Sentenza 6 dicembre 1991
Massime • 2
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 218 delle norme di attuazione e transitorie del Codice di procedura penale del 1988, ove detto articolo si interpreti nel senso di escluderne l'applicabilità ai processi che proseguono con l'osservanza delle norme precedenti, proposta sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'efficacia della norma sarebbe rimessa, per fatti egualmente anteriori alla data di entrata in vigore del nuovo codice, al rilievo fenomenico dell'essersi promosso il giudizio prima o dopo tale data, è manifestamente infondata. Essa infatti, investe gli artt. 241 e 242 delle citate norme di attuazione e transitorie, da cui deriva l'applicabilità delle disposizioni del nuovo codice o di quello anteriormente vigente, in ordine ai quali nessuna illegittimità è ravvisabile, in particolare con riferimento al principio di eguaglianza, in quanto la previsione dell'una, o dell'altra disciplina è stata regolata non arbitrariamente, ma con attento, puntuale, riferimento ai diversi stadi cui era pervenuto il processo alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
Le ipoteche legali iscritte in epoca anteriore all'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988 in processi che, ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, restano disciplinate da tali disposizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/12/1991, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ecc. Antonio BRANCACCIO Primo Presidente Udienza in
1. Dott. Gaetano LO COCO Consigliere Camera di
2. " CO EV " Consiglio in
3. " DO ES " data 6.12.1991
4. " FR EB " SENTENZA N. 21
5. " RD MB " REGISTRO GENERALE
6. " UI SC " N. 7327/91
7. " BR SA LO "
8. " VI AN "
ha pronunciato la senguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LLIU MA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, in camera di consiglio, il 31 gennaio 1991.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere SA LO;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe. il Tribunale di Firenze ha rigettato la istanza formulata da ELUT MA, imputato del delitto di associazione per delinquere (art. 416 C.P.), volta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta, sui suoi beni immobili, con nota del 27 dicembre 1986.
2.- L'istanza di cancellazione era fondata sulla norma dell'art. 218, primo comma delle norme di coordinamento del codice di procedura penale del 1988, secondo cui: "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale". Ed
il Tribunale ha respinto la richiesta osservando, con l'ordinanza impugnata, che la norma dell'art. 218 cit. non è compresa tra quelle che vanno applicate, ex art. 245 dello stesso D.L. n. 271, nei processi come quello nei confronti del ELUT, che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti. Nè l'abrogazione in questione poteva spiegare effetto retroattivo, a norma dell'art. 2 C.P., dato il carattere, intrinsecamente processuale, del cit.
art. 218.
3.- Tale ordinanza è censurata, con un unico, articolato, motivo di ricorso, per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 218
cit. in relazione all'art. 2 C.P., e, in subordine, per vizio di motivazione: deducendosi, in concreto, (art. 35 disp. att. C.P.P.
del 1930, art.173 norme di att. C.P.P. del 1988) che la norma dell
'art. 218 non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella letterale, da cui si desume la intervenuta eliminazione,
dell'ordinamento, dell'istituto dell'ipoteca legale.
Tale eliminazione, poi non può riferirsi che al passato in quanto,
per le situazioni successive, l'ipoteca legale è stata sostituita dal sequestro conservativo eseguibile anche sui beni immobili.
L'istituto dell'ipoteca legale, soggiunge il ricorrente, è stato abrogato, del resto, sia pure in modo implicito, dal nuovo codice di procedura penale col non riproporne la disciplina per cui la norma dell'art. 218 "assolve alla funzione di evitare ogni dubbio in proposito, ribadendo l'eliminazione di questa fattispecie penale". E
poichè, prosegue il ricorrente, "questa è la voluntas legis, è
inconferente il distinguo fra norma strettamente processuale e norma penale in genere, perchè se anche fosse fondato questo rilievo, il legislatore ha disposto diversamente".
Erroneamente, comunque, il Tribunale ha ritenuto la norma dell'art. 218 intrinsecamente processuale trattandosi, invece, di norma relativa ad una "sanzione civile" con carattere repressivo ed afflittivo.
Assume, ancora, il ricorrente, che, d 1 altro canto ,
l'interpretazione adottata dal Tribunale darebbe luogo ad un serio dubbio di legittimità costituzionale (in riferimento all'art. 3
cost.) dato che, per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, dovrebbe ritenersi possibile o meno l'iscrizione di ipoteca legale, in base solo al rilievo dell'essere stato instaurato, prima o dooo la data del 24 ottobre
1989, il procedimento penale.
