Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
È inammissibile in assenza di nuovi elementi, per la preclusione derivante dalla situazione di litispendenza che prescinde dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall'ordinanza di riesame impugnata con ricorso per cassazione non ancora preso in esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2010, n. 20297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20297 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1493
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 3324/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De ON RA, nato il giorno 21.5.1968 a Nardo;
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 310 c.p.p. in data 11.12.2009 dal Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Udito per il ricorrente l'avvocato Cannoletta Pantaleo, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento. FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. nell'interesse di De ON RA avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che il 4.11.2009 aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare disposta nei suoi confronti per l'omicidio di FI NT, commesso il 2.9.2007 e per le connesse violazioni alla legge armi.
Osservava a ragione:
1) che la misura cautelare era stata già confermata in sede di riesame, e il provvedimento preso in quella sede (le cui motivazioni integralmente riproduceva e dalle quali emerge che i gravi indizi a carico del ricorrente erano costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore VI - in ordine a quanto saputo, in particolare da L. NI, da M. NG e da M. LLNA dopo la sua "riappacificazione" con il Durante -, riscontrate dalle conversazioni intrattenute dallo stesso De ON, intercettate nei mesi successivi al delitto, e dalle dichiarazioni del collaboratore EC su quanto riferitogli da uno dei due esecutori, IO PE, in ordine alla dinamica del fatto) non era stato impugnato e su tutte le questioni trattate s'era dunque formato giudicato cautelare;
2) che con l'istanza di revoca a mente dell'art. 299 c.p.p. la difesa aveva, quanto alla gravità indiziaria: (a) premesso che l'attendibilità del VI era sempre stata ritenuta discutibilissima nei giudizi di merito, (b) evidenziato che la conversazione del De ON del 19.12.1997, sulla quale s'era fondato il giudizio cautelare, era stata trascritta diversamente nel corso di un giudizio dibattimentale - la parola "dissi" essendo stata corretta in "disse" - e che (c) essa si componeva altresì di ulteriori frasi - con le quali s'affermava che si sarebbero dovute in realtà fare indagini pure su NT VO - il cui significato si poneva in antitesi con l'interpretazione accreditata dagli inquirenti;
che tali deduzioni non inficiavano però il quadro indiziario: sull'attendibilità del dichiarante occorrendo rifarsi alla ordinanza del riesame non essendo stati evidenziati aspetti di novità ne' articolate critiche specifiche;
gli aspetti evidenziati sub b) e c) non imponendo affatto una lettura diversa della conversazione, ed anzi confermandone il senso indiziario a carico del De ON;
3) che con l'atto d'appello la difesa aveva altresì dedotto: (d) che il collaboratore EC aveva detto nell'interrogatorio del marzo 2008 che la sera dell'agguato il IO era con tale DA;
(e) che da una conversazione intercettata il 21.12.1997 risultava che il De ON non sapeva che nell'omicidio era stata utilizzata una pistola cal. 38, come poi accertato dai periti;
che tuttavia tali "motivi" non erano stati prospettati al Giudice per le indagini preliminari ma proposti per la prima volta nell'atto d'appello, ed erano perciò inammissibili.
2. Ha proposto ricorso il De ON, a mezzo del difensore avvocato Pantaleo Cannoletta, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione:
1. con riferimento alla sussistenza di giudicato cautelare, giacché il provvedimento del Tribunale del riesame non era affatto definitivo alla data dell'ordinanza impugnata, bensì impugnato con ricorso la cui trattazione era fissata al 16.2.2010;
2. con riferimento alla inammissibilità dei "motivi" non prospettati al Giudice per le indagini preliminari, osservando che il gravame non proponeva temi nuovi ne' investiva punti diversi rispetto a quelli oggetto dalla istanza al Giudice per le indagini preliminari, ma si limitava ad approfondire le ragioni prospettate proprio alla luce degli argomenti utilizzati da quel Giudice (che aveva richiamato a conferma della gravità indiziaria anche: le "convergenti" dichiarazioni sul fatto del EC e del VI e altresì la conversazione del De ON nella quale questo spiegava che nel delitto era stata utilizzata non una pistola cal. 38 ma una cal. 45);
2. con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi:
- affermando che, una volta prospettate dalla difesa ulteriori emergenze che contrastavano il giudizio in ordine alla persuasività degli elementi assunti a riscontro delle dichiarazioni del VI, il Tribunale non poteva arroccarsi sulla affermata intangibilità del giudicato cautelare in punto di credibilità del collaboratore, del quale secondo i giudici del merito in procedimento collegato occorreva diffidare, che aveva reso, su De ON, dichiarazioni generiche e de relato, che in situazione nella quale gli esecutori dovevano ritenersi pacificamente soltanto due, aveva indicato come autori materiali del fatto IO e De ON: in contrasto con il EC che aveva parlato, per il medesimo ruolo, di IO e DA;
- che la valutazione d'irrilevanza degli aspetti segnalati dalla difesa in relazione alla conversazione del 19.12.1997 riposava su una affatto illogica e contraddittoria interpretazione del significato da assegnare alle parole del De ON (che stava raccontando evidentemente quanto pensava fosse stato riferito da altri alla Polizia e che mostrava di sospettare che l'omicida fosse un terzo), nonostante l'acquisita erroneità e parzialità della trascrizione esaminata in sede d'applicazione della misura;
- che il Tribunale aveva arbitrariamente eluso il tema della conversazione del 21.12.1997, dalla quale emergeva con assoluta evidenza che il De ON neppure sapeva dell'utilizzo di una cal. 38 nell'omicidio.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare, nei termini che si diranno, fondato.
