Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 1
Dà luogo ad una situazione di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, con conseguente ammissibilità della lettura delle dichiarazioni predibattimentali, il grave pericolo per l'incolumità fisica o psichica di un teste, non prevedibile al momento della sua assunzione quale persona informata sui fatti. (Nella specie, una minore, vittima di violenza sessuale commessa dal padre, dopo l'arresto di quest'ultimo aveva tentato più volte il suicidio nel processo di rievocazione e rielaborazione degli abusi subiti, oggetto di precedenti dichiarazioni rese alla P.G. due anni prima del processo, quando ancora il familiare era in stato di libertà).
Commentario • 1
- 1. La traccia dell'atto di penaleRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2009, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 05/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1936
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 21243/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.C. N. il (OMISSIS);
avverso la SENTENZA n. 8925/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI del 23/03/2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARMO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA ALFREDO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udita il difensore avvocato SALVATORE SERGIO MARIA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 9 aprile 2008 il Tribunale di Napoli dichiarava P.C. colpevole:
A) del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., nn. 2 e 5 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, con violenza e minaccia consistite nello schiaffeggiarla, nel minacciarla in una occasione con un coltello, nel dirle che qualora si fosse sottratta ai suoi desideri avrebbe abusato delle sue sorelle più piccole e che l'avrebbe ritirata dalla scuola, ovvero, afferrandola a viva forza, tappandole la bocca con una mano ed impedendole in tal modo di urlare, nonché dicendole che, qualora avesse urlato, le sue sorelle si sarebbero svegliate e avrebbero visto "quanto faceva schifo" ed approfittando altresì dello stato di soggezione e di terrore che la parte lesa provava nei suoi confronti, costringeva la figlia P.F. a subire atti sessuali consistiti in rapporti orali, anali e penetrazione vaginale, toccamenti e baci sul seno e nella zona genitale, con l'utilizzo in alcuni casi anche di un vibratore, con le aggravanti di aver commesso il fatto nei confronti della figlia infrasedicenne e con l'utilizzo di un coltello (in (OMISSIS));
B) del reato previsto e punito dall'art. 609 quater c.p. perché disponeva di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto ed in particolare deteneva nell'armadio della sua camera da letto nove fogli contenenti numerose immagini di minori intenti ad avere rapporti sessuali con adulti, (reato accertato in (OMISSIS)), reati unificati dal vincolo della continuazione, condannava l'imputato alla pena di diciotto anni di reclusione, oltre che alle pene accessorie della decadenza dalla potestà genitoriale nonché dall'interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela e a alla perdita del diritto alla successione della persona offesa, nonché all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale durante la pena.
Condannava inoltre l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti della sola P.F. di Euro 50.000,00.
A seguito di impugnazione proposta dall'imputato e dal PM la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pronunciata il 23 marzo 2009, revocava la riabilitazione concessa al P.C. con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 4 marzo 1997 e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Rileva il ricorrente che, in primo luogo, occorreva analizzare i criteri in base ai quali la Corte Territoriale aveva respinto la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria al fine di sentire la parte lesa, senza considerare che la stessa Corte Territoriale aveva valutato come non verosimili alcune dichiarazioni della minore, peraltro affetta da epilessia.
Deduce inoltre il ricorrente che la Corte Territoriale aveva revocato l'ammissione dell'escussione della parte lesa in quanto un esame della giovane in dibattimento sarebbe stato pericoloso per la salute della stessa.
Tale situazione concretizzava una mera opportunità e non l'assoluta impossibilità di cui all'art. 512 c.p.p. che, sola, avrebbe potuto consentire la lettura degli atti.
Il criterio dell'opportunità era incongruo ed anzi illegittimo. Nè poteva essere sufficiente a colmare la lacuna motivazionale della sentenza impugnata il silenzio della difesa in ordine all'acquisizione delle relazioni psicologiche compilate dalla dottoressa R..
In proposito la Corte Territoriale aveva affermato che le dichiarazioni della vittima, quali ricavate dalle due relazioni compilate dalla dottoressa R., dovevano ritenersi credibili, in quanto riscontrate da numerosi elementi di prova.
