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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/12/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
GR, all'udienza del 15.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1483/2024 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Brescia Grazia, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del procuratore;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
MM SC, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Grottaglie
(Ta) alla Via Aristotele n. 12, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
AC AN, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
appellati
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.12.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 05.07.2022, citava Controparte_1 in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, l' Controparte_3
[...]
1
[...] ( e il per chiedere l'annullamento dell'intimazione di CP_4 Controparte_2 pagamento n. 02420229002937116/000, emessa da e notificata all'opponente a CP_4 mezzo pec il 15.06.2022, riferita alla cartella di pagamento n. 02420180010026525/000, emessa per infrazioni al Codice della strada relative agli anni 2016 e 2017, rilevate dal e sanzionate per l'importo complessivo di € 1.478,51. Controparte_2
A tal proposito, l'attore deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto ovvero della cartella di pagamento, l'omessa notifica dei verbali di accertamento alle sanzioni amministrative al codice della strada, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale e l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento poiché trasmessa a mezzo di indirizzo pec non censito nei pubblici registri.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.09.2022, si costituiva nel giudizio di primo grado la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_4 dell'intimazione di pagamento impugnata stante la sua piena validità ed efficacia.
Nel merito, deduceva: che la cartella di pagamento n. 02420180010026525 era stata CP_4 regolarmente notificata il 15.10.2018 e non era stata opposta, con conseguente sua definitività; che nessun effetto prescrittivo poteva dirsi maturato a fronte delle regolari notifiche degli atti prodromici;
che la notifica a mezzo pec presentava i caratteri della certezza con riferimento al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proveniva;
che ogni ipotesi di vizio della notifica doveva, comunque, considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta del 21.04.2023, si costituiva in giudizio il il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma della Controparte_2 pretesa impositiva. Il Comune rilevava: che i verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada erano stati regolarmente notificati presso l'indirizzo di residenza dell'opponente e che avverso gli stessi non era stato proposto ricorso;
che l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla citata cartella di pagamento n. 02420180010026525 era stato dichiarato inammissibile dal Giudice di pace di Brindisi con precedente pronuncia;
che stante la definitività dei verbali di contestazione, l'amministrazione non aveva più legittimazione in merito alla pretesa impositiva;
infine, che il termine di prescrizione di cui all'art. 209 C.d.S. non era ancora maturato.
2 Il Giudice di Pace di Brindisi, con sentenza n. 1616/2023, depositata il 22.11.2023, accoglieva l'opposizione e dichiarava “la nullità insanabile della cartella” di pagamento, e del successivo atto di intimazione di pagamento ritenendo la relativa notifica inesistente poiché proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Con atto di citazione del 22.04.2024, proponeva appello avverso la suddetta CP_4 pronuncia, affidando sostanzialmente la riforma della sentenza agli stessi motivi rappresentati innanzi al giudice di prime cure.
Si costituiva nel presente giudizio, e il i quali Controparte_1 Controparte_2 insistevano rispettivamente per la conferma ovvero per la riforma della sentenza appellata, alla luce dei motivi avanzati in primo grado.
La causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'attore, , ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1 contestando la procedura esecutiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto, stante l'omessa notifica degli atti prodromici (cartella di pagamento, verbali di accertamento al C.d.s.) nonché per inesistenza della notifica dell'intimazione stessa.
Si deve premettere che le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 l' Parte_1
non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla
[...] notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso dapprima notificare un atto,
l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. Decorso, inutilmente, tale termine il concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito “erariale”.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorché si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione quinquennale del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione che non si è potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
3 Tuttavia, è necessario chiarire che nel caso di specie il sig. con l'atto di opposizione, CP_1 non ha impugnato con funzione recuperatoria la cartella esattoriale o il prodromico verbale di accertamento ma, semplicemente, ha dedotto l'omessa notifica dei citati atti sottesi all'intimazione impugnata.
Mentre, con riferimento all'intimazione di pagamento, ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria poiché ormai prescritta in ragione del combinato disposto di cui agli artt.
28 e 209 C.d.S.; ha, ulteriormente, eccepito l'inesistenza della notifica a mezzo pec poiché proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Ora, con riferimento al primo aspetto, ossia all'omessa notifica degli atti presupposti, è emerso che la sottesa cartella di pagamento è stata regolarmente notificata al contribuente in data 15.10.2018 a mezzo pec senza essere poi impugnata.
