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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 1332/2025 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) ex art. 473 bis 51 C.F._1 Parte_2 C.F._2
c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 1.10.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Marcon (VE) al n.30, parte 2, serie A, anno 2005;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 18.06.2025;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in vista dell'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente gli interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitor;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 1 di 3 ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con residenza Per_1 presso la madre.
3) Il sig. si trasferirà a vivere presso la casa di proprietà sita a Preganziol (TV) entro il 1 giugno 2025; Parte_2
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita della figlia, quali l'istruzione (es. indirizzo di studio, sedi, viaggi di studio,...) la salute (visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelte del medico,...),
l'educazione (ad es. scelte religiose, sportive, culturali...). I genitori si impegnano, dunque, a concordare le scelte relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle Per_1 inclinazioni personali ed aspirazioni, nonché a permettere alla medesima di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti ciascun ramo genitoriale.
5) La figlia con gradualità, starà presso la nuova residenza del padre secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
- trascorrerà il fine settimana (da sabato mattina a domenica sera) in modo alternato con ciascun genitore (la decorrenza si applica dal 1 fine settimana di giugno 2025, che sarà di competenza del padre);
-durante la settimana il padre potrà trascorrere con la figlia un pomeriggio, dalle ore 18:00 fino alle 21:00, con riaccompagnamento a casa della mamma;
-durante le vacanze natalizie verranno alternati il giorno di Natale e S. TE con ciascun genitore;
il rimanente periodo verrà suddiviso dal primo pomeriggio del 27 gennaio al 1 gennaio con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore;
-durante le vacanze pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore alternativamente;
-le festività infra-annuali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre verranno trascorse alternativamente con uno e l'altro genitore;
-durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, anche non consecutivamente;
il periodo dovrà essere comunicato e/o concordato dai genitori il prima possibile.
6) Il sig. si obbliga a versare alla SI a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 ordinario della figlia l'importo mensile di €. 250,00= (duecentocinquanta/00), da corrispondersi con Per_1 decorrenza dal mese di giugno 2025 ed entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI;
l'importo sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Parte_1
pagina 2 di 3 ISTAT. Nel contributo ordinario, per accordo tra i genitori, non verrà compresa: la spesa della mensa scolastica e del trasporto scolastico, la spesa per i medicinali da banco, che verranno regolate come spese straordinarie "obbligatorie"; anche le spese sportive verranno regolate come spese straordinarie "obbligatorie" senza limite mensile di spesa.
7) Le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, come Per_1 previste e regolamentate dal Protocollo di famiglia del Tribunale di Treviso 01.12.2016, qui allegato e sottoscritto dalle parti per accettazione (Allegato "A"- estratto Protocollo Tribunale di Treviso), salvo in ogni caso quanto previsto al punto sub 6).
8) I Genitori convengono che l'assegno Unico sia percepito dalla SI . Parte_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a vantare nei confronti l'uno dell'altro pretese di contribuzione al proprio mantenimento.
10) Le parti convengono che: l'autovettura Renault Clio targata EY679BX, intestata alla SI , Parte_1 rimarrà in proprietà ed uso esclusivo al sig. l'autovettura FIAT PUNTO tg. DS236AX, cointestata Parte_2
a e , rimarrà in proprietà ed uso esclusivo alla SI;
il motociclo Parte_2 Parte_1 Parte_1
HONDA tg. CV49503 in comproprietà tra i coniugi resterà in proprietà ed uso esclusivo a (doc.13- Parte_2
15 copie carta di circolazione autoveicoli).
11) Le parti dichiarano di aver provveduto alla divisione di ogni arredo e corredo esistente all'interno della casa familiare.
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso, del verbale d'udienza e con l'adempimento di tutte le previsioni contenute negli stessi atti, e dichiarano che risulta definita ogni questione economico-patrimoniale Parte_1 Parte_2 tra loro insorta in relazione e/o dipendenza del loro rapporto di coniugio e, pertanto, riconoscono di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra in forza del medesimo.
