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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TT MADDALENA, Presidente
EN EL, TO
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3280/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T95CRED00106 REC.CREDITO.IMP 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4804/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato quale “memoria difensiva”, ma da qualificarsi a tutti gli effetti come ricorso introduttivo, la società Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1. ha impugnato l'atto di recupero n. T95CRED00106/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della
RI e notificato a mezzo PEC in data 26 marzo 2025, relativo al periodo d'imposta 2025, con il quale l'Ufficio ha recuperato l'importo di euro 10.930,46 a titolo di credito d'imposta ritenuto indebitamente compensato, oltre interessi e sanzioni, per un totale complessivo pari a euro 22.597,28.
Nel proprio atto difensivo, la contribuente ricostruisce la vicenda evidenziando che l'atto di recupero trae origine da controlli effettuati dall'Ufficio in relazione a compensazioni operate tramite modello F24, nelle quali sarebbe stato utilizzato un credito IVA maturato in capo alla società Società_1 s.r.l., soggetto terzo, indicato quale accollante del debito tributario della ricorrente. La contribuente contesta la qualificazione del credito come inesistente e nega di aver posto in essere condotte elusive o fraudolente, affermando di aver agito in buona fede e di essersi limitata ad avvalersi di strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo giuridico, il ricorso si articola essenzialmente su due ordini di censure.
In primo luogo, viene dedotta la nullità dell'atto di recupero per vizio di sottoscrizione, in quanto lo stesso risulterebbe firmato da un funzionario diverso dal Direttore provinciale, senza che fosse allegata la delega di firma. Secondo la difesa, tale omissione determinerebbe la nullità dell'atto ai sensi delle disposizioni che regolano la sottoscrizione degli atti impositivi, non essendo sufficiente il richiamo generico alla delega del Direttore.
In secondo luogo, la contribuente lamenta la nullità dell'atto per difetto di motivazione e infondatezza della pretesa, sostenendo che l'Ufficio avrebbe fondato il recupero su presunzioni e deduzioni prive di adeguato supporto probatorio, senza instaurare un reale contraddittorio preventivo e senza dimostrare l'inesistenza del credito IVA utilizzato in compensazione. Viene inoltre contestata la ricostruzione operata dall'Amministrazione in ordine all'utilizzo del codice identificativo “62” nel modello F24, ritenendo che tale codice non integri automaticamente un'ipotesi di accollo vietato né di compensazione illegittima.
Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto di recupero.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della RI, la quale ha contestato integralmente le deduzioni della parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Amministrazione ha preliminarmente chiarito che l'atto di recupero è stato preceduto dalla notifica di uno schema di atto ai sensi dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000, regolarmente comunicato via PEC, rispetto al quale la contribuente non ha presentato osservazioni, né istanza di accertamento con adesione, né ha fatto ricorso al ravvedimento operoso. Nel merito, l'Ufficio ha ricostruito dettagliatamente la posizione della società Società_1 s.r.l., evidenziando gravi anomalie dichiarative e l'utilizzo di crediti IVA privi di effettiva esistenza, poi impiegati in compensazione per estinguere debiti tributari di soggetti terzi, tra cui la ricorrente.
Quanto alla censura sul vizio di sottoscrizione, l'Agenzia ha prodotto l'atto organizzativo di delega di firma, sostenendo la piena legittimità della sottoscrizione da parte del Capo Team delegato, in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. In relazione al merito della pretesa, la resistente ha richiamato la disciplina normativa e di prassi sull'accollo tributario, nonché il divieto, vigente anche anteriormente al D.L. n. 124/2019, di estinguere debiti tributari altrui mediante compensazione di crediti dell'accollante, concludendo per la correttezza del recupero dell'imposta in capo all'accollato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va osservato che l'atto depositato dalla parte contribuente, sebbene denominato
“memoria difensiva”, contiene tutti gli elementi sostanziali del ricorso introduttivo e deve pertanto essere qualificato come tale;
ciò nondimeno, tale qualificazione non incide sull'esame nel merito delle censure proposte, che risultano prive di fondamento.
