Sentenza breve 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 25/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Absolute Energy Pv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati IO Quinto, IO Cosimo Cuppone, Andrea Zuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guagnano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gubello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
a) della nota prot. 0007642 del 06.08.2025, trasmessa via pec dal Comune di Guagnano in data 06.08.2025, con cui il Comune di Guagnano - UFFICIO TECNICO - Urbanistica - Edilizia Privata, nell'ambito del procedimento di PAS - Procedura Abilitativa Semplificata (pervenuta, tramite portale IMPRESAINUNGIORNO, in data 12/07/2025 al prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 152947/12-07-2025, acquisita al prot. 7004 del 15/07/2025 dello Sportello Unico per l'Edilizia (P.E. 84/2025 - PAS 1/2025) del progetto di impianto fotovoltaico a terra ubicato nel Comune di Guagnano, denominato “Guagnano 5” e con potenza di picco pari a 9999,36 kWp, di titolarità di ABSOLUTE ENERGY PV S.r.l., ha manifestato la propria contrarietà alla realizzazione del suddetto impianto ed, in attuazione di quanto stabilito nella Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.02.2020, ha espresso parere negativo alla sua realizzazione;
b) ove occorrer possa, della Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.02.2020, allegata alla nota comunale prot. 0007642 del 06.08.2025 di cui alla precedente lettera a) ed ivi espressamente richiamata, trasmessa via pec dal Comune di Guagnano in data 08.08.2025;
c) ove occorrer possa, della riunione della Commissione Consiliare del Comune di Guagnano riunitasi in data 21.10.2019, richiamata nella nota comunale prot. 0007642 del 06.08.2025 di cui alla precedente lettera a) ma non conosciuta;
d) ove occorrer possa, della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019, in quanto richiamata nella nota comunale prot. 0007642 del 06.08.2025 di cui alla precedente lettera a) ma non conosciuta;
e) di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi ai suddetti provvedimenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABSOLUTE ENERGY PV S.R.L. il 20/01/2026:
per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
A. della nota prot. n. 0011204 del 20/11/2025, ricevuta via pec in pari data, avente ad oggetto “DICHIARAZIONE DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) “Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Guagnano 5” di potenza di picco pari a 9999,36 kWp ubicato nel Comune di Guagnano (LE)” Proponente: ABSOLUTE ENERGY PV - S.R.L.”, con cui il Comune di Guagnano - UFFICIO TECNICO- Urbanistica – Edilizia Privata, in relazione all’istanza di riesame presentata da ABSOLUTE ENERGY PV S.r.l. in data 17.09.2025, ha manifestato la sua contrarietà alla realizzazione di siffatto impianto e, in attuazione di quanto stabilito nella Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/02/2020, nonché in applicazione della normativa richiamata nella nota medesima, ha confermato il proprio parere negativo alla realizzazione dell’impianto in parola;
B. ove occorrer possa, della Delibera di Consiglio Comunale di Guagnano n. 12 del 29/02/2020, già impugnata con il ricorso principale e richiamata nella suddetta nota prot. n. 0011204 del 20/11/2025;
C. ove occorrer possa, della riunione della Commissione Consiliare del Comune di Guagnano riunitasi in data 21.10.2019, richiamata nella nota comunale prot. 0007642 del 06.08.2025, già impugnata con il ricorso principale anche se non conosciuta e depositata da controparte nel giudizio R.G. 1128/2025 in data 21.11.2025;
D. di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi al suddetto provvedimento.
Con contestuale nuova istanza di sospensione cautelare di tutti gli atti già gravati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guagnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa LA SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Absolute Energy PV s.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, del parere negativo, prot. n. 7642 del 06/08/2025, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Guagnano, avente ad oggetto “ Dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (PAS) “Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Guagnano 5” di potenza di picco pari a 9999,36 kwp ubicato nel Comune di Guagnano (LE)”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Violazione dell’art. 20, commi 1- bis e 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Violazione dell’art. 14, comma 8, del D.lgs. 190/2024. Violazione del principio di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza (PNRR).
