Sentenza 29 settembre 2010
Massime • 1
In tema di lesioni personali, costituisce "malattia" qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione (Fattispecie relativa ad escoriazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2010, n. 43763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43763 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 29/09/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2084
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 3168/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17.2.2009 da:
Avv. Rinaldi Gianfranco Vignoli e Lais Fabio M., difensori di MO O\, nato a *Milano l'11.8.1962*;
avverso la sentenza del Tribunale di Milano dell'8 ottobre 2008;
Letto il ricorso la sentenza impugnata. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Baglione Tindari che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Sentito l'avv. Mastrosanti Roberto, in sostituzione dell'avv. Vignoli Rinaldi Gianfranco, che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Monza dell'8 ottobre 2007, che aveva dichiarato DA O\ colpevole del reato di cui all'art. 582 c.p. (perché percuoteva AE CE afferrandolo per il collo e sbattendolo violentemente contro il muro, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in giorni 3 s.c. per trauma cranico cervicale) e, per l'effetto lo condannava alla pena di Euro 1.500,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidate nella misura di Euro 1.000,00 oltre consequenziali statuizioni;
lo assolveva, invece, dal reato di minacce a lui pure ascritto.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo di ricorso eccepisce la nullità delle sentenza di primo e di secondo grado, ai sensi dell'art. 522 c.p.p., per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza nonché per omessa pronuncia sulla nullità ai sensi dell'art. 604 c.p.p., comma 1. Si duole, al riguardo, che la sentenza di primo grado avesse escluso la sussistenza della condotta consistente nello sbattimento della persona offesa contro il muro e, nondimeno, avesse affermato la responsabilità per il delitto di lesioni personali con riferimento alla diversa, e mai contestata, condotta consistente nell'aver afferrato la parte offesa per la maglietta ed al diverso, e mai contestato, evento rappresentato dagli arrossamenti sul collo, dunque un fatto diverso da quello in contestazione. Il giudice di appello, nonostante pertinente eccezione, aveva omesso di motivare in proposito e di provvedere alla dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado.
Il secondo motivo deduce manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza delle lesioni al rachide cervicale, che non era obiettivamente riscontrata da alcun accertamento diagnostico.
2. - Non sussiste la dedotta violazione del principio di correlazione. Ed invero, con inappuntabile costrutto argomentativo, il giudice a quo ha rilevato che la meccanica dei fatti ritenuta nella sentenza di primo grado (aver afferrato per il collo il nipote AE\ ed averlo strattonato tirandolo verso di sè) - pur escludendosi, in quanto indimostrata, l'azione dello sbattimento della persona offesa contro il muro - rientrava pur sempre nell'alveo dell'originaria contestazione e la relativa ricostruzione non risultava, in alcun modo, pregiudizievole per il diritto di difesa, che aveva avuto modo di spiegarsi compiutamente.
Nessuna carenza motivazionale od incongruenza di sorta inficia, poi, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, in ordine alle riscontrate lesioni. Sul punto, le conclusioni del giudice a quo sono perspicue e giuridicamente corrette. Ed infatti, indipendentemente dall'esistenza o meno del trauma cranico cervicale, nondimeno i soli arrossamenti al collo riferiti dai verbalizzanti e le escoriazioni rilevabili dal certificato sanitario in atti integravano la nozione di malattia rilevante ai fini della configurazione del reato di lesioni personali. In proposito, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che in tema di lesioni personali volontarie, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando è in atto il suddetto processo di alterazione (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 11.6.2009, n. 40428, rv. 245378). In tale nozione rientrano, certamente, le escoriazioni in quanto significative - ed apprezzabili - alterazioni anatomiche. 3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010