Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2019, n. 16616
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Sentenza 18 novembre 2019

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In tema di provvedimenti cautelari, il principio del "ne bis in idem" non preclude l'emissione di un nuovo sequestro preventivo sui medesimi beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto e successivamente annullato a seguito di impugnazione, allorquando nel secondo provvedimento siano stati valutati dall'autorità giudiziaria elementi precedentemente non esaminati perché non disponibili. (Fattispecie relativa all'adozione di un nuovo decreto di sequestro preventivo di somme di denaro per il reato di cui all'art. 2 del d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74, dopo l'annullamento di precedente, analogo, provvedimento, sulla base di un fatto nuovo consistito nella presentazione della dichiarazione a fini Iva contenente una indebita deduzione di imposta per operazioni inesistenti, la cui mancanza aveva impedito di ritenere il reato consumato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2019, n. 16616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16616
    Data del deposito : 18 novembre 2019

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