2)Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
3)Violazione e falsa applicazione del Regolamento Regionale Puglia n. 24 del 30.12.2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il Comune di Guagnano, in data 12.11.2025, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 26.11.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta cautelare, preannunciando la proposizione di motivi aggiunti avverso la nuova determinazione provvedimentale adottata dal Comune resistente.
Con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 20.01.2026, il gravame è stato esteso al provvedimento, prot. n. 11204 del 20.11.2025, di conferma del parere negativo già gravato, con deduzione delle seguenti censure:
1) Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Violazione dell’art. 20, comma 1- bis e comma 8, del D.lgs., 8 novembre 2021, n. 199. Violazione dell’art. 14 del D.lgs. n. 190/2024. Violazione del principio di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Violazione e falsa applicazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (“P.P.T.R.”) della Puglia, approvato con D.G.R. n. 176/2015 e s.m.i. Falsa applicazione delle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (“Linee Guida”).
2)Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Violazione dell’art. 13 del D.lgs. n. 190/2024, in combinato disposto con l’All. B del D.lgs. 190/2024. Violazione degli artt. 6 e19, dell’All. IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006. Falsa applicazione della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia 6 giugno 2014, n. 162, recante “ D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 ‐ Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio ” . Violazione dell’art. 8 del D.lgs. n.190/2024. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
3)Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 190/2024. Falsa applicazione dell’art. 8 e dell’All. B del D.lgs. n. 190/2024. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
4) Violazione e falsa applicazione del Regolamento Regionale Puglia n. 24 del 30.12.2010 e del P.P.T.R. Puglia. Violazione dell’art. 20, comma1- bis e comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Violazione del principio di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta.
5)Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il Comune di Guagnano, con memoria depositata in data 06.02.2026, ha eccepito in rito, l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per omessa notifica degli stessi ai controinteressati e, nel merito, ha insistito per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto.
Alla camera di consiglio dell’11.02.2026, dopo ampia discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
In via preliminare, va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per omessa notifica nei confronti dei soggetti che il Comune di Guagnano ritiene controinteressati; e ciò in considerazione del fatto che gli Enti richiamati dalla difesa comunale, per quanto in atti, non sono soggetti formalmente e sostanzialmente controinteressati nei termini chiariti dalla pacifica e condivisa giurisprudenza (cfr. tra le tante da ultimo, Cons. di Stato, Sez. IV, 7.10.2025, n. 7834).
Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti - da esaminarsi congiuntamente per affinità contenutistica delle censure prospettate - sono manifestamente fondati e possono essere decisi in forma semplificata.
Fondate e meritevoli di accoglimenti, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui la società ricorrente si duole del difetto di istruttoria e di motivazione per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre richiamare la giurisprudenza, anche di questo T.A.R., secondo la quale “ il richiamo alle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile al PPTR non può precludere, a priori, la qualificazione dell’area di impianto in termini di inidoneità, stante anche la portata non vincolante delle stesse linee guida; dovendosi, invece, procedere ad una valutazione della singola fattispecie alla luce della specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico valorizzato anche dalle norme europee a promuovere le fonti di energia rinnovabili” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 25.09.2024, n. 7780, id. Sez. IV, 6.11.2017, n. 5122, id. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 10.2.2024, n. 104, id. Sez. I, 10.02,.2025, n. 204 e Sez. II, 20.06.2025, n. 1083).
Nella specie, tanto il parere negativo del 06.08.2025 quanto il successivo provvedimento di conferma del 20.11.2025 si fondano su assunti motivazionali astratti privi di qualsivoglia riferimento concreto alla realizzabilità o meno dell’impianto alla luce delle caratteristiche progettuali e del territorio circostante.
Né elementi di segno contrario, sul punto, possono trarsi dal riferimento della difesa comunale all’essere l’area prescelta dalla ricorrente “non idonea” ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- ter ) n. 2 del D.lgs. n. 199/2021, risolvendosi dette contestazioni in una integrazione postuma del provvedimento mediante scritti difensivi; per ciò solo inammissibile.