L'interpretazione, deduce, infine, il ricorrente, del Tribunale dà
luogo alla conseguenza illogica di ritenere che non possa esser cancellata in pendenza di giudizio, l'ipoteca legale che dovrebbe,
viceversa essere necessariamente cancellata dopo una pronuncia di condanna, dato che il nuovo codice di procedura penale, nel disciplinare l'esecuzione non contiene una norma "di raccordo" con la precedente normativa relativa all'ipoteca legale.
4. - Con requisitoria del 13 maggio 1991, il Procuratore Generale,
condividendo le deduzioni del ricorrente, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Con successiva memoria del 12 settembre 1991, la difesa del ricorrente, insistendo nelle tesi già prospettate, ha rilevato,
altresì, che non ricorre nella specie, l'ipotesi del secondo comma dell'art. 218 (secondo cui l'ipoteca, prevista da disposizioni di legge diverse dal codice penale, è sostituita con il sequestro conservativo, secondo le norme del nuovo codice di procedura penale)
dato che l'ipoteca in questione era stata iscritta, a suo tempo, a norma de11'art. 198 de1 codice penale, e non già per effetto di altre disposizioni di legge.
5.- La prima sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ha rilevato (con ordinanza del 20 settembre 1991),
la possibilità che la soluzione della questione di diritto sottoposta al suo esame desse luogo ad un contrasto giurisprudenziale. Ed il ricorso è stato così rímesso a queste sezioni unite.
6. - La risoluzione della questione posta con ricorso, postula, come
è evidente, in ordine logico, 1'esame in primo luogo,
dell'efficacia, in sè, della norma dell'art. 218 cit. con cui è
stata disposta l'abrogazione delle norme del codice penale sulla ipoteca legale;
e l'efficacia, quindi, di tale norma nei casi in cui l'ipoteca sia già stata iscritta, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura (e prima, perciò, della norma di coordinamento in questione), in procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti.
7. - Giova, pertanto, premettere che l'art. 189 del codice penale prevede, come è noto, al primo comma, che lo Stato ha ipoteca legale, sui beni a garanzia del soddisfacimento di determinati crediti (sesto comma): dello Stato stesso (per pene pecuniarie,
spese del procedimento, etc.) della parte offesa dal reato (per risarcimento del danno e spese), del difensore dell'imputato (per spese ed onorari). Alcuni di tali crediti sono garantiti, con ipoteca legale (art. 190) anche sui beni della perona civilmente responsabile. L'art. 191 determina l'ordine di soddisfacimento dei crediti.
8. - Il codice di Procedura penale del 1930 disciplinava, in concreto, l'applicazione di tali norme agli artt. 616 (iscrizione ell'ipoteca), 618 (opposizione all'iscrizione, sostituzione dell'ipoteca con cauzione o malleveria, contestazioni sulla proprietà dei beni ipotecati), 619 (cancellazione dell'ipoteca nel caso di proscioglimento), 620 (ripartizione, in caso di condanna,
delle somme ricavate dalla vendita dei beni ipotecati o delle somme depositate per cauzione).
9. - Con il codice di procedura del 1988 non è stata, viceversa,
dettata alcuna disciplina dell'ipoteca legale.
È stato disciplinato, invece, solo il procedimento relativo al sequestro conservativo (già previsto anch'esso, per gli stessi crediti, dall'art. 189 del codice penale, terzo comma, sui soli beni mobili dell'imputato e (art. 190) della persona civilmente responsabile), estendendo, peraltro, il sequestro stesso anche ai beni immobili (art. 316 c.p.p. del 1988).
10. - È evidente, quindi, che, per effetto dell'approvazione (con
D.P.R. 22 settembre 1988) del nuovo codice di rito, veniva a determinarsi una discrasia tra il codice penale in vigore, che prevedeva l'istituto dell'ipoteca legale, e il nuovo codice di rito che, non disciplinando processualmente l'istituto, lo rendeva inapplicabile.
