Sentenza 13 gennaio 2001
Massime • 1
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in caso di costituzione di una rendita unica a seguito di un nuovo infortunio nel decennio, con considerazione a tal fine dei postumi del primo infortunio ma senza un loro riesame, se si procede alla revisione di detta rendita unica entro il decennio dal suo riconoscimento ma dopo il decennio dal primo infortunio, devono essere rispettati gli effetti del cosiddetto consolidamento del primo infortunio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - rel. Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, NOTO ANTONIO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI EGIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
avverso la sentenza n. 541/97 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 18/11/97 R.G.N. 358/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/00 dal consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato DE FERRÀ, per delega CATANIA;
udito l'Avvocato PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8 marzo 1996 al Pretore di L'Aquila - giudice del lavoro - TI DI chiedeva il ripristino della rendita per postumi conseguenti ad infortuni patiti il 6.7.1979 ed il 15.10.1984, unificata con provvedimento dell'8.10.1985 e quindi sottoposta a revisione restrittiva in data 6.3.1995.
Deduceva che il trattamento precedente le competeva, quanto meno, per effetto del decorso del decennio di consolidamento della invalidità relativa al primo infortunio (6.7.79), sì che esso non poteva essere più ridotto sia per effetto della tardiva unificazione, sia a seguito della successiva revisione della rendita in precedenza unificata.
Resistente il convenuto I.N.A.I.L., il quale concludeva per il rigetto del ricorso sul presupposto che il decennio non fosse trascorso, atteso che esso doveva farsi decorrere dalla costituzione della rendita unica in data 8.10.85, disposta a seguito del secondo infortunio del 3.10.84, il giudice adito, acquisiti documenti pertinenti e C.T.U., accoglieva la domanda con sentenza del 14.5.97, la quale, a seguito di appello dell'Istituto soccombente, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione del 18 novembre 1997. Ritenevano i giudici di merito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'I.N.A.I.L., nella specie doveva applicarsi il principio giurisprudenziale ormai pacifico, secondo il quale il consolidamento della percentuale inabilitante, già riconosciuta per l'avvenuto decorso del decennio, vieta che, a seguito di rideterminazione di detta percentuale per altro infortunio, si possa riconoscere una invalidità complessiva inferiore a quella già consolidata, quasi che la unificazione della rendita possa fungere da effetto interruttivo della prescrizione del diritto dell'Ente a procedere a revisione.
Avverso tale sentenza l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo;
resiste la TI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 113 C.P.C., violazione e falsa applicazione degli artt. 78, 80 e 83 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1194, nonché omessa o, quantomeno, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice di rito, deduce che il Tribunale ha errato nell'applicare, in carenza assoluta di motivazione, alla fattispecie in esame il principio di intangibilità della percentuale di rendita già riconosciuta e consolidatasi nel decennio dal pregresso infortunio, come sancito da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 12023/1990 e successivamente ribadito costantemente da conforme orientamento giurisprudenziale (Cfr., per ultimo, Cass. n. 14561/99). Ed invero, nel caso che ne occupa non sussistevano i presupposti e la premessa di supporto a tale principio, atteso che esso afferisce unicamente alla ipotesi in cui tra il primo ed il secondo infortunio sia trascorso un decennio e si proceda, da parte dell'Ente, alla unificazione delle rendite corrispondenti, non a quella, diversa, del mancato decorso di siffatto termine e di riunificazione delle rendite nell'ambito temporale predetto, comprensivo degli infortuni da valutare. Sicché tale situazione differenziata si riflette anche in ordine alla eventuale revisione ulteriore, successiva alla disposta rendita unica, proiettando i suoi effetti sulla stessa nel senso di precludere la operatività della consolidazione concernente la percentuale riconosciuta con riferimento al primo infortunio, pur potendosene riconsiderare i postumi e la relativa incidenza invalidante.
Il motivo è fondato e va accolto nei limiti di cui in prosieguo.
In subiecta materia è ormai ius receptum che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 318/1989 - che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 80, primo comma, T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli - il principio di consolidazione ex art. 83 citato T.U. della rendita liquidata per un singolo infortunio, ove sia trascorso il termine decennale di rivedibilità, opera, con riguardo alla ipotesi in cui sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo un decennio da quello precedente, nel senso che se non impedisce (ai fini della valutazione del grado complessivo di riduzione dell'attitudine al lavoro, a norma dell'art. 78, e della costituzione della rendita unica sulla base della medesima norma) la riconsiderazione dei postumi del precedente infortunio e della relativa incidenza invalidante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto a quella originaria, impone tuttavia la determinazione della rendita unica in misura non inferiore, comunque, a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio;
e che lo stesso principio è applicabile anche nella ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si debba procedere - entro il decennio da tale costituzione alla revisione della rendita per variazione nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pur esigendo, nonostante il decorso del decennio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro concreta incidenza ai fini della determinazione dell'attuale grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, non potrà essere determinata in ogni caso in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata (Cfr. Cass. 14561/1999). Alla stregua degli indicati orientamenti giurisprudenziali e della "ratio" ad essi sottesa, ritiene questa Corte che possa pertanto formularsi il seguente principio di diritto: "Nel caso di un (primo) infortunio, indennizzato con una (prima) rendita, al quale, entro il decennio, sopravvenga nuovo infortunio, con conseguente costituzione entro tale decennio di rendita unica, qualora quest'ultima sia determinata senza che si sia proceduto a revisione anche della prima rendita - ma unicamente in base al rilievo che, pur senza riesaminare la permanenza dei postumi del primo infortunio, occorreva rivalutare la portata complessiva dei postumi conseguenti ai due infortuni, fermi quelli, non riesaminati, del primo di essi -, se si proceda, entro il decennio della costituzione della rendita unica, ma dopo il decennio dalla costituzione della prima rendita, alla costituzione di una nuova rendita unica, rimane fermo il consolidamento della prima rendita".
La scarna motivazione del Tribunale e, soprattutto, la mancata ricostruzione fattuale della concreta vicenda che ha determinato la controversia, non consente, d'altronde, a questa Corte di far ricorso, eventualmente, all'art. 384 Cod. Proc. Civile, come novellato.
Si impone, quindi, la cassazione della sentenza ed il rinvio ad altro giudice, designato come da dispositivo, il quale, previa ricostruzione della concreta vicenda, deciderà nuovamente applicando il principio di diritto più sopra enunciato.
Lo stesso giudice di rinvio procederà anche in ordine alla statuizione sulle spese concernenti il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2001