La circostanza, in ogni caso, risulta contraddetta dalle evenienze documentali in atti dalle quali si evince che l’area prescelta risulta localizzata in una zona agricola, non sottoposta a vincoli ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 42/2004 ed è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da un depuratore ivi esistente.
Il riferimento è alla Relazione asseverata allegata alla PAS e alla Tavola 01A-inquadramento vincolistico (doc. ti n. 12 e 8 allegati al ricorso).
A ciò si aggiunga, sempre per quanto in atti, che:
- il progetto del cui diniego trattasi non incide in concreto su alcuna coltura agraria di pregio e non contrasta con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali (cfr. relazione tecnica allegata alla Pas, all. n. 6 pagg. 11);
- lo stesso non interferisce con la produzione di vini Doc, posto che le particelle prescelte non risultano interessate dalla presenza viticola e/o olivicola a far data dal 1988 (cfr. Relazione agronomica Dott. Centonze, all. 10, pag. 10);
- la richiamata, in parte motiva, pista ciclabile costeggia il già più impattante depuratore consortile ivi esistente (doc. 17).
Tali evenienze documentali non sono state assolutamente esaminate dall’Amministrazione comunale la quale ha inteso, di contro, denegare l’istanza attraverso il richiamo generico ed indeterminato, da un lato, alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.02.2020 - senza alcun riguardo alla normativa sopravvenuta in materia di aree idonee ovvero al D.lgs. n. 199/2021 per come richiamato nel D.lgs. n. 190/2024 - e, dall’altro, a principi e regole generali - senza alcuna valutazione concreta della proposta progettuale, per come presentata dalla ricorrente.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal richiamo provvedimentale ad eventuali atti di assenso dell’Arpa Puglia posto che sarebbe stato onere dell’Amministrazione comunale, quale autorità procedente, nel rispetto dell’art. 8 del D.lgs. n. 190/2024, richiedere integrazioni documentali e coinvolgere le altre Amministrazioni ritenute necessarie ai fini di cui si discorre.
Ma nulla di tutto questo si è verificato nella specie.
Né il Comune di Guagnano può pretendere che la valutazione della proposta della odierna ricorrente passi attraverso l’analisi di altri progetti assentiti nelle vicinanze e in corso di realizzazione dal momento che l’istanza va valutata nella sua singolarità ed interezza senza alcuna valutazione comparativa e/o cumulativa con altri progetti già assentiti.
A ciò si aggiunga che il progetto di che trattasi, per caratteristiche di potenza (entro i 10 MW) e di localizzazione in area idonea, rientra tra gli impianti di cui all’Allegato B, lett. b) del D.lgs. n. 190/2024 e, in quanto tale, non è soggetto alle procedure ambientali.
Né a diverso esito possono condurre i richiami dell’Ente civico, da un lato, all’essere l’impianto di depurazione della fogna nera insistente nel Comune di Salice Salentino e non di Guagnano e, dall’altro, agli indirizzi e alle finalità del PPTR, essendo queste circostanze che avrebbero richiesto, contrariamente a quanto accaduto in concreto, una valutazione concreta alla luce della reale destinazione di zona e delle concrete caratteristiche dell’area prescelta la quale, come sopra detto, ricade in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c- ter ) n.2) del D.lgs. n. 199/2020 come richiamato dal comma 1 bis del medesimo art. 20.
In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nei termini esposti, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati (parere di competenza prot. n. 7642 del 06.08.2025 e provvedimento di conferma prot. n. 11204 del 20.11.2025), fatto salvo il riesercizio del potere, emendato dei vizi riscontrati ed assorbite le restanti questioni proposte.
Le spese di lite, infine, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e per effetto annulla i provvedimenti impugnati (parere di competenza prot. n. 7642 del 06.08.2025 e provvedimento di conferma, prot. n. 11204 del 20.11.2025), con salvezza del riesercizio del potere, emendato dai vizi riscontrati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LA SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA SS | IO PA |
IL SEGRETARIO