A questo punto, occorre preliminarmente valutare la regolarità della citata notifica;
è, infatti, convincimento di questo Giudice che la statuizione del Giudice di pace sull'illegittimità della notifica proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri - con conseguente sua inesistenza e, dunque, insanabilità - non sia condivisibile.
Va detto che nel caso di specie sarebbe configurabile, al più, un'ipotesi di nullità e giammai di inesistenza della notifica, fattispecie che si verifica allorquando la notifica manchi completamente o sia priva degli elementi essenziali che permettano di qualificarla come tale.
Tanto chiarito, va dato atto che l'orientamento giurisprudenziale prevalente tende a privilegiare la sostanza rispetto alla forma. In particolare, la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni unite n. 16979 del 18/05/2022, ha statuito che “la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
4 soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha nuovamente ribadito il principio secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
“ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 15710 del 12.06.2025; Cass. n. 18684 del
03.07.2023).
Ne consegue, in punto di onere probatorio, che il contribuente che intenda contestare la notifica della cartella dovrà dimostrare, in maniera concreta, attuale e non generica, una lesione al proprio diritto di difesa. Nel caso in esame, l'odierno appellato, attore in primo grado, non ha, nella sua veste di contribuente, adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante: nulla ha allegato e men che meno provato per evidenziare i pregiudizi conseguenti alla notifica dell'atto da un indirizzo telematico diverso da quello presente nei pubblici registri.
La notifica nel caso in esame permette, invece, di stabilire con certezza la paternità dell'atto impugnato nonché l'identità dell'ente notificante, che è testualmente desumibile dalla lettura dell'indirizzo del mittente. Deve escludersi che l'indirizzo utilizzato dall'ufficio per la notifica della cartella di pagamento, sebbene non presente nel pubblico registro IPA, abbia potuto generare incertezze circa l'identità del suo mittente, considerato, tra l'altro, che il contribuente ha effettivamente proposto tempestiva e immediata impugnazione avverso la cartella, così sanando ogni eventuale invalidità (CGT Roma, sent.
n. 12993 del 21/11/2022).
In definitiva, è agevole affermare che la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n.
02420180010026525/000 deve ritenersi pienamente valida con ogni conseguente statuizione in ordine alla sua mancata impugnazione.
A tal proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nell'affermare che la mancata impugnazione dell'atto prodromico comporta la c.d.
5 “irretrattabilità del credito” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza n.
5265/17: “Nel caso in cui una cartella esattoriale per crediti da infrazione del c.d.s. venga notificata al destinatario e quest'ultimo non la impugni, non può poi pretendere «di recuperare la tutela omessa per la libera scelta della condotta processuale”).
Deve, pertanto, darsi atto che il credito alla base dell'opposta intimazione trova ragion d'essere nella cartella di pagamento notificata il 15.10.2018 che, alla luce dei principi testé richiamati, costituisce idoneo titolo in ordine all'intimazione di pagamento.
Ad ogni buon conto, l'attore con l'opposizione all'intimazione di pagamento non avrebbe potuto sollevare censure avverso gli atti precedenti alla cartella di pagamento poiché, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (cfr. Cassazione civ. sez. VI, ordinanza n. 3005/2020).
Questo orientamento giurisprudenziale ha trovato di recente conferma anche in altre pronunce di merito, conformi nell'affermare che “nel caso in cui l'intimazione di pagamento segua un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non può considerarsi autonomamente impugnabile, sicché le eventuali eccezioni afferenti ai vizi propri e non a questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione” (Corte Giustizia Trib. II grado Napoli, (Campania) sez. V,
16/06/2023, n. 3818).
Tanto chiarito, appare evidente che l'opposizione doveva ritenersi inammissibile laddove fosse stata proposta avverso la cartella esattoriale che, come anticipato, non è stata, invero, impugnata.
Resta, invece, ammissibile l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento in relazione al successivo punto, quello relativo all'eccepita prescrizione del credito.
6 Giova premettere che anche per l'intimazione di pagamento vale quanto innanzi esposto in ordine alla regolarità della notifica a mezzo pec.
Ciò posto, nella fattispecie in esame il termine di decorrenza del periodo quinquennale deve farsi decorrere non dalla data della commessa violazione ma, secondo i principi innanzi espressi in tema di irretrattabilità del credito, dalla data di notifica della cartella esattoriale.