Il tema del "giudicato cautelare" è stato opposto dal Tribunale alla richiesta difensiva, di rivalutare la credibilità del collaboratore di giustizia, sul presupposto che il provvedimento del riesame non fosse stato impugnato. Il difensore ha eccepito che invece era stato proposto ricorso e pendeva (all'epoca) giudizio in Cassazione. Ma ciò non muta i termini della questione.
Occorre ricordare difatti che le peculiarità del sistema cautelare rendono evidente che al termine "giudicato", non può in alcun modo, in tale materia, riconnettersi il rigore e l'assolutezza del principio sancito dall'art. 648 c.p.p. ma ha il solo significato, logicamente e giuridicamente corretto, di "preclusione endoprocessuale", idoneo ad impedire la reiterazione di domande su questioni già dedotte e trattate (anche implicitamente purché necessariamente correlate a queste), mentre sicuramente non copre fatti e questioni deducibili, ma non dedotte e non esaminate. È dunque principio consolidato (sentenze S.U. n. 14535 del 19.12.2006, Librato;
n. 18339 del 31.3.2004, Donelli;
n. 8 del 25.6.1997, Gibilras;
n. 11 del 8.7.1994,, Buffa;
n. 20 del 12.10.1993, Durante;
nonché Sez. 6, Sentenza n. 5374 del 25.10.2002, Riccieri;
n. 26 del 12.11.1993, Galluccio) che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione o allo scadere dei termini per impugnare, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni dedotte.
Tuttavia, come ricordava già Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, AN (citando sez. 5, n. 1919 del 2.10.1995, Pandolfo;
sez. 6, 8.7.1996, Gianino;
sez. 6, n. 512 del 12.3.1999, Siragusa e sulla scorta di C. cost. n. 318 del 2001 e 39 del 2002), il divieto di bis in idem ha nel sistema processuale penale portata più generale, trovando espressione oltre che nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze (art. 669 c.p.p.), nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. c.p.p.), ed è finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti o si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro.
S.U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati, ha quindi chiarito che, mentre il fenomeno della litispendenza è tendenzialmente regolato dall'art.28 c.p.p. nel caso in cui a procedere siano differenti uffici giudiziari, ove siano lo stesso ufficio del pubblico ministero e lo stesso ufficio giudiziario a procedere in relazione ad una determinata imputazione contro la stessa persona deve comunque trovare applicazione il principio di preclusione-consumazione che impedisce oltre che il nuovo esercizio dell'azione penale, anche il potere di ius elicere sull'identica regiudicanda.
Ne consegue che come non è consentito instare per la revoca di una misura divenuta "definitiva" sulla base di argomenti che non sono diversi rispetto a quelli già esaminati, neppure può ammettersi che, in pendenza di altro procedimento ed esistendo una precedente misura cautelare sub iudice, si inizi in relazione alla stessa persona e lo stesso fatto un nuovo procedimento incidentale basato su i medesimi elementi.