Peraltro, secondo il ricorrente, gli asseriti elementi di prova concretizzavano invece mere congetture, prive di efficacia probatoria.
Doveva quindi concludersi che vi era una motivazione apparente nella sentenza impugnata in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.
Rileva inoltre l'imputato che era illegittima l'acquisizione delle relazioni a firma della dottoressa R., sulla base delle quali era stata affermata la dichiarazione di colpevolezza di esso imputato.
La Corte di merito non aveva infatti accertato se la dottoressa R., consulente del PM, fosse in possesso di adeguate conoscenze scientifiche che le consentissero di fornire al giudice dati inoppugnabili, se fosse in condizione di neutralità, ovvero condizionata da pregiudizi nei confronti del comportamento dell'imputato e se fosse legittimata a certificare l'impossibilità della parte offesa di comparire in dibattimento a causa della sua condizione psicofisica.
Era inoltre censurabile la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione del mancato riscontro dell'aborto denunciato dalla minore che si sarebbe attuato nella clinica (OMISSIS), sulla base della mera supposizione che si fosse trattato di un aborto clandestino e in ordine al mancato riscontro delle asserite molestie subite dalla minore ad opera dell'architetto M., persona che, citata come testimone, non si era mai presentata.
La Corte di merito non aveva neppure motivato in ordine alla valenza delle numerose intercettazioni telefoniche eseguite e non aveva dato il giusto rilevo alla circostanza che anche il teste V., professore della minore, aveva espresso delle perplessità in ordine all'attendibilità della minore.
La Corte di merito, inoltre, pur richiamando le argomentazioni del primo giudice a cui aveva fatto riferimento, non aveva spiegato le ragioni per cui gli elementi di prova posti a fondamento della decisione fossero sufficienti a ribadire il giudizio di colpevolezza. Rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto. In primo luogo, come ha precisato la Corte Territoriale, all'udienza del 19 settembre 2007 non era stata sollevata alcuna eccezione dalla difesa alla decisione del Tribunale di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese dalla parte offesa alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 512 c.p.p., decisione motivata sulle condizioni di salute psichica della minore che ne rendevano impossibile l'escussione in dibattimento, anche ai fini della incolumità della stessa, atteso che la minore P.F. aveva reiteratamente tentato il suicidio nel ricordo dei traumi subiti.
Deve peraltro rilevarsi, per quel che attiene alle doglianze del ricorrente circa la violazione delle norme comunque inderogabili relative ai diritti di difesa, che non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 512 c.p.p., neppure con riferimento all'art. 526 c.p.p., comma 1 bis. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, (vedi per tutte Cass. pen. sez. 4^ sent. 10 dicembre 2004, n. 581, rv 231303), "l'art. 526, comma 1 bis introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n. 63 (sul giusto processo), secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza di legittima applicazione degli artt. 512 e 513 c.p.p". Come ha in proposito precisato questa Corte, (Cass. pen. sez. 3^ sent. 8 luglio 2004, n. 38682, rv 230044) "secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 c.p.p., la lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, al PM, ai difensori delle parti private e al giudice nell'udienza preliminare è consentita quando l'esame del dichiarante nel corso del dibattimento risulti impossibile per fatti e circostanze che, da un lato, siano imprevedibili per la parte (privata o pubblica) che abbia richiesto l'esame e dall'altro siano oggettivamente impossibili, nel senso che non devono essere imputabili ne' alla stessa parte richiedente ne' ad una libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all'esame dibattimentale". Ai fini di cui all'art. 512 c.p.p. l'onere di provare sia il carattere imprevedibile che quello dell'impossibilità di assumere l'esame testimoniale incombe sulla parte che richiede la lettura delle dichiarazioni rese dal teste nella fase predibattimentale. Nel caso in esame appare adempiuto, da parte del PM, attraverso l'attività procedimentale e gli accertamenti disposti, l'onere di provare sia il carattere imprevedibile che quello dell'impossibilità di assumere l'esame testimoniale.