Il termine prescrizionale in caso di cartella di pagamento definitiva per mancata opposizione a verbali di infrazione al C.d.S. rimane fissato comunque in anni cinque (tanto sulla scorta di quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui:
“Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” cfr.
Cass. Sez. Un. n. 23397 del 17.11.2018; Cass. ord. n. 31817 del 07.12.2018; Cass. Civ., n.
11760 del 3.5.2019).
In definitiva, risulta che la cartella di pagamento è stata notificata il 15.10.2018, mentre l'intimazione di pagamento il 15.06.2022, sicché il termine quinquennale non era ancora spirato.
Si deve, dunque, affermare la legittimità dell'intimazione di pagamento stante la mancata intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento, notificata e non tempestivamente impugnata.
7 In conclusione, accolto l'appello, la sentenza impugnata va riformata e l'opposizione, con riferimento all'intimazione di pagamento n. 02420229002937116/000, deve essere dichiarata infondata.
All'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza di primo grado consegue anche la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite, in ragione dei principi di causalità e soccombenza.
, quanto al giudizio di primo grado, andrà condannato al pagamento delle CP_1 CP_1 spese che vengono liquidate sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni in fatto e diritto particolarmente complesse) previsti dal DM 55/2014, come integrato dal
D.M. 147/2022, considerato lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, innanzi al Giudice di Pace.
Quanto al presente giudizio le spese vengono liquidate sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni in fatto e diritto particolarmente complesse) previsti dal DM
55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, innanzi al Tribunale.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina GR, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_1 [...] così provvede: CP_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi n.
1616/2023 depositata il 22.11.2023, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 02420229002937116/000 notificata il 15.06.2022;
- condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di Controparte_1 primo grado in favore dell' e del Parte_1 che si liquidano, per ciascuna parte, in complessive € 457,00 Controparte_2 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio in favore in favore dell' e del Parte_1 che si liquidano, per ciascuna parte, in complessive € 852,00 Controparte_2 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
8 Brindisi, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina GR
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
GR, all'udienza del 15.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1483/2024 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Brescia Grazia, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del procuratore;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
MM SC, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Grottaglie
(Ta) alla Via Aristotele n. 12, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
AC AN, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
appellati
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.12.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 05.07.2022, citava Controparte_1 in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, l' Controparte_3
[...]
1
[...] ( e il per chiedere l'annullamento dell'intimazione di CP_4 Controparte_2 pagamento n. 02420229002937116/000, emessa da e notificata all'opponente a CP_4 mezzo pec il 15.06.2022, riferita alla cartella di pagamento n. 02420180010026525/000, emessa per infrazioni al Codice della strada relative agli anni 2016 e 2017, rilevate dal e sanzionate per l'importo complessivo di € 1.478,51. Controparte_2
A tal proposito, l'attore deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto ovvero della cartella di pagamento, l'omessa notifica dei verbali di accertamento alle sanzioni amministrative al codice della strada, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale e l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento poiché trasmessa a mezzo di indirizzo pec non censito nei pubblici registri.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.09.2022, si costituiva nel giudizio di primo grado la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_4 dell'intimazione di pagamento impugnata stante la sua piena validità ed efficacia.
Nel merito, deduceva: che la cartella di pagamento n. 02420180010026525 era stata CP_4 regolarmente notificata il 15.10.2018 e non era stata opposta, con conseguente sua definitività; che nessun effetto prescrittivo poteva dirsi maturato a fronte delle regolari notifiche degli atti prodromici;
che la notifica a mezzo pec presentava i caratteri della certezza con riferimento al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proveniva;
che ogni ipotesi di vizio della notifica doveva, comunque, considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta del 21.04.2023, si costituiva in giudizio il il quale insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma della Controparte_2 pretesa impositiva. Il Comune rilevava: che i verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada erano stati regolarmente notificati presso l'indirizzo di residenza dell'opponente e che avverso gli stessi non era stato proposto ricorso;
che l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla citata cartella di pagamento n. 02420180010026525 era stato dichiarato inammissibile dal Giudice di pace di Brindisi con precedente pronuncia;
che stante la definitività dei verbali di contestazione, l'amministrazione non aveva più legittimazione in merito alla pretesa impositiva;
infine, che il termine di prescrizione di cui all'art. 209 C.d.S. non era ancora maturato.