Non occorre in conclusione che una precedente identica istanza sia stata definitivamente decisa per impedire che possa essere reiterata, bastando che sia già stata posta e che penda il giudizio su di essa. Tale situazione vale difatti a costituire preclusione in base al principio, anch'esso derivante dal generale divieto di bis in idem, della litispendenza: il quale, "in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema", parimenti impedisce, in tutte le situazioni che non implicano un conflitto di competenza e non sono accompagnate dall'esistenza di un provvedimento irrevocabile, di riproporre e di esaminare più volte la stessa domanda (S.U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati).
2. Sono tuttavia fondate le doglianze che si riferiscono all'applicazione che di tale principio è stato fatto nel caso concreto.
Il tema assertivamente precluso, stando al Tribunale, era la valutazione di attendibilità del dichiarante Attanasio in relazione alla vicenda in esame.
Il giudizio che serve a verificare il significato indiziario della prova dichiarativa deve essere però reso con specifico riferimento al fatto narrato ed è, nel caso di collaboratore imputato di reati connessi e collegati, il risultato di passaggi complessi e di aspetti differenti, che vanno dalla valutazione di attendibilità generale e intrinseca del dichiarante all'apprezzamento della sua credibilità in concreto anche alla luce dei riscontri acquisiti, nonché alla verifica di questi. La sopravvenuta crisi dei riscontri legittima dunque in linea teorica la richiesta di rivisitazione critica del giudizio di credibilità.
In situazione poi in cui, come nel caso in esame, la valutazione di attendibilità generale non portava a risultati univoci (perché il dichiarante era stato già ritenuto non attendibile in relazione ad una serie di altri fatti) e per annettere valore indiziante alle dichiarazioni del collaboratore si era fatto ricorso al criterio della credibilità frazionata, la caduta o l'esigenza di nuova verifica dei riscontri addirittura imponeva, logicamente, la rivalutazione a tutto campo del giudizio di attendibilità. Erroneamente perciò il Tribunale ha affermato che il giudizio sull'attendibilità-credibilità del VI era da ritenere precluso dopo avere ammesso che gli aspetti dedotti con la richiesta di revoca, in relazione alla valenza degli elementi che fungevano da riscontro alle sue dichiarazioni, avevano il carattere della novità.
3. Parimenti fondate sono le doglianze in ordine alla affermata "inammissibilità" delle deduzioni contenute nell'atto d'appello non prospettate al Giudice per le indagini preliminari. Giustamente il ricorrente afferma che non può ammettersi che il giudice investito della richiesta della revoca giustifichi il rigetto anche richiamando elementi diversi ma che l'istante non possa criticare tali argomenti o contraddirli.
In realtà l'errore in cui è incorso il Tribunale sta nell'avere equivocato tra punti della decisione oggetto di devoluzione, motivi e ragioni o argomenti.
La difesa aveva chiesto la revoca della misura allegando elementi di fatto successivamente scoperti che, a suo dire, facevano venire meno la decisività dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore. Questi elementi nuovi erano le ragioni che sostenevano la necessità di rivedere il "punto" della decisione sulla gravità indiziaria. Le ragioni prospettate necessariamente implicavano, come s'è detto, la rivalutazione del tema della valenza indiziaria delle dichiarazioni del collaboratore, con riguardo al significato dei riscontri posti in dubbio e alla conferma della sua credibilità. Di conseguenza, come doverosamente il Giudice per le indagini preliminari ha riesaminato l'intero compendio probatorio sul quale si basava l'affermazione che sussisteva una base indiziaria grave, così legittimamente il ricorrente ha proposto impugnazione di merito criticando l'interpretazione degli elementi valutati a "prova di resistenza" nel provvedimento di rigetto.
La difesa s'è, insomma, limitata ad articolare con l'atto d'appello motivi in base ad ulteriori argomenti che, in tesi, contraddicevano quelli del provvedimento impugnato e che, non soltanto concernevano il medesimo "punto" oggetto della richiesta di revoca, quello della gravità indiziaria, e afferivano al medesimo thema decidendum introdotto con la richiesta, costituito dall'esistenza di adeguati riscontri alle dichiarazioni del VI, ma si riferivano anche, in concreto, allo stesso tema e agli stessi aspetti affrontati nella decisione.
Il giudice del gravame non poteva di conseguenza omettere di esaminare codesti aspetti ne' tanto meno dichiarare inammissibili, frazionatamente, i motivi che li sostenevano.
4. Per queste ragioni, pregiudiziali, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Lecce. Restano assorbite allo stato, ma non precluse, le censure sulla adeguatezza della motivazione.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedeva agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010