Sentenza 14 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9589 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 958 9 /0 1 IN NOME DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 14187/98 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere Cron. 22191 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 08/02/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente 1641 SEN TENZA sul ricorso proposto da: FIORENTINAGAS SPA, in persona del legale t riles rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPALEONI MARCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 677 presso l'avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, MARCHINI PAOLO, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 01/09/98, rep. 66978; resistente con procura avverso la sentenza n. 121/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/04/98 R.G.N. 16/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato ROSSI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Miles -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di opposizione а decreto ingiuntivo ottenuto dall'I.N.P.S. per il pagamento dell'importo di £.99.646 а titolo di contributi omessi sulla indennità di maggiorazione per lavoro in turno, oltre accessori, per un complessivo £.
4.446.238 a carico della IN totale di il Pretore di Firenze, con sentenza dell'1 Gas, febbraio 1997, revocava il provvedimento monitorio e condannava la Società a pagare all'Istituto soltanto la somma contributiva non versata, ritenendo non fondata la pretesa relativa agli Miero accessori. All'esito dell'appello della soccombente, il Tribunale del luogo rigettava la impugnazione con pronuncia del 22 aprile 1998, confermando la decisione pretorile. Ritenevano i giudici di merito che, contrariamente a quanto prospettato in sede di appello, la sentenza pretorile non fosse inficiata dal vizio di ultrapetizione, e che la normativa di riferimento, legale e contrattuale, fosse stata interpretata dal primo giudice, con correttamente conseguente fondatezza della condanna della Società al pagamento della somma contributiva nei limiti 3 predetti. Avverso tale sentenza la IN Gas ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a tre motivi;
l'I.N.P.S. ha depositato soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due mezzi di impugnazione, che, attesa la loro interdipendenza e connessione, delibare appare opportuno congiuntamente, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 C.P.C., 2909 Codice Civile, nonché omessa, insufficiente e comunque Meilen contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice di rito. Deduce che sia il Pretore in prime cure, sia il Tribunale in grado di appello si sono pronunciati sull'accertamento dell'obbligo contributivo non a seguito di specifica domanda dell'Istituto, bensì in base ad una istanza del medesimo di applicazione degli effetti riflessi del diverso giudicato conseguente alla sentenza di questa Suprema Core afferente alla causa tra gli exn.8506/94, dipendenti della Società, IL TE ex AE OT e. l'I.N.P.S., in ordine al cui 4 rapporto lavorativo il predetto aveva poi richiesto il decreto ingiuntivo per mancata contribuzione datoriale, e pertanto intervenuto tra Soggetti diversi, attribuendosi per l'effetto la non della normativa di pertinente interpretazione rapporto Società nel differente riferimento I.N.P.S. a fini contributivi;
ed aggiunge che i limiti oggettivi del giudicato che precede e la natura non unitaria dei cennati rapporti (I.N.P.S. datore di lavoro e I.N.P.S.- lavoratori) non consentiva i denunciati effetti riflessi dallo Miles stesso, in quanto verificatosi in un rapporto del tutto estraneo a quello per cui causa. I motivi sono infondati. inequivocabilmente dalla Come si evince quale risulta sentenza impugnata, la correttamente chiara sulsintomaticamente e punto (v. pagg. 4 e 5 della pronuncia), in entrambi i gradi di merito i giudici hanno escluso tali effetti riflessi in sintonia con i rilievi prospettati dalla ricorrente in questa sede, ed hanno proceduto alla trattazione ed alla disamina di competenza circa la natura contributiva della indennità di turno, attribuita ai dipendenti, Su specifica richiesta dell'Istituto, previa doverosa 5 interpretazione istituzionale della pertinente normativa, legale e pattizia;
sicchè nella specie non è dato configurare né la violazione denunciata, né il vizio di ultrapetizione nei termini di cui alle doglianze riproposte. Con il terzo motivo di ricorso la Società, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 segg. Cod. Civile, in riferimento all'interpretazione degli art. 10 legge n.1084/1971 e 17 bis C.C. N.L. 26.7.1979 e successivi rinnovi, ed in relazione all'art. 12 Disp. Preliminari al Miles nonché omessa, insufficiente eCodice Civile, comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile, lamenta la erronea interpretazione effettuata dal Tribunale della normativa di pertinenza, ed altresì difetto di motivazione al riguardo, soprattutto in tema di accertamento in concreto delle mansioni espletate dai lavoratori dipendenti (turnisti), al fine di desumerne la connessa retribuzione ed il correlato obbligo della contribuzione, come preteso dall'Istituto. La doglianza è, del pari, destituita di fondamento. 6 hanne I giudici di merito proceduto ad analitica, puntuale e rigorosa indagine interpretativa della concernente i profili retributivi deidisciplina lavoratori turnisti, approfondendo gli aspetti peculiari della stessa, con riferimento alle diverse posizioni dei dipendenti come ipotizzate normativa pattizia, etassativamente dalla pervenendo alle conclusioni oggetto di ricorso con logico iter argomentativo, nonché con il supporto di significativi elementi fattuali di riscontro (non contestata corresponsione continuativa della Milo indennità di turno, comunicazioni societarie delle retribuzioni relative all'ultimo anno contributivo e nota in data 9 febbraio 1984), tutti comprovanti la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 10 legge n. 1084/1971 per l'assoggettamento а contribuzione della indennità di turno erogata dalla Società ai dipendenti indicati, e per il periodo corrispondente alla pretesa dell'Istituto (v. pagg. 5 segg. sentenza Tribunale e art. 10, prima parte legge cennata). Ne consegue che la pronuncia impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione denunciati, ne va ritenuta meritevole dell'invocato controllo negativo di 7 legittimità; per l'effetto il ricorso va rigettato. Non si procede al alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, atteso che 1'I.N.P.S. ha depositato soltanto la né procura, senza formulare controricorso, espletare comunque attività defensionali.
P.Q.M.
LA CORTE;
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese relative al presente giudizio di cassazione. Roma 8 febbraio 2001 il Presidente: Можно выборами Il Cons. estensore IL CANCELLIERE Lill Depositata in Cancelleria 14 LUG. 2001 Oggi, R W CANCELLIERE E P I D A 0 , S 1 3 S O 3 . L A 5 T L T , R O . A A B ' S N I L E D L P 3 E S 7 A I D - T N 8 I S - G S O 1 N O P 1 E A S M I E D I G A E A , D G O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L E D E L R E O D 8