Sentenza 27 novembre 2007
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta sono utilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza dal minore persona offesa di reati sessuali non esaminato in giudizio allorché l'equilibrio psichico di quest'ultimo sia così labile da tradursi in una vera e conclamata infermità. (Fattispecie relativa a minore, già affetto da lieve ritardo mentale poi tradottosi, per effetto degli abusi subiti, in un ulteriore grave scompenso psicologico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2007, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/11/2007
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2887
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 6845/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.R., nata a (OMISSIS);
avverso la Sentenza della Corte di Appello di Roma del 4 luglio 2006;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Carrozza;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore, Avv. SALUSTRI Emilio, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza del 4 luglio 2006 la Corte di Appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Civitavecchia, emessa in data 27 gennaio 2003, con la quale B.R. era stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 40 e 609 ter c.p. - per avere, nella qualità di madre della minore S.S., affetta da ritardo di grado lieve, omesso ogni necessaria ed efficace azione di contrasto atta ad impedire la consumazione di violenze sessuali nei confronti della figlia da parte del padre S.M.,
avvenute prevalentemente nell'arco di tempo tra i 14 e 16 anni di età della minore, all'interno dell'abitazione familiare ed alle quali la B. aveva, almeno in parte, direttamente assistito - e condannata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., n. 1, ritenendo sussistente quella di cui all'art. 609 ter c.p., n. 5 e concesse le attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 bis c.p., considerate prevalenti sull'aggravante ritenuta, alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, nonché dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale e dal diritto agli alimenti, interdetta perpetuamente da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela ed esclusa dalla successione della persona offesa.
2. La Corte ha ricavato la conoscenza da parte della B. degli abusi sulla figlia: a) (dalle dichiarazioni dell'insegnante di sostegno di S., che aveva riferito le confidenze di costei in ordine alle violenze subite;
b) dalle intercettazioni ambientali eseguite nella casa familiare da cui emergeva non solo l'eccitazione sessuale del padre nei confronti della figlia ("mi ecciti, mi ecciti"), ma anche la proposta dello stesso padre, a seguito della manifestata intenzione della figlia di raccontare tutto a scuola ("domani vò a scuola ... ti sistemo io"), di atti sessuali orali e contro natura (e una promessa "domani sera te porto in bagno") e il fatto che l'imputata faceva carico al marito dei problemi della figlia in merito al ritardo mestruale della stessa;
c) dalla esclusione della B. da parte del marito dalla camera da letto;
d) dalle dichiarazione della minore circa il fatto che, quando il padre si chiudeva in questa camera, la madre batteva la porta dicendo "lascia sta a S.",
Il tutto confermato da quanto evidenziato dal neuropsichiatra infantile, collaboratore all'epoca del plesso scolastico frequentato dalla vittima, secondo il quale quest'ultima presentava i sintomi di un'iniziazione sessuale precoce.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata tramite il suo difensore per i seguenti motivi.
3.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b, in relazione agli artt. 88 e 89 c.p., per mancata applicazione della legge penale, e dell'art. 606, lett. e) in relazione agli artt. 3 Cost., comma 6, e 125 c.p.p., comma 3 per mancanza di motivazione, deducendo che dalla relazione tecnica degli psichiatri, redatta su incarico della difesa ed acquisita agli atti del dibattimento, risultava che la B. era affetta "da un ritardo cognitivo e da una grave insufficienza personologica derivante da cause patologiche che (avevano) determinato l'incapacità della stessa di rendersi conto di ciò che accadeva ai danni della figlia all'interno della casa coniugale", risultando così un soggetto con una "personalità immatura, dipendente ed inadeguata che non (aveva) sviluppato adeguatamente le più importanti funzioni psichiche, cognitive ed emotivo-affettive che consentono l'adattamento, integrazione e le valutazioni della realtà circostante" e delineando "un profilo di una personalità con numerosi tratti disarmonici tali da poter certamente configurare un disturbo della personalità". Che, di conseguenza, avrebbe dovuto pronunciarsi la non punibilità della B. per vizio totale di mente.
3.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c ) in relazione all'art. 195 c.p.p., commi 1, 2, 3 in quanto le circostanze, in base alle quali la Corte territoriale ha affermato la responsabilità della B., consistevano nelle dichiarazioni de relato riferite dalla teste Sa.Ad., senza che fosse sentita, come teste di riferimento, la minore.