13) Le spese e competenze legali del presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge in ragione del 50% ciascuno.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 1332/2025 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) ex art. 473 bis 51 C.F._1 Parte_2 C.F._2
c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 1.10.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Marcon (VE) al n.30, parte 2, serie A, anno 2005;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 18.06.2025;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in vista dell'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente gli interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitor;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pagina 1 di 3 ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con residenza Per_1 presso la madre.
3) Il sig. si trasferirà a vivere presso la casa di proprietà sita a Preganziol (TV) entro il 1 giugno 2025; Parte_2
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, anche separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, congiuntamente in ordine agli aspetti più rilevanti della vita della figlia, quali l'istruzione (es. indirizzo di studio, sedi, viaggi di studio,...) la salute (visite specialistiche, interventi, cure sanitarie, scelte del medico,...),
l'educazione (ad es. scelte religiose, sportive, culturali...). I genitori si impegnano, dunque, a concordare le scelte relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle Per_1 inclinazioni personali ed aspirazioni, nonché a permettere alla medesima di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti ciascun ramo genitoriale.
5) La figlia con gradualità, starà presso la nuova residenza del padre secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
- trascorrerà il fine settimana (da sabato mattina a domenica sera) in modo alternato con ciascun genitore (la decorrenza si applica dal 1 fine settimana di giugno 2025, che sarà di competenza del padre);
-durante la settimana il padre potrà trascorrere con la figlia un pomeriggio, dalle ore 18:00 fino alle 21:00, con riaccompagnamento a casa della mamma;
-durante le vacanze natalizie verranno alternati il giorno di Natale e S. TE con ciascun genitore;
il rimanente periodo verrà suddiviso dal primo pomeriggio del 27 gennaio al 1 gennaio con un genitore e dal 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore;
-durante le vacanze pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore alternativamente;
-le festività infra-annuali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre verranno trascorse alternativamente con uno e l'altro genitore;
-durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, anche non consecutivamente;
il periodo dovrà essere comunicato e/o concordato dai genitori il prima possibile.
6) Il sig. si obbliga a versare alla SI a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 ordinario della figlia l'importo mensile di €. 250,00= (duecentocinquanta/00), da corrispondersi con Per_1 decorrenza dal mese di giugno 2025 ed entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI;
l'importo sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Parte_1
pagina 2 di 3 ISTAT. Nel contributo ordinario, per accordo tra i genitori, non verrà compresa: la spesa della mensa scolastica e del trasporto scolastico, la spesa per i medicinali da banco, che verranno regolate come spese straordinarie "obbligatorie"; anche le spese sportive verranno regolate come spese straordinarie "obbligatorie" senza limite mensile di spesa.
7) Le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, come Per_1 previste e regolamentate dal Protocollo di famiglia del Tribunale di Treviso 01.12.2016, qui allegato e sottoscritto dalle parti per accettazione (Allegato "A"- estratto Protocollo Tribunale di Treviso), salvo in ogni caso quanto previsto al punto sub 6).
8) I Genitori convengono che l'assegno Unico sia percepito dalla SI . Parte_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a vantare nei confronti l'uno dell'altro pretese di contribuzione al proprio mantenimento.
10) Le parti convengono che: l'autovettura Renault Clio targata EY679BX, intestata alla SI , Parte_1 rimarrà in proprietà ed uso esclusivo al sig. l'autovettura FIAT PUNTO tg. DS236AX, cointestata Parte_2
a e , rimarrà in proprietà ed uso esclusivo alla SI;
il motociclo Parte_2 Parte_1 Parte_1
HONDA tg. CV49503 in comproprietà tra i coniugi resterà in proprietà ed uso esclusivo a (doc.13- Parte_2
15 copie carta di circolazione autoveicoli).
11) Le parti dichiarano di aver provveduto alla divisione di ogni arredo e corredo esistente all'interno della casa familiare.
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso, del verbale d'udienza e con l'adempimento di tutte le previsioni contenute negli stessi atti, e dichiarano che risulta definita ogni questione economico-patrimoniale Parte_1 Parte_2 tra loro insorta in relazione e/o dipendenza del loro rapporto di coniugio e, pertanto, riconoscono di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra in forza del medesimo.
13) Le spese e competenze legali del presente procedimento sono a carico di ciascun coniuge in ragione del 50% ciascuno.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
pagina 3 di 3