Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 5494
CASS
Sentenza 22 ottobre 2013

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La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., perché l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente per ragioni del suo ufficio o servizio, il quale, quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di peculato data dalla sentenza impugnata alla condotta di alcuni dipendenti di una Provincia che, con riferimento a denaro già versato dai privati su un conto dell'amministrazione, a titolo di anticipazione delle spese di regolarizzazione dei contratti di appalto, nelle determinazioni dirigenziali e nei conseguenti mandati di pagamento, avevano indicato importi di spesa, per l'acquisto dei valori bollati da apporre sugli atti, maggiori di quelli effettivi, appropriandosi poi delle somme in eccedenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2013, n. 5494
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5494
    Data del deposito : 22 ottobre 2013

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