3.3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 111 Cost., comma 6, e art. 125 c.p.p., comma 3 per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza, risultante il vizio sia dal testo del provvedimento impugnato che da altri atti del processo specificatamente indicati, per avere la sentenza impugnata disatteso tutte le censure espresse dettagliatamente nei motivi di appello e, in modo particolare, in relazione: a) alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso dell'udienza preliminare per accertare la capacità a testimoniare di S.; b) alla visita ginecologica disposta dal PM che ha accertato la verginità della ragazza;
c) alla testimonianza della professoressa B.C. in ordine al presunto inizio delle violenze perpetrare dallo S.M. sulla figlia;
d) all'evidente genericità della testimonianza del dott. Sp.; e)
all'assoluta genericità delle conversazioni, intercettate dai Carabinieri, intercorse tra la B. e il marito.
DIRITTO
4. Il primo motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (25 gennaio 2005,n. 9163) hanno affermato che "ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente rientrano nel concetto di infermità gravi disturbi della personalità a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa " attraverso un esame "non astratto ed ipotetico, ma reale ed individualizzato", precisando che il disturbo, anche se non inquadrabile nelle figure tipiche cliniche di "malattia mentale", comunque deve essere idoneo a determinare una psiche incontrollabile tale da rendere incapace il controllo dei propri atti, desumibile oltre che delle indagini tecniche anche.
da qualsiasi altro elemento di valutazione.
Ora, nei rilievi dei consulenti tecnici di parte riportati nel ricorso non si indica ne' un assetto psichico incontrollabile ne' la gravità e l'intensità del disturbo della personalità; disturbo che da solo non è indice di incapacità di intendere e di volere. Anzi, con i motivi di appello si era espressamente rilevato che il deficit psichico dell'imputata B. non assurgeva a livello di infermità mentale tale da comportare la non punibilità della stessa, ma consentiva soltanto di spiegare e giustificare i comportamenti, diversamente equivocabili (pag. 1^ appello): cioè, che le sue condizione psichiche non consentivano di percepire le situazioni aventi carattere di ambiguità (pag. 10 appello). Per cui rettamente la sentenza impugnata si è limitata a esaminare soltanto la questione della conoscenza da parte dell'imputata delle violenze subite dalla minore, non essendo stata dedotta alcuna in capacità di intendere e volere.
5. Anche il secondo motivo è infondato.
La norma contenuta nell'art. 195 c.p.p., cit. prevede (al comma 1) che "quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre" e (al comma 3) che l'inosservanza di tale disposizione rende inutilizzabili le dichiarazioni de relato, "salvo che l'esame risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità".
Ora, la minore è stata sentita, in modo protetto, in sede di incidente probatorio il 2 marzo 2001, come si da atto nel ricorso. La stessa non è stata, però, riesaminata in sede dibattimentale. Tuttavia dalla stessa sentenza risulta che la difesa aveva comunicato che la minore era stata dichiarata interdetta dal Tribunale per i minorenni di Roma con sentenza del data 28 marzo 2002, e che, comunque, dall'indagine psicologica effettuata dal servizio sociale emergeva come gli abusi avessero cagionato nella minore un ulteriore grave scompenso psicologico che aveva aggravato il lieve ritardo mentale da cui era affetta, determinando la presenza di un deficit cognitivo considerevole.
In merito alla deposizione del teste di riferimento, questa Corte ha precisato che quella della persona indicata nella testimonianza de relato potrebbe essere evitata nel caso in cui l'equilibrio psichico dei minori, che avrebbero dovuto essere chiamati a testimoniare, sia così labile da tradursi in una vera e conclamata infermità che, a norma dell'art. 195 c.p.p., comma 3, consente il recupero delle dichiarazioni indirette (Cass., sez. 3, 12- 2.2004, n. 18.05 8). Nella specie, le dichiarazioni de relato sono utilizzabili sia perché la minore è stata sentita in sede di incidente probatorio sia perché, nel frattempo, è stata dichiarata interdetta e, comunque, presenta una infermità psichica costituita dal grave scompenso psicologico che ha determinato deficit cognitivo grave. Sicché ragionevolmente non è stata disposta l'audizione in dibattimento, recuperando le dichiarazioni indirette.