In ordine alla valutazione dell'imprevedibilità della successiva impossibilità di escutere il teste in dibattimento che avrebbe consigliato il ricorso all'incidente probatorio, trova infatti applicazione il principio affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, (vedi per tutte Cass. pen. sez. 4^ sent. 8 novembre 2008, n. 842, rv 238664), secondo cui "la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità" (vedi anche Cass. pen. sez. 3^ sent. 23 ottobre 2002, n. 42926, rv 223090; vedi anche Cass. pen. sez. 2^ sent. 11 novembre 1998, n. 127705, rv 211913). Questa Corte ha in proposito precisato (vedi per tutte Cass. pen. sez. 1^ sent. 25 febbraio 2004, n. 24249, rv 228549) che la sopravvenuta impossibilità di ripetere gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari deve essere espressa con motivazione adeguata e logica che riconduca, con criterio ex ante, ad una diagnosi di prevedibilità o imprevedibilità.
Nel caso in esame la motivazione della Corte territoriale è conforme ai suddetti principi di diritto, in quanto la Corte di merito ha rilevato che la minore aveva reso le dichiarazioni alla polizia giudiziaria nel 2005 - 2006, anche quando il padre era ancora libero e che quindi non era prevedibile, all'epoca, chela stessa non sarebbe stata più in grado di ripeterle in udienza, non essendo prevedibile un grave peggioramento psicofisico della minore dopo l'arresto del padre.
Si era quindi in presenza di circostanze sopravvenute ed imprevedibili che legittimavano l'acquisizione delle dichiarazioni agli atti del dibattimento ed andava quindi confermata la decisione del giudice di primo grado che aveva disposto l'acquisizione delle dichiarazioni della P.C. al fine di non mettere a rischio la salute della ragazza.
Alla luce delle consolidata giurisprudenza di questa Corte può quindi affermarsi il principio di diritto secondo cui l'impossibilità di escutere un teste che abbia reso dichiarazioni predibattimentali possa ritenersi sussistente anche in caso di grave pericolo per l'incolumità fisica o psichica dello stesso non prevedibile al momento in cui il teste abbia reso le prime dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
Nel caso in esame, come hanno correttamente rilevato i giudici di merito, si era quindi in presenza di una impossibilità psichica della minore, gravemente traumatizzata dagli episodi di cui era stata vittima, di partecipare al dibattimento, in quanto un'ulteriore traumatica rievocazione dei fatti avrebbe messo a definitivo repentaglio la salute mentale e la vita stessa della minore. Quest'ultima, come hanno evidenziato i giudici di merito, sulla scorta delle valutazioni della consulente R., psicologa dell'ASL presso la quale la Polizia aveva accompagnato la minore per farle iniziare un percorso psicodiagnostico dopo l'arresto del P. C., aveva infatti tentato più volte il suicidio nel corso del processo di rievocazione e rielaborazione del vissuto. In proposito la Corte Territoriale ha rilevato che le relazioni della teste R.E., psicologa dell'ASL, dalle quali risultava che la ragazza era affetta da disturbo post-traumatico di grado elevatissimo, in stretto nesso di causalità con i fatti da lei narrati e non di tipo endogeno, erano state acquisite agli atti senza opposizione della difesa, con un implicito riconoscimento della loro validità e che il Tribunale, quale peritus peritorum le aveva fatto proprie, concludendo con logica e congrua motivazione, in ordine all'impossibilità di risentire la minore in dibattimento. Per quel che attiene alla valutazione delle dichiarazioni della minore, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, (vedi per tutte Cass. 21 giugno 2005, n. 30422, rv 232018), "ai fini della formazione del libero convincimento del giudice ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno all'una o all'altra tesi".
Trova inoltre applicazione il principio di diritto affermato da questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sent. 22 gennaio 2008, n. 8382), rv. 239342) secondo cui "in tema di prove la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni".
