Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'essere l'autore del delitto di violazione di domicilio "palesemente armato" ricorre pur quando tale condotta sia diretta alla consumazione di ulteriori reati, perché detta circostanza è normativamente considerata come agevolatrice della violazione dell'altrui domicilio, indipendentemente dall'intenzione del soggetto agente ed a prescindere dalla percezione che ne abbia la persona offesa. (Fattispecie nella quale l'imputato assumeva che la detenzione dell'arma era finalizzata unicamente alla commissione di una rapina).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2009, n. 29506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29506 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/06/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2752
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 5399/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Torre Massimo n. il 22.3.1980;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Catania Del 2.12.2008;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale Dr. Antonio Mura che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Catania Milluzzo Salvatore del foro di Catania di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 2.12.2008, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza di condanna del locale tribunale del 12.5.2008, appellata da Torre Massimo, imputato dei reati di rapina, violazione di domicilio e sequestro di persona in danno di AN OR e RI OS, e di porto abusivo di arma da fuoco, escludeva la responsabilità dell'imputato per il delitto di sequestro, sul rilievo che la privazione della libertà personale delle vittime non si era protratta oltre il tempo necessario per l'esecuzione della rapina, e riduceva la pena inflitta al Torre dal tribunale, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, formulando le seguenti censure:
1) violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato.
La Corte territoriale avrebbe in sostanza recepito acriticamente le conclusioni della sentenza di primo grado, senza dar conto dei rilievi avanzati dalla difesa con l'atto di appello. Al riguardo, sottolinea il ricorrente che non potrebbe ritenersi appagante il rinvenimento, all'interno dell'abitazione delle persone offese, di una sola impronta papillare corrispondente a quella dell'imputato, nonostante la lunga permanenza dei rapinatori nell'abitazione delle vittime, mentre corrisponderebbe ad una valutazione meramente soggettiva l'ulteriore elemento valorizzato dai giudici di appello, cioè la presunta corrispondenza tra la descrizione di uno degli autori della rapina da parte delle persone offese, e le caratteristiche fisionomiche dell'imputato;
2) violazione dell'art. 99 c.p.p., commi 4 e 5, in relazione all'art.606 c.p.p., lett. b) ed e), per avere la corte territoriale immotivatamente applicato nel massimo l'aumento per la contestata recidiva;
3) violazione dell'art. 61 c.p., n. 7, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'aggravante del danno di particolare gravità, non potendosi ritenere detta aggravante integrata dalla somma di 20.000,00 Euro sottratta alle persone offese;
4) violazione dell'art. 614 c.p., u.c., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), per avere la sentenza impugnata ritenuto che il delitto di violazione di domicilio fosse aggravato dal palese possesso di armi da parte dei rapinatori, nonostante che la detenzione dell'arma fosse finalizzata al delitto di rapina e non al delitto di cui all'art. 614 c.p., con la conseguenza che l'aggravante relativa all'uso dell'arma sarebbe rimasta assorbita nel delitto di rapina, e il delitto di cui all'art. 614 c.p. potrebbe al più ritenersi aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, per il suo collegamento ideologico con la rapina;
5) violazione dell'art. 62 bis c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe condiviso ancora una volta le scarne motivazioni del tribunale, senza dare alcuna risposta alle specifiche doglianze difensive sul punto, incentrate, in particolare, sul fatto che i rapinatori avevano agito a volto scoperto, rivolgendosi inoltre l'uno all'altro con i nomi reali e facendo riferimento all'autovettura utilizzata per l'arrivo nei pressi del luogo della rapina, senza nemmeno preoccuparsi di adottare alcuna precauzione per evitare di lasciare tracce all'interno dell'abitazione. Tali circostanze smentirebbero la concorde valutazione dei giudici di merito circa la professionalità criminale dei due rapinatori, che apparirebbero piuttosto disperati e sprovveduti balordi. La difesa chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con le statuizioni consequenziali.
Osserva la Corte, quanto al primo motivo, che le deduzioni del ricorrente implicano all'evidenza un diverso apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie rispetto alle valutazioni della Corte territoriale, che non appaiono affatto illogiche nella sottolineatura del rilievo probatorio del ritrovamento, all'interno dell'abitazione delle vittime, di un'impronta papillare indiscutibilmente appartenente all'imputato e sicuramente indicativa della presenza del medesimo sul luogo della rapina, senza che sia dato comprendere perché il fatto che non ne siano state rinvenute altre dovrebbe inficiare l'incidenza di quella rilevata.
Ed è del tutto ragionevole che la Corte abbia considerato come elemento di riscontro degli accertamenti dattiloscopici, la corrispondenza delle fattezze dell'imputato a quelle di uno dei rapinatori secondo la descrizione delle vittime.
Del pari del tutto infondate sono le deduzioni del ricorrente sul trattamento sanzionatorio.
Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.7, le censure del ricorrente fanno leva sulla capacità patrimoniale delle persone offese, indicate come soggetti benestanti, per i quali sarebbe illogico ritenere di particolare entità un danno di circa 20.000,00 Euro.
Si deve obiettare che ai fini della valutazione della gravità del danno, e della sussistenza della corrispondente circostanza aggravante ex art. 61 c.p., n. 7, il criterio delle condizioni economiche della persona offesa come ricorda lo stesso ricorrente, è soltanto secondario ed eventualmente integrativo rispetto a quello dell'entità intrinseca del danno, valendo a dirimere le situazioni "di confine", quando il criterio principale appaia di dubbia interpretazione.
Nel caso di specie, un danno di 20.000, Euro non infondatamente è stato considerato di assoluto rilievo dalla Corte territoriale, sicché la presunta capacità economica dei danneggiati non avrebbe comunque alcuna incidenza.
Sussiste inoltre anche l'aggravante di cui all'art. 614 c.p., u.c., essendo la contraria deduzione del ricorrente fondata su precedenti giurisprudenziali (Cass. 27.4.1982 Puglia), riferiti all'uso della violenza, mentre nella specie l'aggravante è sostanziata dal palese possesso di armi da parte dei rapinatori al momento dell'ingresso nell'abitazione delle vittime, e non dal loro uso.
Ebbene, nella previsione normativa la circostanza dell'essere il colpevole del reato di cui all'art. 614 c.p., palesemente armato, è considerata come obiettivamente agevolatrice della violazione del domicilio altrui indipendentemente dall'intenzione dell'autore materiale del reato e persino a prescindere dalla percezione che ne abbia la persona offesa (cfr. tra le altre Cass. 14423/1986), talché non può darsi una "sovrapposizione di fini" ne' una duplicazione "strumentale" che possa giustificare l'esclusione dell'aggravante in questione quando la violazione di domicilio sia diretta alla consumazione di altre fattispecie di reato.
Per il resto, a giustificazione del trattamento sanzionatorio di cui il ricorrente lamenta l'ingiustificata asprezza, la corte territoriale ha sottolineato non solo i precedenti penali dell'imputato, ma anche l'efferatezza dell'azione criminale e la lunga privazione della libertà personale delle vittime, tutti indici di una determinazione criminale e di un'attitudine alla violenza alle quali sembra del tutto incongruo opporre la presunta sprovvedutezza dell'imputato, che non gli impedì di agire con inusitata brutalità così come non gli ha impedito di acquisire il suo curriculum criminale.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009