6. Va rigettato, pure, il terzo motivo.
La norma espressa dall'art. 606 c.p.p., n. 1, lett. e) previgente," mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento", nel contenuto che si è determinato con l'interpretazione giurisprudenziale, limitava il sindacato di legittimità all'esame del testo del provvedimento impugnato, escludendo quello degli atti processuali e, in particolare, degli atti probatori, essendo stato precisato che lo scrutinio del vizio della prova decisiva "travisata" o "omessa" era ammesso solo nel caso di dimostrazione dell'avvenuta rappresentazione, da parte del ricorrente, nei propri atti, al giudice della precedente fase, degli elementi in base ai quali si sarebbe dovuto rilevare il detto travisamento, al fine di consentire al giudice di legittimità, sempre attraverso l'esame del solo testo del provvedimento impugnato, il controllo della valutazione della decisività delle prove rappresentate che avrebbero disarticolato il percorso motivazionale (tra le tante Cass., Sez. Un., 30 aprile,1997, n. 6402 Dessimone e altro;
Cass., Sez. Un., 24 nov. 1999, n. 24 Spina;
Cass., Sez. un., 31 maggio 2000, n. 12 Jakani;
Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti;
Cass., Sez.Un., 12 luglio 2005 - Mannino). L'art. 606 c.p.p., lett. c, nella nuova formulazione operata dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame", ha aggiunto alla testualità del vizio un'ipotesi nuova: quella della contraddizione a un atto esterno al discorso giustificativo, risultante dagli atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame. A tale disposizione non può darsi una portata meramente ricognitiva della norma che si era venuta formando con l'interpretazione, non potendosi ritenere che il legislatore abbia nominato inutilmente, posto che la norma, così come viveva nella applicazione giurisprudenziale, esisteva già.
Per cui ad essa va data un' interpretazione più vicina al dato "fatto palese dal significato proprio dalle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore" (art. 12 preleggi) e che nello stesso tempo abbia anche una portata nuova. Il testo normativo, desunto dal significato proprio delle parole, porta a ritenere che lo scrutinio in questa sede non possa più essere limitato al vizio all'interno del processo motivazionale, ma vada esteso alla contraddizione con un atto esterno al testo, cioè anche con gli atti processuali.
Tali atti non possono essere soltanto quelli di parte da cui derivi un obbligo di pronuncia, ma tutti, non ponendo la lettera della legge alcuna limitazione o distinzione;
quindi, anche quelli probatori. La norma, infatti, non fa riferimento alle prospettazioni dedotte nella precedente fase del processo ma solo agli atti processuali indicati nei motivi di gravame. Nè per tale può interdersi l'appello", perché "gravame" è un termine desunto dalla pratica giudiziaria che si riferisce in generale all'"impugnazione" e, quindi, anche al "ricorso".
Poi, dai lavori preparatori, risulta che il legislatore ha voluto apprestare una nuova tutela in modo da preservare la fedeltà all'atto processuale al fatto, nella sua materialità. Ne deriva che la contraddittorietà o illogicità manifesta si ha non soltanto quando l'argomentazione testuale risulti viziata da errori nell'applicazione delle regole della logica - senso comune, non contraddizione, univocità, completezza e causalità - ma anche quando la giustificazione sia del tutto inconciliabile con gli atti del processo. (tra tante Cass., sez. 6, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. 6, 28 settembre 2006 n. 35964, Cass., sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. 5, 24 maggio 2006, n. 36764; contro ad es. Cass., sez. 5, 10 ottobre 2006, n. 36773). Tali atti, anche quelli probatori, devono però essere specificatamente indicati, con ciò confermandosi il principio dell'autosufficienza, in parallelo con quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., novellato (Cass., Sez. Un. civ., 8 maggio 2007, n. 10374).
La novella, però, non prevede che il giudice di legittimità debba rivalutare o riesaminare il fatto.
Come la mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta, che emerge dal testo del provvedimento impugnato, deve assumere un rilievo tale da disarticolare tutto il discorso argomentativo, non potendo consistere in una mera diversa lettura degli atti processuali, così anche la contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione all'atto esterno probatorio indicato deve avere analogo spessore, idoneo a disarticolare tutto rimpianto giustificativo.
Tale interpretazione non confligge con il concetto che si ha del giudizio di legittimità perché in un sistema di diritto positivo i concetti sono desunti dalle norme che in un determinato periodo storico l'ordinamento pone e non viceversa.
Ora, le deduzioni della ricorrente non sono idonee a disarticolare la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata, offrendo soltanto una lettura diversa, non proponibile in questa sede.
6.1 La difesa assume che le violenze sessuali avrebbero avuto inizio a breve distanza di tempo, qualche mese prima, "dell'avvenuto arresto" della B. e del marito e ciò risulterebbe sia dalla visita ginecologica, che ha accertato la verginità della ragazza, sia dalla testimonianza della prof. B.C..
Con la conseguenza che si ricaverebbe che l'imputata non avrebbe avuto contezza del fatto.