Quanto al dedotto vizio di sottoscrizione, la censura non può essere accolta. È principio pacifico che la delega di firma costituisca un atto interno di organizzazione dell'Amministrazione, distinto dalla delega di funzioni, e che non richieda né l'indicazione nominativa del delegato nell'atto impositivo né la sua allegazione al contribuente. Nel caso di specie, l'Ufficio ha prodotto idonea documentazione attestante l'esistenza di una delega di firma valida, specifica e temporalmente determinata in favore del funzionario sottoscrittore. Ne consegue che l'atto di recupero risulta validamente sottoscritto e non è affetto da nullità sotto tale profilo.
Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione e all'asserita illegittimità del recupero.
L'atto impugnato espone in modo chiaro e puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, dando conto dell'inesistenza dei crediti IVA utilizzati in compensazione dall'accollante e della conseguente inefficacia dei versamenti eseguiti per estinguere i debiti tributari della ricorrente. La motivazione risulta coerente con il quadro normativo e di prassi in materia di accollo tributario, secondo cui il debitore originario non è mai liberato e non può avvalersi della compensazione con crediti di un soggetto terzo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la compensazione in ambito tributario è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e presuppone l'identità soggettiva tra titolare del credito e debitore dell'imposta. L'utilizzo di crediti IVA inesistenti da parte dell'accollante per estinguere debiti dell'accollato non produce effetti estintivi e legittima il recupero dell'imposta in capo al contribuente originario, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Le argomentazioni difensive incentrate sulla buona fede della contribuente e sull'asserita legittimità dell'uso del codice identificativo “62” non sono idonee a scalfire la ricostruzione operata dall'Ufficio, atteso che la violazione attiene a un divieto normativo oggettivo e non dipende dalla consapevolezza soggettiva del contribuente.
Alla luce di quanto sopra, l'atto di recupero impugnato risulta legittimo sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, e il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e devono essere poste a carico della contribuente, nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
“La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500 oltre oneri di legge”. Così deciso in Milano il 16.12.2025 Il relatore/estensore (Angelo Renna) Il presidente (Maddalena Mottes)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TT MADDALENA, Presidente
EN EL, TO
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3280/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T95CRED00106 REC.CREDITO.IMP 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4804/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato quale “memoria difensiva”, ma da qualificarsi a tutti gli effetti come ricorso introduttivo, la società Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1. ha impugnato l'atto di recupero n. T95CRED00106/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della
RI e notificato a mezzo PEC in data 26 marzo 2025, relativo al periodo d'imposta 2025, con il quale l'Ufficio ha recuperato l'importo di euro 10.930,46 a titolo di credito d'imposta ritenuto indebitamente compensato, oltre interessi e sanzioni, per un totale complessivo pari a euro 22.597,28.
Nel proprio atto difensivo, la contribuente ricostruisce la vicenda evidenziando che l'atto di recupero trae origine da controlli effettuati dall'Ufficio in relazione a compensazioni operate tramite modello F24, nelle quali sarebbe stato utilizzato un credito IVA maturato in capo alla società Società_1 s.r.l., soggetto terzo, indicato quale accollante del debito tributario della ricorrente. La contribuente contesta la qualificazione del credito come inesistente e nega di aver posto in essere condotte elusive o fraudolente, affermando di aver agito in buona fede e di essersi limitata ad avvalersi di strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo giuridico, il ricorso si articola essenzialmente su due ordini di censure.
In primo luogo, viene dedotta la nullità dell'atto di recupero per vizio di sottoscrizione, in quanto lo stesso risulterebbe firmato da un funzionario diverso dal Direttore provinciale, senza che fosse allegata la delega di firma. Secondo la difesa, tale omissione determinerebbe la nullità dell'atto ai sensi delle disposizioni che regolano la sottoscrizione degli atti impositivi, non essendo sufficiente il richiamo generico alla delega del Direttore.
