Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 392
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto di recupero per vizio di sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto che la delega di firma sia un atto interno di organizzazione e non richieda l'indicazione nominativa del delegato o la sua allegazione. L'Ufficio ha prodotto documentazione attestante una valida delega di firma al funzionario sottoscrittore, pertanto l'atto è validamente sottoscritto.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per difetto di motivazione e infondatezza della pretesa

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato espone chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, dando conto dell'inesistenza dei crediti IVA utilizzati in compensazione e della conseguente inefficacia dei versamenti. La motivazione è coerente con la normativa sull'accollo tributario e il divieto di compensazione con crediti di terzi. La buona fede della contribuente e l'uso del codice '62' non sono idonei a scalfire la violazione del divieto normativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 392
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 392
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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