Il Tribunale, invece, aveva accertato che le violenze avevano avuto inizio quando la minore aveva superato i 14 anni, (essendo nata nel (OMISSIS)) ed erano durate sino a quando non aveva ancora compiuto i 16 anni, escludendo così la sussistenza della originaria circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p.p., n.
1. Tale decisione, che costituisce con quella di appello, convergente sulla responsabilità, un unico apparato argomentativo, si basa anzitutto su quanto aveva riferito il neuropsichiatra infantile, collaboratore del plesso scolastico frequentato dalla vittima, e cioè che, l'anno prima delle indagini del gennaio 2001, aveva notato che la S. presentava i sintomi di una iniziazione sessuale precoce ovvero di una sessualizzazione, formulando un quadro dioico di molestia sessuale, pur non potendo nutrire sospetti sull'autore. Orbene, anche se lo stesso neuropsichiatra aveva precisato, come evidenzia la ricorrente, che vennero fatti accertamenti peritali (disegni e altri test) al fine di aiutare a individuare che cosa succedeva a S., ma che non si era riuscito a capire alcunché in modo definitivo, ciò non toglie valore alla prima osservazione del medico neuropsichiatra e alla valorizzazione fattane dai giudici del merito, perché essa ha avuto la conferma nel successivo pacifico accertamento degli abusi. E la difficoltà di accertamento clinico si spiega con il fatto che i sospetti, come indica la stessa ricorrente, non erano stati indirizzati verso l'ambiente familiare, perché con questo si aveva un buon rapporto.
Al suddetto elemento probatorio ha fatto da supporto, nella decisione impugnata, la dichiarazione dell'insegnante di sostegno, che ha riferito le confidenze fattele dalla, minore e cioè che detti abusi sessuali erano iniziati nel periodo in cui la stessa era "diventata signorina".
Le dichiarazioni della minore ragionevolmente sono state ritenute credibili, perché, pur avendo il perito accertato che la minore non era in grado di collocare in maniera corretta la cronologia dei vari avvenimenti di volta in volta ricordati, tuttavia lo stesso - e ciò non è contestato - ha precisato che "in buona sostanza S. è in grado di riferire fatti semplici nella loro materialità". Pertanto, è credibile quanto la stessa ha dichiarato all'insegnante circa l'inizio degli abusi, perché la minore si è riferita non a un fatto temporale, ma ad una circostanza nella sua fisiologica materialità, "quando era diventata signorina".
Di conseguenza, rettamente i giudici del merito hanno escluso che gli abusi fossero iniziati qualche mese prima del gennaio (OMISSIS), situandoli, invece, tra i 14 e i 16 anni della vittima. A tale riguardo è irrilevante che il ginecologo abbia accertato durante la fase delle indagini che la minore era ancora vergine, perché la decisione di primo grado ha evidenziato che dall'intercettazione ambientale eseguita nella casa familiare ( (OMISSIS)) risultava, per le parole pronunciate dall'uomo e per i gemiti, lo svolgimento di un rapporto sessuale completo tra il padre e la figlia e perché da altra intercettazione riferita nelle due sentenze emergono altri tipi di abuso da parte del padre, come atti sessuali orali o contro natura ("fammi un pompino, te lo mette nel culo papa"; frasi captate attraverso l'intercettazione ambientale del (OMISSIS)).
Con la ricostruzione operata concordemente dai giudici del merito circa l'inizio degli abusi sessuali sulla minore non contrasta la circostanza che la prof.ssa B.C. abbia evidenziato che solo a partire dal (OMISSIS), la minore appariva più scontrosa nei rapporti con il padre, mentre fino a (OMISSIS) precedente era normale e tranquilla, sempre "coccolone" con il padre, perché risulta dalle sentenze che la minore non ha manifestato ad alcuno la sua problematica e si è confidata soltanto con l'insegnante di sostegno. Evidentemente, ritenendo l'ambiente familiare non idoneo ad interrompere gli abusi;
sicché la situazione psicologica al (OMISSIS) era dovuta al fatto che ormai si stava interrompendo il circuito perverso.
Oltre che a tali premesse, i giudici del merito ai fini della conoscenza da parte della madre degli abusi sulla figlia, hanno fatto riferimento sia a quanto raccontato dalla minore all'insegnante di sostegno, che alle stesse ammissioni della madre e dall'intercettazione ambientale del (OMISSIS).