È stata, così, avvertita la necessità di un coordinamento, sul punto, tra i due testi normativi. Ed è, appunto, con una norma di coordinamento, - l'art. 218 del decreto legislativo emanato il 28
luglio 1989 -, che è stata risolta la discrasia affermando l'abrogazione delle disposizioni del codice penale sull'ipoteca legale.
11. - In effetti, peraltro, l'abrogazione dell'istituto già
derivava, a norma dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, dall'approvazione del nuovo codice di rito che, con l'assenza di ogni previsione normativa, aveva reso inapplicabile l'istituto dando luogo, così, ad assoluta incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle, precedenti, del codice penale (confr.
per rif., Cass. Sez. Un. penali 19, 12, 1990, ric. Carboni, in ordine all'art. 215 delle stesse norme di coordinamento con cui è
stato abrogato l'art. 3, comma 1 , lett. c) della legge n. 1185 del
1967, sul rilascio di passaporto).
Ed il legislatore, nell'emanare il D.L. del 1989 sulle norme di coordinamento, ha inequivocamente enunciato effetti derivati dalla successione normativa, e la finalità perseguita con l'art. 218 (già
art. 12 del progetto preliminare delle norme di coordinamento)
affermando che, con tale articolo, "si è preso atto" che il nuovo codice "ha espunto dall'ordinamento l'istituto dell'ipoteca legale"
("nota illustrativa dell'art. 12 cit.).
Ed è opportuno sottolineare che del resto, l'abrogazione delle disposizioni in questione del codice penale è stata posta in essere,
in buona sostanza, non solo con il nuovo codice di procedura ma,
prima ancora, con la legge (n. 81 del 1987) con cui, nel demandare al governo l'emanazione del detto codice (con l'indicazione - art. 2
- dei principi e dei criteri cui attenersi) non fu prevista l'emanazione di alcuna disciplina dell'ipoteca legale, dando così
luogo all'incompatibilità (prevista dall'art. 15 cit.) tra tale legge ed il codice penale preesistente alla legge stessa.
12. - L'abrogazione espressa, disposta con l'art. 218, emanato in base al potere normativo limitato (Sez. Unite 19 dicembre 1990 cit.)
conferito al governo con l'art. 6 della citata legge di delega, (il potere, cioè, di emanare, norme che giovassero al "coordinamento"
del codice stesso "con tutte le altre leggi dello Stato)=, va ricondotta, quindi, necessariamente, a quella, precedente,
implicita, dì cui si è fatto cenno. Ed esattamente, perciò, deduce il ricorrente che l'ipoteca legale è stata abrogata dal nuovo codice, per effetto della assenza di ogni disciplina e, quindi,
dell'inapplicabilità dell'istituto; e che l'art. 218 assolve alla funzione di "evitare ogni dubbio in proposito, ribadendo l'eliminazione" dell'istituto dall'ordinamento giuridico.
13. - E va rilevato, ancora, che, poichè la mancanza di disciplina processuale penale rende, evidentemente inapplicabile, non solo la garanzia ipotecaria dei crediti indicati dal codice penale, ma la garanzia ipotecaria, in genere, dei crediti che derivano da illeciti penali, col secondo comma dello stesso art. 218 si è disposto che ove disposizioni di legge diverse dal codice penale, prevedano l'iscrizione di ipoteca legale per illeciti penali, a tale previsione è sostituita quella di sequestro conservativo, secondo le norme del nuovo codice di procedura.
(Per gli illeciti oggetto del codice penale, la previsione di sequestro conservativo era gia contenuta nel codice stesso e l'estensione del sequestro ai beni immobili, discende dal nuovo codice di procedura).
14. - l'art. 218 è, quindi, in definitiva, strettamente funzionale al nuovo codice di procedura: non solo, in sè, per la sua natura giuridica di norma di coordinamento tra tale codice e le altre leggi dello Stato;
ma, in particolare, perchè concerne l'abrogazione, in modo espresso (art. 15 disposiz. cit. sulla legge in generale) di norma già abrogato, per implicito, dal nuovo codice, ed è destinato,
quindi, alla risoluzione delle questioni che da tale abrogazione implicita derivano, (non solo per il codice penale, ma anche per le leggi penali speciali).
15. - Sulla scorta di tali rilievi, può procedersi, quindi,
all'esame del problema relativo alle ipoteche iscritte, nel vigore della precedente disciplina, in Procedimenti tutt'ora in corso.
Il problema, come è evidente, è di diritto transitorio.
