Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 38914
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Sentenza 18 marzo 2015

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 18 marzo 2015. Le parti coinvolte nel processo erano un infermiere, condannato per violenza privata e lesioni personali, e un paziente che si era opposto all'applicazione di un catetere vescicale. L'imputato sosteneva di aver agito per adempiere a un dovere professionale e invocava l'esimente di stato di necessità, affermando che il paziente fosse in pericolo a causa di un presunto "globo vescicale". La Corte, tuttavia, ha ritenuto che l'infermiere avesse agito contro la volontà espressa del paziente, utilizzando violenza fisica per forzare l'intervento. La sentenza ha sottolineato l'importanza del consenso informato e ha escluso la configurabilità delle scriminanti invocate, evidenziando che non vi era un pericolo imminente per la salute del paziente. La Corte ha quindi respinto il ricorso, confermando la condanna dell'imputato e ribadendo il principio che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario contro la propria volontà.

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Massime1

Integra il reato di violenza privata la condotta dell'infermiere il quale sottoponga a trattamento terapeutico un paziente che in relazione ad esso abbia, invece, manifestato un libero e consapevole rifiuto, non potendosi ritenere applicabili, in tale ipotesi, neppure le scriminanti dell'adempimento di un dovere o dello stato di necessità, condizioni esimenti che cedono il passo rispetto al diritto all'inviolabilità della libertà personale, intesa anche come libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica. (Fattispecie in cui l'operatore sanitario, in presenza di espresso e consapevole rifiuto all'apposizione di catetere, procedeva egualmente all'intervento sanitario nei confronti del paziente in ricovero, ricorrendo a violenza fisica per vincere la sua opposizione, picchiandolo sulle mani ed immobilizzandolo).

Commentario1

  • 1La violenza privata nella giurisprudenza
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 38914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38914
Data del deposito : 18 marzo 2015

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