Inoltre, hanno ritenuto credibili le dichiarazioni della minore, secondo cui la madre non era gradita dal marito nel letto coniugale, ove, invece, si doveva spesso recare essa minore, in quanto la B. ha ammesso che il marito, al rientro dalla campagna, si sdraiava sul letto per vedere la televisione e la cacciava da questa stanza, relegandola in cucina, mentre era la minore che doveva recarvisi, anche se ha giustificato ciò col fatto che le piacevano programmi televisivi diversi. Ma la stessa, come esattamente è stato rilevato con le sentenze, non ha saputo dare una spiegazione al rilievo che la sua assenza durava per tutta la notte, ben oltre lo svolgimento dei programmi televisivi, e che era invece la figlia a fermarsi nella stanza da letto coniugale per tutta la notte. Coerentemente è stato ritenuto credibile quanto riferito dalla minore all'insegnante (anche tale conversazione, avvenuta nella casa della minore ove si era recata l'insegnante, è stata intercettata) e cioè che la mamma, quando il padre si chiudeva con lei nella stanza da letto, strillava e batteva alla porta dicendo "apri apri. Lascia sta a S.".
Tale fatto, idoneo nella sua materialità ad essere evocato dalla minore, a prescindere dalla esatta individuazione temporale, si lega sia con la pacifica assenza della B. dalla stanza da letto coniugale, sia con le intercettazioni dalle quali è risultato che, proprio nella camera da letto, per lo più avvenivano gli abusi sessuali.
Queste circostanze hanno fatto dare ai giudici del merito una razionale lettura dell'intercettazione avvenuta il (OMISSIS) tra i componenti il nucleo familiare.
Essi hanno evidenziato come da tale intercettazione ambientale sia risultato che, discutendosi, in questa occasione, del problema del ritardo mestruale della minore e della necessità di dover ricorrere a un medico, la B. si rivolgeva al marito (che era recalcitrante a portarla dal medico perché pioveva) dicendo: "fa 'n po' come te pare, M., l'hai organizzata tu 'sta cosa ... te lo vai a cerca, adesso te la sbrogli da solo".
Il significato dell'intercettazione dato dai giudici del merito e' univoco perché per la B. il marito doveva "sbrogliarsi" da solo il problema del ritardo mestruale della figlia, che era conseguenza del comportamento ('sta cosa) da lui "organizzato" e da lui "cercato", cioè a lui imputabile.
Il termine "organizzato" si riferisce a un comportamento complesso attribuibile al marito ("te lo vai a cercà") e non ad una semplice visita medica.
E se il fatto conseguente al ritardo mestruale, una eventuale gravidanza, era dovuto a un comportamento organizzato dal marito e da lui cercato, significa che la moglie era cosciente degli abusi sessuali operati dallo stesso.
L'interpretazione proposta dalla difesa, secondo cui la frase intercettata non potrebbe significare la consapevolezza da parte della B. di un rischio di gravidanza della figlia perché, se essa avesse avuto un minimo sospetto in tal senso, si sarebbe attivata per accertare le condizioni della minore, è contraria al comportamento passivo costantemente tenuto dalla B. rispetto al fatto di essere stata esclusa da letto coniugale, e di avere accettato che, in sua vece, la minore si recasse spesso, sostando per tutta la notte, anche oltre l'orario dei programmi televisivi. Non è idoneo a disarticolare il ragionamento dei giudici di merito il fatto che alla frase sopra evidenziata sia seguita l'ulteriore "te lo ha detto lui?", che, secondo la ricorrente, presupporrebbe la conoscenza, poco plausibile, da parte di un terzo del turpe rapporto. Invero, sia che si voglia ipotizzare un sospetto da parte di un terzo del rapporto padre-figlia (possibile tenuto conto che ormai la minore aveva raccontato tutto alla propria insegnante di sostegno e la vicenda era ormai nota, tanto che i coniugi furono arrestati il successivo giorno 31) sia che invece, si voglia intendere il mero suggerimento da parte di un terzo delle implicazioni del ritardo mestruale, ciò non toglie significato all'interpretazione che i giudici del merito, anche in relazione a tutti gli altri elementi di prova, hanno dato alla frase "l'hai organizzata tu 'sta cosa ... te lo vai a cerca, adesso te la sbrogli da solo" che e' stata ragionevolmente riferita al ritardo mestruale e al conseguente rischio gravidanza, dovuto al comportamento organizzato e cercato dal marito.
Il fatto, poi, che gli abusi del padre non avvenissero proprio davanti alla B., come deduce la ricorrente, non significa che la stessa non ne fosse venuta a conoscenza, come logicamente risulta dalle considerazioni dei giudici del merito avanti indicate, e che la stessa non avesse l'obbligo di impedirlo.
Il rigetto del ricorso importa che la B. va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008