E con le norme transitore del nuovo codice è stato disposto, come è
noto, che i processi, come quello in esame, in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, in cui siano state compiute determinate attività processuali, proseguono "con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti" (artt. 241 - 242 del D.L.v.s. cit.
n. 271 nel 1989).
Tali processi non sono, perciò, disciplinati dal nuovo codice di procedura ma dalle norme, invece, del codice del 1930. E va, perciò,
subito, osservato che, per tali processi non si verifica, quindi, la discrasia determinatasi, invece, tra il nuovo codice e il codice penale (e le altre norme che prevedano ipoteca per crediti derivati da illeciti penali), =discresia che ha dato luogo all'abrogazione prima implicita e, quindi, espressamente affermata=, proprio perchè
non devono osservarsi le norme del nuovo codice che non disciplinano l'ipoteca legale, ma devono osservarsi, invece, le norme anteriormente vigenti che prevedono e disciplinano l'istituto dell'ipoteca legale.
L'abrogazione espressa dall'art. 218 (strettamente funzionale ai problemi che derivano dall'entrata in vigore del nuovo codice), non può, pertanto, spiegare alcun effetto nei processi in cui tale codice non si applica ma continua, invece, ad osservarsi il codice precedente.
16. - Ma va, ancora, osservato (sulla scorta dei rilievi già
formulati da questa Corte Suprema (Sez. Unite 19 dicembre 1990 cit.)
che, in effetti, gli artt. 241 e 242 delle norme transitorie, nel prevedere la prosecuzione di determinati processi in corso "con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti", si riferiscono,
attraverso un'espressione generica, a tutte le norme, e non solo a quelle del codice di procedura, che, prima della riforma, erano applicabili in tali procedienti. Nella previsione quindi di tale disciplina transitoria rientra perciò, in via diretta,
l'ultrattività, oltre che del codice di procedura del 1930, anche,
per quel che qui rileva, delle disposizioni del codice penale sull'ipoteca legale.
Di modo che, nei procedimenti in questione, non solo non si verifica l'efficacia abrogativa implicita di tali disposizioni che deriva dalla incompatibilità tra esse e il nuovo codice e neppure, quindi,
conseguentemente, l'abrogazione espressa posta con le norme di coordinamento tesa a rendere possibile l'applicazione del nuovo codice, ma addirittura, l'efficacia di tali disposizioni, la loro ultrattività nei procedimenti in questione è espressamente affermata con le norme transitorie citate.
Con la conseguenza, pertanto, che in tali procedimenti restano,
perciò, in vigore, non solo le norme (art. 616 - 620) del codice di procedura precedente che disciplinano l'iscrizione e tutto il corso successivo dell'ipoteca legale ma, prima ancora, le norme del codice penale che di tale disciplina, processuale, sono il necessario presupposto.
17.- l'esattezza di tale interpretazione, la puntuale corrispondenza di essa alla volontà del legislatore, emerge inequivoca, oltre che dalle considerazioni esposte, da un ulteriore rilievo di carattere testuale.
È noto, invero, che il legislatore, pur dettando (per i procedimenti in questione) il principio della ultrattività delle norme anteriormente vigenti ha, ciononostante, previsto l'applicazione, anche in tali procedimenti, di alcune disposizioni del nuovo codice e delle relative norme transitorie (art. 245 D.
Leg. cit. n. 271 del 1989). E nella elencazione, tassativa, di norme, di immediata, speciale, applicazione, non sono comprese nè le norme del nuovo codice sul sequestro conservativo (l'unica misura cautelare disciplinata) nè, tanto meno, la norma di coordinamento dell'art. 218.
Il che ribadisce, inequivocamente, che nei procedimenti che proseguono in base alle norme anteriormente vigenti, resta totalmente integra, senza alcuna interferenza, il sistema normativo delle garanzie reali, dettato dal codice penale e disciplinato dal codice di rito del 1930 (compresa, quindi, la previsione solo mobiliare del sequestro conservativo).
18. - Le ipoteche, quindi, già iscritte, anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, in procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, continuano ad avere efficacia, nel persistente vigore di quelle disposizioni, da cui continuano ad esser disciplinate.
19. - Il riferimento alla norma dell'art. 2 C. P. invocata dal ricorrente (ovviamente, quella del terzo comma, secondo cui se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo), per sostenere l'applicazione della norma di coordinamento dell'art. 218 anche ai procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, è privo di giuridico fondamento.
