Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 42
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Errore di fatto nella determinazione delle spese di lite

    La Corte ritiene che la doglianza dell'Agenzia delle Entrate non possa essere ricondotta alla figura dell'errore di fatto revocatorio, ma integri piuttosto un error in iudicando, non contemplato dall'art. 395 c.p.c. come motivo di ricorso per revocazione. L'Ufficio non ha contestato il merito della vicenda ma solo la sproporzione nella condanna alle spese.

  • Accolto
    Insussistenza del vizio revocatorio

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che le doglianze dell'Agenzia delle Entrate non integrino un vizio revocatorio di errore di fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 42
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo