Sentenza 19 ottobre 2020
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 aprile 2022
CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, sentenza 30 settembre 2021 (udienza 20 maggio 2021), n. 35825 – DI SALVO Presidente, BELLINI Relatore, FIMIANI Procuratore Generale Con la pronuncia in oggetto, la Corte di legittimità ribadisce, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'applicabilità nei confronti del responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nell'ipotesi in cui il conducente sia soggetto incensurato, non aduso all'uso di sostanze alcoliche e, inoltre, ove il disvalore del fatto, valutato ai sensi dell'art. 133 c.p., possa essere considerato di particolare tenuità. Di conseguenza, l'assunzione di alcol, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2020, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2020 |
Testo completo
0 14 89 -21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GERARDO SABEONE - Presidente - Sent. n. sez. 1406/2020 UP 19/10/2020 ALFREDO GUARDIANO - Relatore R.G.N. 1032/2020 MARIA TERESA BELMONTE MICHELE ROMANO ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. Gibertini deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. Zambotti si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Ravenna, in data 16.11.2016, aveva condannato RA AB alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile ON NO, in relazione ai reati ex artt. 582 e 610, c.p., ascrittigli nei capi a) e b) dell'imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge processuale, in ordine alla omessa e comunque tardiva notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, che non veniva notificato presso il domicilio eletto, né presso il nuovo indirizzo accertato dal messo notificatore;
2) vizio di motivazione in ordine alla mancata identificazione dell'imputato, che, in realtà, è stato individuato solo sulla base di quanto dichiarato alla persona offesa da una terza persona, che is non è stata escussa, ai sensi dell'art. 195, co. 2, c.p.p.; 3) vizio di motivazione in ordine alla mancanza di idonea valutazione delle dichiarazioni rese dal ON, che riveste, al tempo stesso, la qualità di persona offesa dal reato e di imputato in procedimento connesso per gli stessi fatti commessi in danno del RA, dichiarazioni di cui il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità perché assunte in violazione delle garanzie previste ex art. 210, c.p.p., in tema di testimonianza assistita;
4) vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di lesioni personali volontarie, posto che la condotta del reo va qualificata in termini di percosse;
5) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di violenza privata, risultando comunque la condotta dell'imputato scriminata ai sensi dell'art. 51, c.p., avendo egli agito in qualità di addetto alla sicurezza di luoghi privati, ai sensi dell'art. 5, D.M. 6.10.2009; 6) vizio di motivazione con riferimento alla omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi AZ MA e RA UR;
7); vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis, c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché alla eccessiva entità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso non può essere accolto, per le seguenti ragioni.
4. Infondato appare il primo motivo di ricorso. Preliminarmente va rilevato l'errore di diritto in cui incorre la difesa del ricorrente nel dedurre il mancato rispetto del termine di venti giorni, previsto dall'art. 601, co. 3, c.p.p., per la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio per l'udienza innanzi alla corte di appello di Bologna, fissata per il giorno 28.2.2019. Nel caso in esame, infatti, oggetto dell'appello è la sentenza pronunciata dal tribunale di Ravenna il 16.11.2016, all'esito di giudizio abbreviato, ragione per la quale, in forza del richiamo operato dall'art. 599, co. 1, ultima parte, c.p.p. ("la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127"), cui rinvia l'art. 443, co. 4, c.p.p., in tema di appello avverso le sentenze pronunciate in abbreviato, il suddetto termine, ai sensi del primo comma del richiamato art. 127, c.p.p., è di dieci giorni, non di venti. Per cui, anche a volere seguire la tesi difensiva che fissa al giorno 13 febbraio 2019 (data di restituzione del plico, recante l'attestazione della omessa notifica all'imputato presso il domicilio dichiarato, con l'indicazione del nuovo indirizzo di residenza) il perfezionamento della notifica del decreto di citazione nei confronti del RA (cfr. pp-2-3 del ricorso), il termine di legge di dieci giorni risulta ampiamente rispettato. Infondato, in ogni caso, risulta il rilievo sulla mancanza di una valida notifica. Come si evince dalla lettura degli atti processuali, ammissibile in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, la notifica nei confronti dell'imputato è stata effettuata, ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., presso il difensore, avv. Raffaele Pacifico, del Foro di Cesena, a mezzo di posta elettronica certificata, in data 29.1.2019, per l'udienza del 28.2.2019, perché il domicilio originariamente dichiarato dal prevenuto si è rivelato inidoneo. 2 L'ufficiale giudiziario incaricato della notifica, in data 5.1.2019 non vi procedette, perché l'imputato risultava trasferito da poco tempo dal domicilio dichiarato di Via San Benedetto n. 7, Cesenatico;
sempre nello stesso giorno, all'esito di nuove ricerche, si evinceva che l'imputato risiedeva alla via Marmolada, n. 27, int. 5, dal 28.12.2018. Stante la inidoneità del domicilio originariamente dichiarato dal prevenuto, correttamente la notifica del menzionato decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata ai sensi del disposto dell'art. 161, CO. 4, c.p.p., mediante consegna al difensore, gravando sull'imputato, una volta dichiarato il domicilio per le notificazioni, l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria procedente ogni caso di mutamento del domicilio dichiarato (o eletto), che, in inosservanza, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore, conformemente alla chiara dizione dell'art. 161, co. 4, del codice di rito. Ed al riguardo giova evidenziare come da tempo la giurisprudenza di legittimità abbia affermato il consolidato principio di diritto, secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p., può essere integrata anche dalla semplice temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 52174 del 6.10.2017, rv. 271560).
5. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso. Trascura, invero, il ricorrente che, come sostenuto da un condivisibile orientamento della Suprema Corte, la testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, c.p.p., solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte 3 dell'informazione (cfr., Cass., Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, rv. 278371; Cass., Sez. 3, n. 29236 del 17/2/2017, rv. 270258). Circostanza non verificatasi nel caso in esame, in quanto, come si evince dalla lettura degli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, l'imputato, per mezzo del suo difensore, all'udienza del 24.3.2016 ha chiesto di accedere al giudizio abbreviato senza condizioni di sorta.
6. Inammissibile deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, non solo perché generico e di natura meramente fattuale, ma anche per la manifesta infondatezza dei rilievi su cui si fonda. La disposizione ex art. 210, c.p.p., di cui si denuncia la violazione, attiene all'esame di persona imputata di procedimento connesso che si svolga nel corso del dibattimento, dunque non può trovare ingresso nella diversa forma di definizione del processo rappresentata dal giudizio abbreviato, non sottoposto ad alcuna condizione, prescelta dall'imputato. Né va taciuto che, secondo un costante e condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti, come nel caso in esame, l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 3207, del 02/10/2014, rv. 262011). A tale onere il ricorrente non ha provveduto pur in presenza di ulteriori risultanze su cui la corte territoriale ha fondato il suo convincimento (dichiarazioni di De TI CE, TE KO, AZ MA, CI RE;
certificato del pronto soccorso del Policlinico di Modena).
7. Infondato è, invece, il quarto motivo di ricorso. Come è noto, in tema di lesioni personali, costituisce "malattia nel corpo alterazione anatomica о funzionalenella mente" qualsiasi 4 dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 43763, del 29/09/2010, rv. 248778). Integra pertanto una malattia penalmente rilevante ai sensi dell'art. 582, c.p., come è stato affermato in un condivisibile arresto, l'acufene, in quanto disturbo caratterizzato dalla percezione di suoni non legati a stimoli esterni, e, come tale, determinativo di un'alterazione funzionale dell'organismo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 34390 del 18/05/2015, Rv. 264339). Orbene il ON è risultato affetto proprio da tale malattia ("acufene continuo"), ritenuta guaribile in dieci giorni, causata dai colpi al corpo subìti dalla parte civile ad opera dell'imputato, come evidenziato dalla corte territoriale, nel richiamare la diagnosi consacrata nel certificato del pronto soccorso del Policlinico di Modena.