2 Il Giudice di Pace di Brindisi, con sentenza n. 1616/2023, depositata il 22.11.2023, accoglieva l'opposizione e dichiarava “la nullità insanabile della cartella” di pagamento, e del successivo atto di intimazione di pagamento ritenendo la relativa notifica inesistente poiché proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Con atto di citazione del 22.04.2024, proponeva appello avverso la suddetta CP_4 pronuncia, affidando sostanzialmente la riforma della sentenza agli stessi motivi rappresentati innanzi al giudice di prime cure.
Si costituiva nel presente giudizio, e il i quali Controparte_1 Controparte_2 insistevano rispettivamente per la conferma ovvero per la riforma della sentenza appellata, alla luce dei motivi avanzati in primo grado.
La causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'attore, , ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1 contestando la procedura esecutiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto, stante l'omessa notifica degli atti prodromici (cartella di pagamento, verbali di accertamento al C.d.s.) nonché per inesistenza della notifica dell'intimazione stessa.
Si deve premettere che le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici. Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 l' Parte_1
non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla
[...] notifica della cartella di pagamento, dovendo in tal caso dapprima notificare un atto,
l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni. Decorso, inutilmente, tale termine il concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito “erariale”.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorché si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione quinquennale del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione che non si è potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
3 Tuttavia, è necessario chiarire che nel caso di specie il sig. con l'atto di opposizione, CP_1 non ha impugnato con funzione recuperatoria la cartella esattoriale o il prodromico verbale di accertamento ma, semplicemente, ha dedotto l'omessa notifica dei citati atti sottesi all'intimazione impugnata.
Mentre, con riferimento all'intimazione di pagamento, ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria poiché ormai prescritta in ragione del combinato disposto di cui agli artt.
28 e 209 C.d.S.; ha, ulteriormente, eccepito l'inesistenza della notifica a mezzo pec poiché proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Ora, con riferimento al primo aspetto, ossia all'omessa notifica degli atti presupposti, è emerso che la sottesa cartella di pagamento è stata regolarmente notificata al contribuente in data 15.10.2018 a mezzo pec senza essere poi impugnata.
A questo punto, occorre preliminarmente valutare la regolarità della citata notifica;
è, infatti, convincimento di questo Giudice che la statuizione del Giudice di pace sull'illegittimità della notifica proveniente da indirizzo pec non presente nei pubblici registri - con conseguente sua inesistenza e, dunque, insanabilità - non sia condivisibile.
Va detto che nel caso di specie sarebbe configurabile, al più, un'ipotesi di nullità e giammai di inesistenza della notifica, fattispecie che si verifica allorquando la notifica manchi completamente o sia priva degli elementi essenziali che permettano di qualificarla come tale.
Tanto chiarito, va dato atto che l'orientamento giurisprudenziale prevalente tende a privilegiare la sostanza rispetto alla forma. In particolare, la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni unite n. 16979 del 18/05/2022, ha statuito che “la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
4 soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha nuovamente ribadito il principio secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia
“ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 15710 del 12.06.2025; Cass. n. 18684 del
03.07.2023).
Ne consegue, in punto di onere probatorio, che il contribuente che intenda contestare la notifica della cartella dovrà dimostrare, in maniera concreta, attuale e non generica, una lesione al proprio diritto di difesa. Nel caso in esame, l'odierno appellato, attore in primo grado, non ha, nella sua veste di contribuente, adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante: nulla ha allegato e men che meno provato per evidenziare i pregiudizi conseguenti alla notifica dell'atto da un indirizzo telematico diverso da quello presente nei pubblici registri.
La notifica nel caso in esame permette, invece, di stabilire con certezza la paternità dell'atto impugnato nonché l'identità dell'ente notificante, che è testualmente desumibile dalla lettura dell'indirizzo del mittente. Deve escludersi che l'indirizzo utilizzato dall'ufficio per la notifica della cartella di pagamento, sebbene non presente nel pubblico registro IPA, abbia potuto generare incertezze circa l'identità del suo mittente, considerato, tra l'altro, che il contribuente ha effettivamente proposto tempestiva e immediata impugnazione avverso la cartella, così sanando ogni eventuale invalidità (CGT Roma, sent.
n. 12993 del 21/11/2022).
