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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 509/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 509 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Ferretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via
Adua n. 34, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Daniele Cardenia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia (LT),
Via Mascagni n. 2d giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver convissuto more uxorio e che dalla loro unione nasceva, a Roma, ER in data 10.07.2021 la figlia la cui residenza veniva stabilita in Aprilia Fossignano, Via
Brembo 25, presso l'abitazione dei nonni materni. Venuti meno i presupposti che si ponevano a fondamento della vita di coppia e di una pacifica convivenza, decidevano di interromperne la prosecuzione e poi la loro relazione. Precisavano, inoltre, che il svolgeva la Pt_1 professione di operaio, mentre la era studentessa, pur avendo in passato lavorato Pt_2 come commessa, avendo prestato attività lavorativa negli anni 2019 e 2020. Attualmente lei viveva con la propria famiglia, traendo da questa il necessario sostentamento economico.
Sulla scorta di tali premesse congiuntamente chiedevano: “che l'Ecc. Tribunale adito, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia minorenne nelle modalità di seguito concordemente indicate:
a) affido condiviso in forma disgiunta della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Aprilia Fossignano alla via Brembo n. 25, di proprietà della famiglia materna;
entrambi i genitori per le questioni di ordinaria gestione
e l'organizzazione della vita quotidiana della minore (scuola, gita scolastica) prestano il consenso alla firma della madre, non essendo necessaria la firma di entrambi;
b) il Sig. avrà facoltà, salvo differente accordo tra le parti, in ragione della circostanza Parte_1 che attualmente si trova a vivere e lavorare in Germania e della tenera età della minore, di ER vedere la figlia presso l'abitazione di residenza della minore in via Brembo 25 nei seguenti orari indicati solo a titolo orientativo dalle 14 alle 16 il sabato o la domenica a seconda dei giorni di disponibilità della signora nei seguenti mesi: Gennaio, il Pt_2 terzo fine settimana del mese sabato o domenica;
Marzo il terzo fine settimana del mese sabato o domenica;
Maggio, il terzo fine settimana del mese sabato o domenica;
Luglio: il 10
o nel fine settimana successivo;
Agosto: il 2°, il 3° ed il 4° sabato/domenica; Settembre: il terzo fine settimana del mese sabato o domenica;
Novembre: il terzo fine settimana del mese sabato o domenica;
Dicembre: il 23, il 30 ed il 05 gennaio;
c) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
d) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 sig.ra , entro il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 Parte_2 quale contributo al mantenimento della minore, tramite accredito sul conto corrente iban
[...] intestato alla sig.ra , oltre rivalutazione Parte_2 annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie tutto quanto secondo quanto stabilito dal
Protocollo di intesa siglato tra il Tribunale di Latina e l'Ordine degli Avvocati di Latina in data 20 giugno 2019 documento che entrambi i genitori dichiarano di conoscere;
e) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo il ER Sig. altresì che la sig.ra possa inserire la minore sul Parte_1 Parte_2 proprio passaporto;
f) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
g) spese di lite interamente compensate”.
Alla prima udienza di comparizione del 18.11.2024 le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso congiunto e la causa veniva trattenuta in decisione. Successivamente veniva rimessa in istruttoria per il deposito dell'estratto dell'atto di nascita della figlia minore con indicazione di paternità e di maternità, del certificato di stato di famiglia e di residenza del Pt_1 nonché traduzione giurata in lingua italiana dei documenti prodotti in tedesco nell'allegato denominato “situazione reddituale”, dopodiché veniva rinviata per discussione e all'udienza del 21.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, di cui al ricorso congiunto, siano meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre e trasparendo dalle stesse la volontà di garantire una ponderata flessibilità del diritto di visita paterno, tenuto conto della tenera età della bambina e dalla lontananza del che, Pt_1 attualmente, vive e lavora in Germania. Appare congruo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico della minore.