Nel caso in esame la Corte di merito, con adeguata ed esaustiva motivazione, ha analiticamente ripercorso l'iter doloroso attraverso il quale si era giunti ad una completa rivelazione da parte della minore degli abusi subiti per lungo tempo ad opera del padre, dichiarazioni che avevano trovato riscontro nelle condizioni psico- fisiche della minore che, come sopra precisato, aveva reiteratamente tentato il suicidio nel corso del processo di rielaborazione dei fatti, aveva perso la fiducia in sè stessa e negli altri e mostrava, in maniera accentuata ed altamente drammatica, i tipici comportamenti dei minori che hanno subito violenze ad opera di persone di famiglia. La Corte Territoriale ha inoltre precisato che la minore era stata osservata per lungo tempo dagli insegnanti della scuola che ne avevano ricevuto le prime dichiarazioni e che, soltanto in un primo tempo, si erano mostrati increduli, in considerazione dell'estrema efferatezza e dell'atrocità delle violenze denunciate dalla minore, ma che, successivamente, resisi conto della veridicità della rivelazione, avevano solidarizzato con la giovane e l'avevano sostenuta neutralizzandone i numerosi tentativi di suicidio. Per quel che attiene al denunciato episodio di aborto al quale OR sarebbe stata sottoposta, indotta dal padre, e alle molestie che la minore avrebbe subito ad opera di un architetto al quale quest'ultimo l'avrebbe presentata, la Corte di merito ha rilevato che il primo episodio era oggetto di separato procedimento, peraltro di difficile accertamento, tenuto conto che si sarebbe trattato di aborto clandestino, e non era compreso nei fatti di cui ai capi di imputazione ed il secondo aveva ad oggetto circostanze marginali rispetto al nucleo centrale degli episodi oggetto del presente procedimento, in ordine ai quali le dichiarazioni della minore avevano trovato una serie di riscontri probatori.
Per quel che attiene alle modalità con cui le violenze si consumavano e che la difesa del ricorrente ritiene inverosimili, specie per quel che attiene ai fatti che si sarebbero svolti in una stanza in cui dormivano anche le sorelle della parte lesa, il Collegio rileva che la Corte di merito ha rilevato che la moglie del P.C., nel corso del procedimento di primo grado, aveva confermato che l'imputato aveva la facilità di muoversi al buio in maniera silenziosa, in ciò confermando la deposizione della minore secondo cui le violenze si verificavano anche nella stanza che la parte lesa divideva con le sorelle più piccole.
Va aggiunto che, come ha precisato la Corte Territoriale, la minore aveva dichiarato che solo episodicamente le violenze si consumavano dove erano le sorelle minori e che, per quel che attiene alle lievi discrasie nel narrato, ha rilevato che la gravità e la reiterazione degli episodi era compatibile con una sovrapposizione degli stessi ma non comportavano alcuna menomazione della verosimiglianza del narrato.
Va in proposito ricordato che la Corte Territoriale ha rilevato che le dichiarazioni della parte lesa, oltre ad essere internamente logiche e coerenti, erano da ritenersi pienamente credibili, in quanto riscontrate da numerosi altri elementi probatori, costituiti dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche legalmente autorizzate, dalla deposizione di numerosi testi che avevano ascoltato per un lungo periodo di tempo le sofferte rivelazioni della minore e da riscontri obiettivi.
I testi avevano testimoniato in dibattimento anche in ordine alla condizioni di gravissima angoscia ed autolesionismo della minore in relazione ai fatti di cui la stessa era stata vittima e di cui si riteneva corresponsabile, proprio per l'atteggiamento colpevolizzante e ricattatorio del padre.
Per quel che attiene ai riscontri obiettivi era altamente significativo il ritrovamento, nell'abitazione dell'imputato, dell'arma e dello specifico materiale pornografico al quale la minore aveva fatto riferimento e che le era stato mostrato dal padre, materiale che comprendeva anche videocassette pornografiche (in cui era ritratta la stessa madre della giovane) e pubblicazioni su rapporti incestuosi.
In ordine alla valutazione delle deposizioni dei testi che hanno raccolto le rivelazioni della minore trova applicazione l'art. 195 c.p.p., comma 3 in tema di testimonianza indiretta secondo cui
"l'inosservanza della disposizione del comma 1" secondo cui su richiesta di parte deve essere sentito anche il teste di riferimento, "rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità".
In proposito questa Corte ha precisato (vedi per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 12 giugno 2003, n. 37434, rv 226036) che " la testimonianza c.d. de relato è sempre utilizzabile allorché sia impossibile l'esame del soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti e nel caso in esame la situazione psichica sopravvenuta della minore, come valutata dai giudici di merito, configura una vera e propria infermità che ha reso impossibile l'esame diretto della parte lesa.
Del resto questa Corte ha costantemente ribadito il principio (vedi per tutte Cass. pen. Sez., 3^ sent. 27 novembre 2007, n. 1821), secondo cui "in tema di testimonianza indiretta sono utilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza dal minore persona offesa di reati sessuali non esaminato in giudizio, allorché l'equilibrio psichico di quest'ultimo sia così labile da tradursi in una vera e conclamata infermità" e nel caso in esame dalla consulenza richiamata dai giudici di merito, è emerso, come sopra precisato, in relazione all'acquisizione agli atti delle dichiarazioni della parte lesa, un grave stato patologico della minore, derivante dagli abusi di cui è causa e sopravvenuto alle prime dichiarazioni.
È comunque assorbente il rilievo che, come sopra precisato, le dichiarazioni della minore e dei testi de relato hanno trovato anche riscontro oggettivo nel ritrovamento, nell'abitazione dell'imputato, in un armadietto o chiuso a chiave, dello specifico materiale pornografico e pedopornografico al quale aveva fatto riferimento la minore, materiale che la minore aveva affermato esserle stato mostrato dall'imputato e che ritraeva anche la stessa madre della minore coinvolta in video pornografico.
Le considerazioni su esposte inducono quindi a ritenere incensurabile la sentenza impugnata in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria.
Come ha infatti precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 23 maggio 2007, n. 35372, rv 237410), "alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1 può ricorrersi solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza". Nel caso in esame, invece, come ha correttamente rilevato la Corte Territoriale, il quadro probatorio a carico dell'imputato era ponderoso e chiaro, in quanto non si era solo in presenza delle dichiarazioni della parte lesa, intrinsecamente logiche e coerenti ed utilizzabili per quanto sopra esposto, ma tali dichiarazioni trovavano riscontro in numerosi altri elementi di prova assunti un primo grado, ed in particolare nella deposizione dei testi de relato che ne avevano raccolto le iniziali dichiarazioni ed erano stati anche diretti testimoni dello stato di prostrazione e di disagio della minore e soprattutto nel ritrovamento, nell'abitazione dell'imputato, dell'arma con la quale si erano consumate alcune violenze e dei filmini pornografici che la minore aveva dichiarato di essere stata costretta a visionare con il padre.
Non ricorrevano quindi gli estremi per disporre la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. In proposito è significativa la precisazione della Corte Territoriale, secondo cui la versione difensiva circa la visione accidentale del materiale pornografico da parte della minore che avrebbe scatenato la volontà calunniatoria, era smentita dalla circostanza che la chiave dell'armadietto che conteneva tale materiale era posseduta solo dall'imputato, come riferito da A.V., moglie del P.C. e madre della parte lesa, che sentita come teste, aveva anche confermato di aver appreso dalla figlia che il padre le aveva mostrato il materiale pornografico in cui era ritratta anche la teste stessa.
Alla luce dell'adeguata, logica ed esaustiva motivazione della Corte Territoriale in ordine a tutti gli specifici rilievi sollevati dal ricorrente, il motivo di ricorso si traduce in una ingiustificata richiesta a questa Corte di rivalutazione di circostanze di fatto sottratta al sindacato di legittimità.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, (vedi per tutte Cass. pen. sez. 6^ sent. 3 ottobre 2006, n. 36546, rv 235510, Bruzzese) "in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006 non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie dal momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità".
Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010