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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NG ON, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1698/2023 depositato il 14/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
ST - CF_ST
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1562/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 01/06/2023
Atti impositivi:
- SPESE GIUDIZIO SPESE GIUSTIZIA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, in persona del Direttore pro tempore, chiede a questa Corte di “accogliere il ricorso per revocazione per i motivi suesposti e, per l'effetto, riformare la sentenza emessa dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado, riformando la condanna al pagamento delle spese di lite secondo giustizia”.
STResistente/Appellato: , come rappresentato e difeso, chiede: “Che codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia: a. Dichiarare inammissibile e improcedibile il ricorso per revocazione, in subordine, e salvo gravame, respingerlo per i motivi sopra esposti che qui si devono intendere integralmente riportati e trascritti e da valere anche quali conclusioni e confermare la Sentenza. b. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 14.07.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro ha presentato istanza di revocazione della sentenza n. 1562/03/2023, resa dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sez. 3, del 22.05.2023 e depositata in data 01.06.2023 nell'ambito del procedimento R.G.R. n. 2642/2021.
Con ricorso in appello notificato via PEC in data 22.10.2021, ST, in qualità di erede di
Nominativo_1, aveva infatti adito la Corte tributaria al fine di chiedere l'integrale riforma della sentenza n. 542/04/2021, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, sez. 4, del
3.12.2020 e depositata in data 24.03.2020. La decisione qui oggetto di revocazione accoglieva lo spiegato appello, riformando quanto statuito nella sentenza n. 542/04/2021 della Commissione
Tributaria Provinciale di Catanzaro e la relativa condanna alle spese, per € 1.500,00, a carico del
ST.
A sostegno della propria richiesta, l'Ufficio delle Finanze argomenta che la sentenza in oggetto sarebbe viziata da errore di fatto ex artt. 395, comma 4 c.p.c. e 64 D.LGS. 546/92 per aver condannato alle spese in una misura eccessiva (euro 8.000,00 per il primo grado ed euro 12.000,00 per il secondo grado) e non giustificata dal valore della lite (euro 14.000,00).
Si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni ST , in qualità di erede di
Nominativo_1, sostenendo l'inammissibilità dell'azione di revocazione per insussistenza del vizio revocatorio.
2. Con ordinanza n. 452 del 07.07.2025, atteso l'impedimento di un componente del collegio, la causa veniva rinviata al 12.09.2025. All'udienza del 12.09.2025, sentite le Parti, la Corte si riservava.
All'udienza camerale del 07.11.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti di causa, osserva quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto istanza di revocazione lamentando l'errore di fatto compiuto dalla
Corte di Secondo grado sub specie di sproporzione in punto di condanna alle spese.
Con riferimento ai presupposti dell'istituto, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione si sostanzia in una falsa percezione, da parte del giudice, della realtà risultante dagli atti di causa. Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore di fatto deve aver condotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice stesso si sia pronunciato. L'errore di fatto, idoneo a legittimare la revocazione di una sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 4, dunque, deve non soltanto essere la conseguenza di una falsa percezione dei fatti rilevanti della causa, bensì essere anche decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronunzia impugnata per revocazione, sì che, tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa.
Anche in ambito tributario la revocazione ex art. 395, c. 4, c.p.c. (c.d. revocazione per errore di fatto) postula che il vizio sollevato consista nella falsa percezione della realtà e/o in una svista materiale in sentenza che porti a affermare l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso ovvero l'inesistenza di un fatto riscontrabile dagli atti di causa. Di talché, ove il vizio censurato attenga a un error in iudicando o procedendo ovvero di mera valutazione, il ricorso per revocazione è inammissibile, dal momento che il motivo di revocazione surrettiziamente lascia trascendere una rivisitazione del giudizio in punto di diritto, il che non è permesso nel giudizio di revocazione stante la natura di giudizio "di fatto"(Cass. n. 9230/2022). L'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo invece esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché altrimenti si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell'ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto non espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l'art. 111 Cost. non impone di prevedere quale causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione (Cass., 7 febbraio 2017, n. 3200).
Nel ricorso di cui trattasi, l'Agenzia delle Entrate lamenta l'errore della misura della condanna alle spese di giudizio da parte del Giudice di appello, in misura superiore anche al valore della lite.
Il ricorso è, tuttavia, inammissibile.
La ricostruzione dell'Amministrazione, infatti, non può essere ricondotao sotto lo spettro applicativo della figura dell'errore di fatto revocatorio, tant'è che lo stesso Ufficio non ha contestato il merito della vicenda e della decisione ma solo la sproporzione in punto di condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto, avverso la medesima sentenza qui oggetto di revocazione, ricorso per cassazione, nel quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 15 del D.LGS. 546/92.
Il vizio paventato potrebbe, al più, integrare un error in iudicando, non contemplato, però, dall'art. 395
c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione.
Né una contestazione sull'attività di valutazione del giudice potrebbe afferire al profilo della erronea percezione del contenuto di un atto processuale.
A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono le ragioni per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NG ON, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1698/2023 depositato il 14/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
ST - CF_ST
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1562/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 01/06/2023
Atti impositivi:
- SPESE GIUDIZIO SPESE GIUSTIZIA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro, in persona del Direttore pro tempore, chiede a questa Corte di “accogliere il ricorso per revocazione per i motivi suesposti e, per l'effetto, riformare la sentenza emessa dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado, riformando la condanna al pagamento delle spese di lite secondo giustizia”.
STResistente/Appellato: , come rappresentato e difeso, chiede: “Che codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia: a. Dichiarare inammissibile e improcedibile il ricorso per revocazione, in subordine, e salvo gravame, respingerlo per i motivi sopra esposti che qui si devono intendere integralmente riportati e trascritti e da valere anche quali conclusioni e confermare la Sentenza. b. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 14.07.2023 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro ha presentato istanza di revocazione della sentenza n. 1562/03/2023, resa dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sez. 3, del 22.05.2023 e depositata in data 01.06.2023 nell'ambito del procedimento R.G.R. n. 2642/2021.
Con ricorso in appello notificato via PEC in data 22.10.2021, ST, in qualità di erede di
Nominativo_1, aveva infatti adito la Corte tributaria al fine di chiedere l'integrale riforma della sentenza n. 542/04/2021, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, sez. 4, del
3.12.2020 e depositata in data 24.03.2020. La decisione qui oggetto di revocazione accoglieva lo spiegato appello, riformando quanto statuito nella sentenza n. 542/04/2021 della Commissione
Tributaria Provinciale di Catanzaro e la relativa condanna alle spese, per € 1.500,00, a carico del
ST.
A sostegno della propria richiesta, l'Ufficio delle Finanze argomenta che la sentenza in oggetto sarebbe viziata da errore di fatto ex artt. 395, comma 4 c.p.c. e 64 D.LGS. 546/92 per aver condannato alle spese in una misura eccessiva (euro 8.000,00 per il primo grado ed euro 12.000,00 per il secondo grado) e non giustificata dal valore della lite (euro 14.000,00).
Si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni ST , in qualità di erede di
Nominativo_1, sostenendo l'inammissibilità dell'azione di revocazione per insussistenza del vizio revocatorio.
2. Con ordinanza n. 452 del 07.07.2025, atteso l'impedimento di un componente del collegio, la causa veniva rinviata al 12.09.2025. All'udienza del 12.09.2025, sentite le Parti, la Corte si riservava.
All'udienza camerale del 07.11.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti di causa, osserva quanto segue.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto istanza di revocazione lamentando l'errore di fatto compiuto dalla
Corte di Secondo grado sub specie di sproporzione in punto di condanna alle spese.
Con riferimento ai presupposti dell'istituto, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione si sostanzia in una falsa percezione, da parte del giudice, della realtà risultante dagli atti di causa. Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore di fatto deve aver condotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice stesso si sia pronunciato. L'errore di fatto, idoneo a legittimare la revocazione di una sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 4, dunque, deve non soltanto essere la conseguenza di una falsa percezione dei fatti rilevanti della causa, bensì essere anche decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronunzia impugnata per revocazione, sì che, tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa.
Anche in ambito tributario la revocazione ex art. 395, c. 4, c.p.c. (c.d. revocazione per errore di fatto) postula che il vizio sollevato consista nella falsa percezione della realtà e/o in una svista materiale in sentenza che porti a affermare l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso ovvero l'inesistenza di un fatto riscontrabile dagli atti di causa. Di talché, ove il vizio censurato attenga a un error in iudicando o procedendo ovvero di mera valutazione, il ricorso per revocazione è inammissibile, dal momento che il motivo di revocazione surrettiziamente lascia trascendere una rivisitazione del giudizio in punto di diritto, il che non è permesso nel giudizio di revocazione stante la natura di giudizio "di fatto"(Cass. n. 9230/2022). L'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo invece esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché altrimenti si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell'ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto non espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l'art. 111 Cost. non impone di prevedere quale causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione (Cass., 7 febbraio 2017, n. 3200).
Nel ricorso di cui trattasi, l'Agenzia delle Entrate lamenta l'errore della misura della condanna alle spese di giudizio da parte del Giudice di appello, in misura superiore anche al valore della lite.
Il ricorso è, tuttavia, inammissibile.
La ricostruzione dell'Amministrazione, infatti, non può essere ricondotao sotto lo spettro applicativo della figura dell'errore di fatto revocatorio, tant'è che lo stesso Ufficio non ha contestato il merito della vicenda e della decisione ma solo la sproporzione in punto di condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto, avverso la medesima sentenza qui oggetto di revocazione, ricorso per cassazione, nel quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 15 del D.LGS. 546/92.
Il vizio paventato potrebbe, al più, integrare un error in iudicando, non contemplato, però, dall'art. 395
c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione.
Né una contestazione sull'attività di valutazione del giudice potrebbe afferire al profilo della erronea percezione del contenuto di un atto processuale.
A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono le ragioni per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.