Si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 509 del 2024 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso congiunto, dispone la regolamentazione dell'affidamento e del ER mantenimento della minore in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 23 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 509 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimo Ferretti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via
Adua n. 34, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Daniele Cardenia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia (LT),
Via Mascagni n. 2d giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver convissuto more uxorio e che dalla loro unione nasceva, a Roma, ER in data 10.07.2021 la figlia la cui residenza veniva stabilita in Aprilia Fossignano, Via
Brembo 25, presso l'abitazione dei nonni materni. Venuti meno i presupposti che si ponevano a fondamento della vita di coppia e di una pacifica convivenza, decidevano di interromperne la prosecuzione e poi la loro relazione. Precisavano, inoltre, che il svolgeva la Pt_1 professione di operaio, mentre la era studentessa, pur avendo in passato lavorato Pt_2 come commessa, avendo prestato attività lavorativa negli anni 2019 e 2020. Attualmente lei viveva con la propria famiglia, traendo da questa il necessario sostentamento economico.
Sulla scorta di tali premesse congiuntamente chiedevano: “che l'Ecc. Tribunale adito, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia minorenne nelle modalità di seguito concordemente indicate:
a) affido condiviso in forma disgiunta della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Aprilia Fossignano alla via Brembo n. 25, di proprietà della famiglia materna;
entrambi i genitori per le questioni di ordinaria gestione
e l'organizzazione della vita quotidiana della minore (scuola, gita scolastica) prestano il consenso alla firma della madre, non essendo necessaria la firma di entrambi;
b) il Sig. avrà facoltà, salvo differente accordo tra le parti, in ragione della circostanza Parte_1 che attualmente si trova a vivere e lavorare in Germania e della tenera età della minore, di ER vedere la figlia presso l'abitazione di residenza della minore in via Brembo 25 nei seguenti orari indicati solo a titolo orientativo dalle 14 alle 16 il sabato o la domenica a seconda dei giorni di disponibilità della signora nei seguenti mesi: Gennaio, il Pt_2 terzo fine settimana del mese sabato o domenica;
Marzo il terzo fine settimana del mese sabato o domenica;
Maggio, il terzo fine settimana del mese sabato o domenica;
Luglio: il 10
o nel fine settimana successivo;
Agosto: il 2°, il 3° ed il 4° sabato/domenica; Settembre: il terzo fine settimana del mese sabato o domenica;
Novembre: il terzo fine settimana del mese sabato o domenica;
Dicembre: il 23, il 30 ed il 05 gennaio;
c) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
d) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 sig.ra , entro il giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 Parte_2 quale contributo al mantenimento della minore, tramite accredito sul conto corrente iban
[...] intestato alla sig.ra , oltre rivalutazione Parte_2 annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie tutto quanto secondo quanto stabilito dal
Protocollo di intesa siglato tra il Tribunale di Latina e l'Ordine degli Avvocati di Latina in data 20 giugno 2019 documento che entrambi i genitori dichiarano di conoscere;
e) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo il ER Sig. altresì che la sig.ra possa inserire la minore sul Parte_1 Parte_2 proprio passaporto;
f) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
g) spese di lite interamente compensate”.
Alla prima udienza di comparizione del 18.11.2024 le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso congiunto e la causa veniva trattenuta in decisione. Successivamente veniva rimessa in istruttoria per il deposito dell'estratto dell'atto di nascita della figlia minore con indicazione di paternità e di maternità, del certificato di stato di famiglia e di residenza del Pt_1 nonché traduzione giurata in lingua italiana dei documenti prodotti in tedesco nell'allegato denominato “situazione reddituale”, dopodiché veniva rinviata per discussione e all'udienza del 21.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, di cui al ricorso congiunto, siano meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre e trasparendo dalle stesse la volontà di garantire una ponderata flessibilità del diritto di visita paterno, tenuto conto della tenera età della bambina e dalla lontananza del che, Pt_1 attualmente, vive e lavora in Germania. Appare congruo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico della minore.
Si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 509 del 2024 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso congiunto, dispone la regolamentazione dell'affidamento e del ER mantenimento della minore in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 23 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino