Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/12/1991, n. 21
CASS
Sentenza 6 dicembre 1991

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La questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 delle norme di attuazione e transitorie del Codice di procedura penale del 1988, ove detto articolo si interpreti nel senso di escluderne l'applicabilità ai processi che proseguono con l'osservanza delle norme precedenti, proposta sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'efficacia della norma sarebbe rimessa, per fatti egualmente anteriori alla data di entrata in vigore del nuovo codice, al rilievo fenomenico dell'essersi promosso il giudizio prima o dopo tale data, è manifestamente infondata. Essa infatti, investe gli artt. 241 e 242 delle citate norme di attuazione e transitorie, da cui deriva l'applicabilità delle disposizioni del nuovo codice o di quello anteriormente vigente, in ordine ai quali nessuna illegittimità è ravvisabile, in particolare con riferimento al principio di eguaglianza, in quanto la previsione dell'una, o dell'altra disciplina è stata regolata non arbitrariamente, ma con attento, puntuale, riferimento ai diversi stadi cui era pervenuto il processo alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Le ipoteche legali iscritte in epoca anteriore all'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988 in processi che, ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, restano disciplinate da tali disposizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/12/1991, n. 21
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21
    Data del deposito : 6 dicembre 1991

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