Tale norme, invero, spiega la sua efficacia (indipendentemente da ogni altro rilievo) come criterio ermeneutico rispetto a più norme astrattamente applicabili: si che è consentita all'interprete la scelta di quella, più favorevole al reo, da applicare, in concreto,
nella fattispecie.
Il principio in questione non ricorre, quindi quando tale possibilità di scelta non sussiste, quando una sola è la norma applicabile perchè il legislatore ha espressamente e tassativamente indicato la disciplina che deve regolare la fattispecie.
E nei procedimenti in questione l'applicabilità della norma dell'art. 218 è stata esclusa espressamente, come si è visto, dal legislatore, disponendo che tali procedimenti non sono regolati dal nuovo codice di rito (che ha dato luogo all'abrogazione tacita, che,
dell'abrogazione espressa dall'art. 218, è il presupposto), ma sono regolati, invece, dalle norme vigenti anteriormente al nuovo codice
(epperciò proorio da quelle norme, tra l'altro, cui si riferisce l'abrogazione dell'art. 218); escludendo, inoltre, e comunque,
espressamente, che all'art. 218 dovesse darsi, ciononostante,
immediata, speciale, applicazione;
ed escludendo, infine, che in tali procedimenti potesse trovar immediata speciale applicazione la norma del nuovo codice con cui il sequestro conservativo è stato esteso ai beni immobili. (Ed è logico, Cass. Sez. Un. cit.,
che l'abrogazione espressa, per ragioni di coordinamento, sia stata congegnata in modo da rendere inapplicabili le norme abrogate, =le disposizioni sull'ipoteca legale=, nei soli casi in cui poteva trovar applicazione la nuova disciplina del sequestro:
posto che altrimenti sarebbe venuta meno in tali procedimenti, la garanzia immobiliare).
20.- L'eccezione, prospettata dal ricorrente, dell'illegittimità
costituzionale dell'art. 218, ove se ne escluda l'applicabilità ai processi che proseguono con l'osservanza delle norme precedenti,
sotto il profilo della violazione del principio d'eguaglianza (art. 3 cost.), è fondata sull'assunto che, con tale interpretazione,
l'efficacia della norma è rimessa, per fatti egualmente anteriori alla data di entrata in vigore del nuovo codice, al rilievo
(fenomenico) dell'essersi promosso il giudizio prima o dopo tale data. L'eccezione è manifestamente infondata.
Essa investe, invero, in effetti, non la norma di coordinamento dell'art. 218, ma la disciplina transitoria degli art. 241 e 242, da cui deriva l'applicabilità delle norme del nuovo codice (e delle relative norme di coordinamento) o di quelle anteriormente vigenti.
E nessuna illegittimità, in ordine a tale disciplina transitoria è
ravvisabile, in particolare, in riferimento al principio di eguaglianza, perchè la previsione dell'applicabilità dell'una o dell'altra disciplina è stata regolata, non arbitrariamente, ma con attento, puntuale, riferimento ai diversi stadi cui era pervenuto il processo alla data di entrata in vigore della nuova normativa (per rif. Corte Cost. sent. n.277 del 31 maggio 1990, ord. n.413 del 27
settembre 1990, nonchè Cass. sez. 5 , 30 aprile 1991, n.4794; sez. 6
8 marzo 1991, n. 3016; sez. 2 , 16 marzo 1990, n.3690).
21. - Manifestamente infonda, infine, è la deduzione del ricorrente secondo cui l'ipoteca, non cancellata nel corso del giudizio (che prosegua con l'osservanza delle norme precedenti) dovrebbe essere cancellata dopo la condanna definitiva, poichè nel nuovo codice non sono contenute norme che ne disciplinino l'esecuzione.
È ovvio, invero, che se il procedimento prosegue cn le norme procedenti, sono queste che ne reglano l'esecuzione relativa all'ipoteca in caso di condanna (ad es art. 620 del codice di procedura del 1930 sulla ripartizione delle somme ricavate dalla vendite). E fuor di luogo è il riferimento al nuovo codice e all'assenza, in questo, della disciplina dell'ipoteca legale.
22. - Il ricorso va, perciò, respinto. Con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma, il 6 dicembre 1991.