Sentenza 7 giugno 2005
Massime • 1
Non è necessaria l'autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini nell'ipotesi in cui, successivamente all'archiviazione di una notizia di reato per esserne rimasti ignoti gli autori, siano iniziate nuove indagini per i medesimi fatti a carico di persone note, in quanto, in tal caso, si tratta di procedimenti del tutto autonomi, con la conseguenza che manca il presupposto della autorizzazione giurisdizionale e cioè la riapertura di uno stesso procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2005, n. 28707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28707 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi Presidente del 07/06/2005
Dott. MARINI Pier Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana Consigliere N. 784
Dott. DUBOLINO Pietro Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere N. 008565/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE FA SE N. IL 01/12/1969;
avverso ORDINANZA del 19/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. MURALO Giancarlo del foro di Reggio Calabria. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 19 luglio 2004, ha accolto l'appello del PM avverso l'ordinanza del Gip locale che aveva respinto la richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di GI De ST, in relazione alla contestazione provvisoria di omicidio pluriaggravato in danno di GI SP e reati satelliti.
Ha ritenuto non condivisibile la tesi del Gip che aveva sostenuto come l'accusa fosse retta dalle sole dichiarazioni del collaborante FI Antonino, in assenza però di riscontri oggettivi. Il Tribunale ha applicato la misura di massimo rigore soprattutto evidenziando la esistenza di altre dichiarazioni convergenti della moglie e della cognata della vittima nonché la esistenza di un valido movente.
GI De ST proponeva ricorso per cassazione deducendo, a mezzo dell'avv. Muralo:
a) violazione dell'art. 415 comma 3 c.p.p. in quanto le indagini che avevano consentito di raccogliere le dichiarazioni di FI erano state effettuate senza la formale riapertura del procedimento sull'omicidio dello SP, archiviato a carico di ignoti;
b) violazione dell'art. 606 lett. c) in quanto era stata utilizzata, quale indizio grave, la chiamata in correità di FI, non corroborata da riscontri esterni individualizzanti ma solo caratterizzata dalla ricchezza di dettagli e particolari, validi ad incidere sulla attendibilità soltanto intrinseca della dichiarazione.
Altro difensore, avv. Manna deduceva:
c) la incompletezza della dichiarazione del chiamante in correità che era stato impreciso sulla causale dell'omicidio, sull'orario del fatto, mentre è stato prodigo di particolari in realtà resi noti dalla stampa, d) La mancanza di esigenze cautelari per il decorso del tempo.
Nel corso della discussione il difensore avv. Murolo ha chiesto di produrre il verbale di interrogatorio del FI in data 18 ottobre 2004, contenente rivelazioni nuove.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve darsi atto della inammissibilità della produzione documentale posto che la Cassazione è giudice della motivazione e non è certamente deputata alla valutazione delle emergenze processuali, tanto più in quanto del tutto nuove e destinate alla previa cognizione del giudice del merito. Sul primo motivo si rileva che la questione procedurale è già stata risolta dal Tribunale del riesame con motivazione alla quale il ricorrente non ha opposto alcun argomento contrario se non il rilievo, del tutto generico, che la norma dell'art. 415 comma 3 sulle indagini a carico di ignoti richiama l'art. 414 sulla necessità di autorizzazione del giudice alla riapertura di indagini concluse con archiviazione. È stato anche citato un precedente giurisprudenziale favorevole. Ebbene, come condivisibilmente già osservato da questa Corte, in tema di riapertura delle indagini, l'art. 415 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che la richiesta di autorizzazione a "proseguire" le indagini contro ignoti (dopo la scadenza del termine semestrale) sia doverosa sia prima che il provvedimento di archiviazione sia emesso, che dopo la sua eventuale adozione. Invece, nell'ipotesi in cui, dopo l'archiviazione di una notizia di reato per esserne rimasti ignoti gli autori, vengano iniziate nuove indagini per i medesimi fatti a carico di persone note, i due procedimenti sono del tutto autonomi e non si verifica, pertanto, alcuna "riapertura" delle indagini che necessiti di autorizzazione (Sez. 5^, 12 novembre 2003, Arena, rv 227776). Una diversa e più rigorosa interpretazione dell'art. 415 c.p.p., pure nella forma novellata dalla 1. 479 /1999, non sarebbe giustificata per il rilievo, derivante direttamente dal principio di obbligatorietà della azione penale, che non è possibile porre preclusioni di sorta alla apertura di indagini contro un soggetto noto, dopo che un precedente ed autonomo filone di indagini si era concluso senza la individuazione di un indiziabile, con provvedimento del Gip.
L'autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini contro ignoti, resa necessaria dalla introduzione del terzo comma dell'art. dell'art. 415, trova giustificazione infatti nel vaglio, demandatogli, sulla necessità di investigazioni nuove, mentre analogo vaglio non è richiesto e nemmeno ammesso quando il procedimento non rientri nella tipologia descritta dall'art. 415 e nasca con iscrizione a carico di persona nota.
Per quanto concerne il motivo sub B) se ne rileva la infondatezza. In linea di principio questo collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui al fine della valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di misure cautelari personali, il combinato disposto del comma primo bis dell'art. 273 e dei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod proc. pen. impone che le dichiarazioni accusatorio del correo (o della persona perseguita per reati connessi o collegati) siano verificate attraverso elementi di conferma che attengano alla persona accusata in specifica relazione al fatto che le viene attribuito, e che assumano dunque portata individualizzante. Peraltro, essendo la verifica pertinente ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente un consistente grado di probabilità, la "individualizzazione" del riscontro può essere anche solo tendenziale o parziale. Nella specie, però, è lo stesso ricorrente a far cattiva interpretazione del principio asserendo che il Tribunale avrebbe utilizzato a titolo di riscontro evenienze utili soltanto quali verifiche della attendibilità intrinseca del dichiarante. È vero invece che il Tribunale ha preso le mosse proprio dalla affermazione del Gip secondo cui le dichiarazioni del FI non sarebbero stato oggettivamente riscontrate, per argomentare il contrario ed illustrare quegli elementi, esterni alle dichiarazioni di questi, utili a suo avviso ad integrare la condizione di utilizzabilità prevista dall'art. 273 comma 1 bis c.p.p.. Si è trattato, in particolare delle convergenti dichiarazioni della moglie e della cognata della vittima, della loro compatibilità con le risultanze della consulenza tecnica, delle ulteriori dichiarazioni dei testi che avevano avuto contatti con l'indagato dopo l'omicidio per fornire, inconsapevolmente, a questi la prova d'alibi, delle dichiarazioni del teste della difesa D'Elia, del comportamento del De ST successivo al fatto omicidiario.
A fronte di tale imponente e coerente materiale indiziario, le censure del ricorrente rivelano il carattere della genericità e non valgono a cogliere un effettiva lacuna o illogicità della motivazione.
Infine i motivi sub c) e d) sono inammissibili per la loro genericità.
Non consistono nella indicazione della parte della motivazione affetta da vizio e delle ragioni in diritto di tale assunto, come richiesto dall'art. 581 c.p.p., ma si sostanziano in una generica censura alla concludenza del materiale indiziario, valida esclusivamente dinanzi al giudice del merito e non anche nella presente sede di legittimità dove è preclusa la rivalutazione del fatto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005