In definitiva, è agevole affermare che la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento n.
02420180010026525/000 deve ritenersi pienamente valida con ogni conseguente statuizione in ordine alla sua mancata impugnazione.
A tal proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nell'affermare che la mancata impugnazione dell'atto prodromico comporta la c.d.
5 “irretrattabilità del credito” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza n.
5265/17: “Nel caso in cui una cartella esattoriale per crediti da infrazione del c.d.s. venga notificata al destinatario e quest'ultimo non la impugni, non può poi pretendere «di recuperare la tutela omessa per la libera scelta della condotta processuale”).
Deve, pertanto, darsi atto che il credito alla base dell'opposta intimazione trova ragion d'essere nella cartella di pagamento notificata il 15.10.2018 che, alla luce dei principi testé richiamati, costituisce idoneo titolo in ordine all'intimazione di pagamento.
Ad ogni buon conto, l'attore con l'opposizione all'intimazione di pagamento non avrebbe potuto sollevare censure avverso gli atti precedenti alla cartella di pagamento poiché, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (cfr. Cassazione civ. sez. VI, ordinanza n. 3005/2020).
Questo orientamento giurisprudenziale ha trovato di recente conferma anche in altre pronunce di merito, conformi nell'affermare che “nel caso in cui l'intimazione di pagamento segua un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non può considerarsi autonomamente impugnabile, sicché le eventuali eccezioni afferenti ai vizi propri e non a questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione” (Corte Giustizia Trib. II grado Napoli, (Campania) sez. V,
16/06/2023, n. 3818).
Tanto chiarito, appare evidente che l'opposizione doveva ritenersi inammissibile laddove fosse stata proposta avverso la cartella esattoriale che, come anticipato, non è stata, invero, impugnata.
Resta, invece, ammissibile l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento in relazione al successivo punto, quello relativo all'eccepita prescrizione del credito.
6 Giova premettere che anche per l'intimazione di pagamento vale quanto innanzi esposto in ordine alla regolarità della notifica a mezzo pec.
Ciò posto, nella fattispecie in esame il termine di decorrenza del periodo quinquennale deve farsi decorrere non dalla data della commessa violazione ma, secondo i principi innanzi espressi in tema di irretrattabilità del credito, dalla data di notifica della cartella esattoriale.
Il termine prescrizionale in caso di cartella di pagamento definitiva per mancata opposizione a verbali di infrazione al C.d.S. rimane fissato comunque in anni cinque (tanto sulla scorta di quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui:
“Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” cfr.
Cass. Sez. Un. n. 23397 del 17.11.2018; Cass. ord. n. 31817 del 07.12.2018; Cass. Civ., n.
11760 del 3.5.2019).
In definitiva, risulta che la cartella di pagamento è stata notificata il 15.10.2018, mentre l'intimazione di pagamento il 15.06.2022, sicché il termine quinquennale non era ancora spirato.
Si deve, dunque, affermare la legittimità dell'intimazione di pagamento stante la mancata intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento, notificata e non tempestivamente impugnata.
7 In conclusione, accolto l'appello, la sentenza impugnata va riformata e l'opposizione, con riferimento all'intimazione di pagamento n. 02420229002937116/000, deve essere dichiarata infondata.
All'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza di primo grado consegue anche la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite, in ragione dei principi di causalità e soccombenza.
, quanto al giudizio di primo grado, andrà condannato al pagamento delle CP_1 CP_1 spese che vengono liquidate sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni in fatto e diritto particolarmente complesse) previsti dal DM 55/2014, come integrato dal
D.M. 147/2022, considerato lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, innanzi al Giudice di Pace.
Quanto al presente giudizio le spese vengono liquidate sulla base dei valori minimi (stante l'assenza di questioni in fatto e diritto particolarmente complesse) previsti dal DM
55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, innanzi al Tribunale.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina GR, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_1 [...] così provvede: CP_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi n.
1616/2023 depositata il 22.11.2023, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 02420229002937116/000 notificata il 15.06.2022;
- condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di Controparte_1 primo grado in favore dell' e del Parte_1 che si liquidano, per ciascuna parte, in complessive € 457,00 Controparte_2 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio in favore in favore dell' e del Parte_1 che si liquidano, per ciascuna parte, in complessive € 852,00 Controparte_2 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
8 Brindisi, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina GR
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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