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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6188/2024 R.G. Previdenza avente ad oggetto: maggiorazione contributiva figurativa su pensione ai superstiti
TRA
(c.f: ), nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. De Filippo Lucia ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 la parte ricorrente ha proposto domanda giudiziale per ottenere la condanna dell' al pagamento della maggiorazione contributiva figurativa sulla pensione CP_1 ai superstiti a decorrere dal 01.09.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Ha esposto di essere titolare dal 01.09.2023 della pensione nr. 003-510228462613 cat. SO riconosciutale a seguito del decesso del proprio coniuge, avvenuto il 17.08.2023; di aver richiesto all'istituto previdenziale, con pec del 19.06.2024, l'adeguamento della maggiorazione contributiva senza ottenere alcun riscontro.
Pag. 1 di 3 CP_ Regolare la notifica, l' ha chiesto la cessazione della materia del contendere, evidenziando di aver provveduto all'accredito della maggiorazione contributiva. Ha chiesto compensarsi le spese del giudizio.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il procuratore della parte ricorrente, in sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza, si è associato alla richiesta di cessata materia del contendere, insistendo però sulla condanna dell'istituto al pagamento delle spese del giudizio, in quanto gli adeguamenti del rateo di pensione sono stati effettuati in data successiva alla pec del 19.06.2024, segnatamente con comunicazione del 21.06.2024 l'importo della pensione veniva portato ad € 629,55 e, con comunicazione del 01.07.2024 l'importo veniva ulteriormente adeguato ad € 718,90. Ha precisato, altresì, che tali comunicazioni non sono mai state notificate alla parte ricorrente.
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La domanda di parte ricorrente è piuttosto inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia e affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nella fattispecie in esame, non sono presenti tutti e tre gli elementi innanzi indicati atteso che l'adeguamento del rateo di pensione è avvenuto dapprima con comunicazione del 21.06.2024 e successivamente con comunicazione del 01.07.2024 laddove il ricorso è stato depositato in data
09.10.2024. Si è dunque in presenza non di un fatto sopravvenuto (così come richiesto per la pronuncia di cessata materia del contendere) quanto piuttosto di un fatto verificatosi antecedente al deposito del ricorso.
Priva di pregio la circostanza per la quale l'adeguamento sia avvenuto successivamente all'inoltro della pec all' Invero, la parte ricorrente contesta la mancata notifica delle comunicazioni del CP_1
21.06.2024 e del 01.07.2024, ma non contesta il pagamento del rateo a seguito di ricalcolo e, dunque, in
Pag. 2 di 3 epoca precedente al deposito del ricorso.
Nulla per le spese atteso il deposito di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire;
2) nulla per le spese.
SI COMUNICHI.
Nola, 11/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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