In secondo luogo, la contribuente lamenta la nullità dell'atto per difetto di motivazione e infondatezza della pretesa, sostenendo che l'Ufficio avrebbe fondato il recupero su presunzioni e deduzioni prive di adeguato supporto probatorio, senza instaurare un reale contraddittorio preventivo e senza dimostrare l'inesistenza del credito IVA utilizzato in compensazione. Viene inoltre contestata la ricostruzione operata dall'Amministrazione in ordine all'utilizzo del codice identificativo “62” nel modello F24, ritenendo che tale codice non integri automaticamente un'ipotesi di accollo vietato né di compensazione illegittima.
Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto di recupero.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e della RI, la quale ha contestato integralmente le deduzioni della parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Amministrazione ha preliminarmente chiarito che l'atto di recupero è stato preceduto dalla notifica di uno schema di atto ai sensi dell'art.
6-bis della L. n. 212/2000, regolarmente comunicato via PEC, rispetto al quale la contribuente non ha presentato osservazioni, né istanza di accertamento con adesione, né ha fatto ricorso al ravvedimento operoso. Nel merito, l'Ufficio ha ricostruito dettagliatamente la posizione della società Società_1 s.r.l., evidenziando gravi anomalie dichiarative e l'utilizzo di crediti IVA privi di effettiva esistenza, poi impiegati in compensazione per estinguere debiti tributari di soggetti terzi, tra cui la ricorrente.
Quanto alla censura sul vizio di sottoscrizione, l'Agenzia ha prodotto l'atto organizzativo di delega di firma, sostenendo la piena legittimità della sottoscrizione da parte del Capo Team delegato, in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. In relazione al merito della pretesa, la resistente ha richiamato la disciplina normativa e di prassi sull'accollo tributario, nonché il divieto, vigente anche anteriormente al D.L. n. 124/2019, di estinguere debiti tributari altrui mediante compensazione di crediti dell'accollante, concludendo per la correttezza del recupero dell'imposta in capo all'accollato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va osservato che l'atto depositato dalla parte contribuente, sebbene denominato
“memoria difensiva”, contiene tutti gli elementi sostanziali del ricorso introduttivo e deve pertanto essere qualificato come tale;
ciò nondimeno, tale qualificazione non incide sull'esame nel merito delle censure proposte, che risultano prive di fondamento.
Quanto al dedotto vizio di sottoscrizione, la censura non può essere accolta. È principio pacifico che la delega di firma costituisca un atto interno di organizzazione dell'Amministrazione, distinto dalla delega di funzioni, e che non richieda né l'indicazione nominativa del delegato nell'atto impositivo né la sua allegazione al contribuente. Nel caso di specie, l'Ufficio ha prodotto idonea documentazione attestante l'esistenza di una delega di firma valida, specifica e temporalmente determinata in favore del funzionario sottoscrittore. Ne consegue che l'atto di recupero risulta validamente sottoscritto e non è affetto da nullità sotto tale profilo.
Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione e all'asserita illegittimità del recupero.
L'atto impugnato espone in modo chiaro e puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, dando conto dell'inesistenza dei crediti IVA utilizzati in compensazione dall'accollante e della conseguente inefficacia dei versamenti eseguiti per estinguere i debiti tributari della ricorrente. La motivazione risulta coerente con il quadro normativo e di prassi in materia di accollo tributario, secondo cui il debitore originario non è mai liberato e non può avvalersi della compensazione con crediti di un soggetto terzo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la compensazione in ambito tributario è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e presuppone l'identità soggettiva tra titolare del credito e debitore dell'imposta. L'utilizzo di crediti IVA inesistenti da parte dell'accollante per estinguere debiti dell'accollato non produce effetti estintivi e legittima il recupero dell'imposta in capo al contribuente originario, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Le argomentazioni difensive incentrate sulla buona fede della contribuente e sull'asserita legittimità dell'uso del codice identificativo “62” non sono idonee a scalfire la ricostruzione operata dall'Ufficio, atteso che la violazione attiene a un divieto normativo oggettivo e non dipende dalla consapevolezza soggettiva del contribuente.
Alla luce di quanto sopra, l'atto di recupero impugnato risulta legittimo sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, e il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e devono essere poste a carico della contribuente, nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
“La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500 oltre oneri di legge”. Così deciso in Milano il 16.12.2025 Il relatore/estensore (Angelo Renna) Il presidente (Maddalena Mottes)