si recava dal tabaccaio ad acquistare le marche da bollo: in quella circostanza, avrebbe acquistato soltanto quelle effettivamente necessarie, trattenendo la differenza tra quanto artatamente prospettato in più e quanto effettivamente speso, differenza a lei versata in contanti dallo stesso tabaccaio. Quindi con l'artificio di rappresentare un numero superiore di pagine sulle quali apporre le marche da bollo e conseguentemente un numero superiore di marche necessarie, la ricorrente (o la coimputata) avrebbero conseguito lo scopo di avere la disponibilità di una somma superiore a quella necessaria, e, quindi, si sarebbero appropriate della differenza. In definitiva, la disponibilità della somma di denaro sarebbe derivata dalla artificiosa rappresentazione di un numero superiore di pagine sulle quali apporre le marche da bollo, in modo da ottenere che il privato contraente, a titolo acconto-spese, versasse una somma superiore a quella necessaria. La FO, cioè, non aveva ne' avrebbe potuto avere la disponibilità delle somme di denaro di cui si sarebbe appropriata, se non avesse preventivamente posto in essere una attività artificiosa, tendente a far sì che il privato contraente versasse al suo ufficio, a titolo di acconto-spese, un importo superiore al necessario. Tale obiettivo sarebbe stato raggiunto dall'imputata (e dalla ES) rappresentando che le pagine sulle quali avrebbero dovuto essere apposte le marche da bollo erano maggiori del numero reale e, quindi, prospettando che servivano marche da bollo in più rispetto al necessario. Da ciò conseguirebbe che nelle fattispecie in esame sarebbe ravvisabile non il reato di peculato, ma quello di truffa con abuso delle condizioni di cui all'art. 61 c.p., n. 9, per di più commessa ai danni di privati. ES SA, tramite il suo legale, avv. Inzerillo, eccepisce:
- Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità per il delitto ascrittole, in quanto la sua colpevolezza sarebbe stata basata su una ricostruzione delle deposizioni dibattimentali in palese contrasto con l'effettivo contenuto delle medesime e su argomentazioni che non avrebbero dato risposta alcuna alle doglianze formulate con i motivi di gravame. - Violazione di legge e vizio di motivazione per la erronea attribuzione all'imputata della qualifica di pubblico ufficiale, in quanto le mansioni da lei svolte (mero conteggio delle pagine del contratto e degli allegati e successivo calcolo delle marche da bollo necessarie) rientrerebbero tra quelle d'ordine.
- Apparenza della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, alla personale attribuibilità ad essa ES del reato contestato, al valore probatorio da attribuire alle deposizioni AN e La EN.
- Contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
In prossimità della odierna pubblica la difesa di FO AD ha depositato motivi nuovi, con i quali insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo che sarebbe stato indispensabile acquisire agli atti le determine dirigenziali che dal 2000 al 2005 sarebbero state alterate nell'importo dei valori bollati necessari alla regolarizzazione fiscale dei contratti e sottolineando che, quanto meno per i fatti commessi sino all'agosto dell'anno 2000, il reato sarebbe ormai prescritto.
3 .-. Il principale motivo di ricorso si incentra nella prospettata inquadrabilità dei fatti contestati nel reato di truffa aggravata e non nel contestato delitto di peculato. Si sostiene che le ricorrenti non avrebbero avuto ex ante il possesso delle somme di denaro di cui si erano di volta in volta in volta appropriate, ma ne avrebbero ottenuto la disponibilità solo attraverso artifici o raggiri, consistiti nelle falsa rappresentazione di un numero di pagine da vidimare con marche da bollo maggiore rispetto a quello reale, e con ciò nella induzione dei privati contraenti interessati a versare, a titolo di acconto-spese, un importo superiore al necessario. La censura è infondata.
