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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° luglio 2025, iscritta al n. 1628 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via V. Carda- C.F._1 relli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il 1° maggio 1975, c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via A. Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Olimpieri che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 9 e 27 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto con- Parte_1 Parte_2
giuntamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c.
Premesso che in data 24 settembre 1997 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A01,
n. 1313); che dalla loro unione sono nate le figlie , il 25 Persona_1
settembre 2001, e , il 9 agosto 2007, minorenne (al mo- Persona_2
mento del deposito del ricorso: n.d.e.) ed economicamente non ancora autosuffi- ciente;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non inten- dono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge, economicamente indipendente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale della coppia, sita in Monterosi, Via A. Manzoni n. 17, resterà in comproprietà dei coniugi nella misura del 50 % ciascuno, ma verrà assegnata alla sig.r unitamente ai mobili presenti all'interno, a fronte della coa- Parte_2
bitazione prevalente con la figlia minorenne. La sig.r si occuperà della Pt_2
manutenzione ordinaria della stessa e delle spese relative alle utenze a decorrere dalla sottoscrizione della presente;
4) il sig provvederà ad asportare dalla casa coniugale tutti i suoi Parte_1
beni personali entro la fine del corrente mese di giugno, in due appuntamenti da concordare, all'esito dei quali provvederà a riconsegnare tutte le copie delle chiavi dell'immobile alla moglie;
5) la figlia ancora minorenn , viene affidata ad entrambi i genitori, con col- Per_2
locazione prevalente presso la madre;
6) il padre corrisponderà per la sola figli , ancora minorenne e non econo- Per_2
micamente autosufficiente, un assegno di mantenimento della somma di € 450,00
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
mensili mediante bonifico bancario, ogni giorno 5 del mese, oltre agli aggiorna- menti ISTAT come per legge da inoltrare alla madre alle seguenti coordinate ban- carie [...], a decorrere dal mese di luglio 2025;
7) in merito alle modalità di frequentazione tra padre e figlie, in ragione della loro età, saranno concordate liberamente tra le parti, tenendo sempre presente le esi- genze e gli impegni d;
Per_1 Per_2
8) ciascuna delle parti contribuirà nella misura del 50 % ciascuno al pagamento delle spese straordinarie della figlia minorenne, da individuarsi e regolarsi secondo le modalità operative previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vi- terbo, da intendersi qui integralmente riportato e richiamato;
9) le parti in merito ai beni mobili registrati acquistati durante il matrimonio con- cordano come: la Suzuki IM targata CJ203HK e la Fiat Panda targata DY923YX, resteranno nella esclusiva proprietà e nel possesso del Sig men- Parte_1
tre il veicolo Hyndai Tucson, targato GV087KE, nella piena disponibilità e pro- prietà della sig.r ; Parte_2
10) le parti dichiarano che per agevolare l'adempimento degli accordi tra loro as- sunti hanno provveduto ad aprire ciascuno un conto corrente personale che rimarrà nella disponibilità esclusiva di ciascuno, e che gli accordi assunti decorrono per volere comune dalla sottoscrizione della presente e dichiarano, pertanto, così di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° luglio 2025, iscritta al n. 1628 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via V. Carda- C.F._1 relli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il 1° maggio 1975, c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via A. Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Olimpieri che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente in data 9 e 27 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto con- Parte_1 Parte_2
giuntamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c.
Premesso che in data 24 settembre 1997 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A01,
n. 1313); che dalla loro unione sono nate le figlie , il 25 Persona_1
settembre 2001, e , il 9 agosto 2007, minorenne (al mo- Persona_2
mento del deposito del ricorso: n.d.e.) ed economicamente non ancora autosuffi- ciente;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non inten- dono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ciascun coniuge, economicamente indipendente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale della coppia, sita in Monterosi, Via A. Manzoni n. 17, resterà in comproprietà dei coniugi nella misura del 50 % ciascuno, ma verrà assegnata alla sig.r unitamente ai mobili presenti all'interno, a fronte della coa- Parte_2
bitazione prevalente con la figlia minorenne. La sig.r si occuperà della Pt_2
manutenzione ordinaria della stessa e delle spese relative alle utenze a decorrere dalla sottoscrizione della presente;
4) il sig provvederà ad asportare dalla casa coniugale tutti i suoi Parte_1
beni personali entro la fine del corrente mese di giugno, in due appuntamenti da concordare, all'esito dei quali provvederà a riconsegnare tutte le copie delle chiavi dell'immobile alla moglie;
5) la figlia ancora minorenn , viene affidata ad entrambi i genitori, con col- Per_2
locazione prevalente presso la madre;
6) il padre corrisponderà per la sola figli , ancora minorenne e non econo- Per_2
micamente autosufficiente, un assegno di mantenimento della somma di € 450,00
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
mensili mediante bonifico bancario, ogni giorno 5 del mese, oltre agli aggiorna- menti ISTAT come per legge da inoltrare alla madre alle seguenti coordinate ban- carie [...], a decorrere dal mese di luglio 2025;
7) in merito alle modalità di frequentazione tra padre e figlie, in ragione della loro età, saranno concordate liberamente tra le parti, tenendo sempre presente le esi- genze e gli impegni d;
Per_1 Per_2
8) ciascuna delle parti contribuirà nella misura del 50 % ciascuno al pagamento delle spese straordinarie della figlia minorenne, da individuarsi e regolarsi secondo le modalità operative previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vi- terbo, da intendersi qui integralmente riportato e richiamato;
9) le parti in merito ai beni mobili registrati acquistati durante il matrimonio con- cordano come: la Suzuki IM targata CJ203HK e la Fiat Panda targata DY923YX, resteranno nella esclusiva proprietà e nel possesso del Sig men- Parte_1
tre il veicolo Hyndai Tucson, targato GV087KE, nella piena disponibilità e pro- prietà della sig.r ; Parte_2
10) le parti dichiarano che per agevolare l'adempimento degli accordi tra loro as- sunti hanno provveduto ad aprire ciascuno un conto corrente personale che rimarrà nella disponibilità esclusiva di ciascuno, e che gli accordi assunti decorrono per volere comune dalla sottoscrizione della presente e dichiarano, pertanto, così di aver regolato tutti i rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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