8. Inammissibile si appalesa il quinto motivo di ricorso, apparendo esso, nella incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale e come si evince dalla lettura dell'atto di appello del del 23.3.2017, un motivo nuovo, che, di conseguenza, non può essere proposto per la prima volta in questa sede, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Trattasi, peraltro, anche di motivo del tutto generico, che trascura di affrontare la questione già risolta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la scriminante dell'adempimento di un dovere cede il passo rispetto al diritto all'inviolabilità personale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 38914 del 18.3.2015, rv. 265511), sicuramente compromesso nel caso in esame. Il ON, infatti, venne costretto dal RA "ad entrare in una stanza privata all'interno del locale "Pineta" mediante violenza consistita nell'afferrarlo per le spalle trascinandolo all'interno", condotta che nel suo concreto verificarsi nei termini così descritti nel capo di imputazione il ricorrente non contesta.
9. Inammissibile è del pari il sesto motivo di ricorso. Ed invero, in relazione al contenuto delle dichiarazioni e della documentazione su cui si concentra il primo motivo di impugnazione, non può non rilevarsi la violazione, da parte del ricorrente (con riferimento agli atti di cui lamenta la mancanza di un'idonea valutazione da parte del giudice di appello), del principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833, G.), circostanza non sussistente, in tutta evidenza, nel caso in esame. Come è noto, infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano un vizio relativo alla motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, rv. 270071). Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att., c.p.p., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, tale principio trova applicazione, traducendosi sempre nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati o non considerati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez., n. 35164 del 08/05/2019, rv. 276432, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa). 10. Inammissibili appaiono, infine, i motivi in punto di trattamento sanzionatorio, perché consistenti in censure sull'entità della pena non consentite in sede di legittimità. 6 La corte territoriale, infatti, da un lato, ha correttamente individuato nella esistenza a carico dell'imputato di reiterati e precedenti penali, anche specifici, l'ostacolo alla concessione delle attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172), dall'altro ha specificamente ancorato l'entità del trattamento sanzionatorio, fissandolo in misura superiore al minimo edittale, anche in conseguenza del riconoscimento della contestata recidiva, reiterata, specifica, alla personalità negativa del RA, ritenuto soggetto contraddistinto da "elevata pericolosità, incapace di controllare i propri impulsi violenti". Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis, c.p., che, come si evince dall'atto di appello del 23.3.2017, non ha formato oggetto di specifica doglianza, si osserva che in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133, c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (cfr. Cass., Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, rv. 270033; Cass., Sez. 5, n. 15658, del 14/12/2018, rv. 275635). A tanto ha provveduto la corte territoriale, soffermandosi specificamente sul grado di colpevolezza dell'imputato, ritenuto particolarmente elevato, come si è visto, riconoscendo la sussistenza a suo carico della contestata recidiva, reiterata, specifica, che, quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (cfr. Cass., Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, rv. 270419), si contrappone in radice alla possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui al citato art. 131 bis, c.p. Ed invero, come chiarito dal Supremo Collegio, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, c.p., il giudizio sulla tenuità 7 richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Cass., Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, rv. 266590). Ciò non implica, tuttavia, la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Cass., Sez. 6, n. 55107, del 8/11/2018, rv. 274647), sicché deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere in favore del reo la causa di esclusione della punibilità rappresentata dalla particolare tenuità del fatto, l'avvenuto riconoscimento della recidiva reiterata specifica, per il giudizio di particolare intensità sul grado di colpevolezza del reo che essa implica. 11. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, che si liquidano in complessivi euro 1000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile, che liquida in complessivi euro 1000,00, oltre accessori di legge. e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.10.2020. Il Consigliere Estensore Il Presidente adi 14 GEN IL FU D близит 8