Si è già chiarito che la fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 9, perché l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso (Sez. 6, Sentenza n. 32863 del 25/05/2011, Rv. 250901, Pacciani;
Sez. 6, Sentenza n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256595, Baglivo;
Sez. 6, Sentenza n. 41599 del 17/07/2013, Rv. 256867, Fasoli). I Giudici di merito hanno accertato che, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione, dopo avere incassato le somme dai privati per anticipare le spese di regolarizzazione dei contratti, aveva fatto confluire il denaro in un proprio conto e successivamente aveva emesso i mandati di pagamento necessari a sopperire a tali spese, e che le imputate si erano poi appropriate del denaro derivante da tali mandati. Ne derivava che il denaro era stato già incamerato dalla Pubblica Amministrazione ed era entrato nella sua disponibilità e che i meccanismi elaborati dalle prevenute (conteggiare un numero maggiore di pagine da bollare;
accordarsi con il tabaccaio ...) erano stati in realtà predisposti per occultare la appropriazione da loro effettuata del danaro pubblico loro affidato e non per entrare in possesso delle somme.
Su queste basi i Giudici di merito, nel ritenere sussistente nel caso di specie il reato di peculato (e non quello di truffa aggravata), non hanno fatto che adeguarsi ai principi esposti in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
D'altra parte questa Corte ha altresì puntualizzato che è configurabile il delitto di peculato in relazione al denaro pubblico il cui possesso, per effetto delle norme interne dell'ente pubblico che prevedono il concorso di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, fa capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, anche se, di essi, quelli che emettono l'atto finale del procedimento non concorrono nel reato per essere stati indotti in errore da coloro che si sono occupati della fase istruttoria. Questo principio è stato affermato in una fattispecie, del tutto analoga quella ora in esame, in cui è stato ritenuto sussistente il delitto a carico di funzionali di un Comune che avevano istruito le pratiche per l'emissione di titoli di spesa poi sottoscritti da dirigenti o altri funzionari dei quali avevano carpito la buona fede, mediante falsi documentali ed artifici contabili (Sez. 6, Sentenza n. 39039 del 15/04/2013, Rv. 257096, Malvaso). Queste argomentazioni consentono di concludere per l'infondatezza anche del primo motivo del primo ricorso proposto nell'interesse della FO (v. punto 2). D'altra parte nel capo di imputazione risulta precisato che le imputate, quali responsabili del procedimento, avevano predisposto le determine dirigenziali connesse ai contratti di appalto stipulati dalla Provincia, indicando importi di spesa relativi all'acquisto di valori bollati da apporre sui contratti superiori a quelli effettivamente dovuti, così appropriandosi della differenza. 4 .-. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla censura relativa alla mancata acquisizione delle determine dirigenziali: le risultanze processuali, dettagliatamente riportate nelle sentenze di merito, rendono chiaramente superflua la acquisizione di tali atti, il cui contenuto è stato, per altro, analiticamente ricostruito in base alle testimonianze assunte. Altrettanto infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ES LI, in quanto basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure della ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
Non possono poi sussistere dubbi ne' in ordine alla qualifica di pubblico ufficiale (posto che le imputate svolgevano le mansioni di responsabili del procedimento in servizio presso la Direzione Gare e Contratti della Provincia di Palermo) ne' in ordine alla attribuibilità ad entrambe le prevenute del reato contestato (posto che è stato provato che FO e ES agivano in concorso tra loro, svolgendo le medesime funzioni in un unico ufficio). Infine correttamente la Corte di Appello ha motivato il diniego della attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., avendo preso in considerazione il fatto nella sua globalità, con riferimento sia al danno complessivamente arrecato alla parte lesa sia alla pervicace reiterazione nel corso di anni delle condotte gravemente lesive dei doveri dei pubblici dipendenti, con grave compromissione del buon andamento della Pubblica Amministrazione. I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli alle imputate semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
5 .-. Per i reati commessi nell'anno 2000, pur tenendo conto dei periodi di sospensione, il termine di prescrizione risulta ormai spirato. La sentenza impugnata, in presenza, come si è visto, di motivi di ricorso infondati ma non inammissibili, deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente a tali reati in quanto raggiunti da tale causa estintiva, con eliminazione della pena relativa pari a un mese di reclusione per ciascuna delle ricorrenti. Nel resto, per i motivi già esposti ai punti che precedono, i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi nell'anno 2000 perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione per ciascuna delle ricorrenti. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014