Sentenza 25 ottobre 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero non abbia impugnato un'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare personale, si forma un giudicato cautelare per cui sussiste una preclusione alla reiterazione, negli stessi termini, della istanza respinta e ciò in quanto il provvedimento del GIP è una pronuncia su quanto dedotto, allegato e richiesto; mentre non vi è preclusione nell'ipotesi in cui la nuova richiesta contenga una diversità di allegazioni e deduzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2002, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi SANSONE Presidente
dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
dott. Francesco SERPICO "
dott. Arturo CORTESE "
dott. Francesco IPPOLITO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE TO;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 17/06/2002 dal Tribunale di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nelle persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Germano Abate, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. F.M. Marini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza del 17/06/2002 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di CE TO avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal locale GIP in data 29/05/2002. Propone ricorso l'indagato, denunciando la mancata applicazione delle norme processuali che impediscono l'emissione di un nuovo provvedimento cautelare quando si è già formato un "giudicato" cautelare, e ciò in quanto con l'emissione in data 24/01/2002 dell'ordinanza del GIP di Roma era stata imposta la misura della custodia carceraria unicamente per la violazione di cui all'art. 73 della legge in materia di stupefacenti, mentre era stata respinta la richiesta del P.M. inerente all'art. 74 della medesima legge. Con la successiva ordinanza del 29/05/2002 il GIP imponeva invece la misura custodiale per la violazione dell'art. 74 dpr 309/90. Secondo il Tribunale del riesame le due ordinanze si distinguono in quanto la seconda descriverebbe un quadro ben più ampio facendo riferimento all'informativa del 10/04/2002, laddove, a detta del ricorrente, gli atti depositati a sostegno della prima ordinanza e quelli facenti parte della citata normativa sono assolutamente identici, differenziandosi solo per la fascicolazione. DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei sensi di cui appresso.
È ormai pacifico in giurisprudenza che anche in materia cautelare è configurabile, a determinate condizioni, una preclusione processuale alla reiterazione di richieste e deduzioni. Il limite è stato in genere individuato nella sussistenza di una pronuncia giurisdizionale, non più soggetta a gravame, intervenuta, nell'invarianza dei presupposti di fatto, sulle medesime questioni, purché concretamente (anche se implicitamente) dedotte (cfr. in particolare Cass. SS.UU. 28/07/1994, Buffa;
Cass. 26/09/2000;
Siciliani; 29/04/1999, PM c. Pipitone;
03/09/1997, Fabbri;
23/05/1997, Pm c. Rallo).
In coerenza con tale impostazione, e in seguito ossequio alla previsione di cui al comma 1 dell'art. 299 cpp., si è escluso che la mancata impugnazione dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare possa dar luogo a qualsivoglia preclusione. Alla stessa conclusione non può peraltro pervenirsi nel caso analogo e inverso della mancata impugnazione, da parte del P.M., dell'ordinanza del GIP di rigetto della richiesta di una misura coercitiva. In questa ipotesi, infatti, non si è in presenza di un provvedimento contro il quale colui che lo subisce non ritiene, al momento, di opporre obiezioni da sottoporre a vaglio giurisdizionale, bensì in presenza di un provvedimento che già costituisce, in sé, una pronuncia su quanto dedotto, allegato e richiesto dalla parte instante;
onde la mancata attivazione, a opera di questa, del rimedio impugnatorio previsto dall'ordinamento non può determinare, per essa, una preclusione alla reiterabilità, nei medesimi termini, dell'istanza precedentemente reietta. Ciò chiarito in via generale, deve rilevarsi, con riferimento al caso in esame, che il Tribunale ha ritenuto di escludere che, nella specie, la reiterazione della richiesta di misura in relazione al delitto ex art. 74 del dpr 309/90 fosse preclusa dalla precedente reiezione della stessa, pronunciata dal GIP di Roma con ordinanza del 24/01/2002, in base al rilievo che "gli elementi posti a fondamento della ordinanza" di accoglimento successivamente emessa "non sono gli stessi", descrivendosi in essa, rispetto al provvedimento anteriore (che aveva considerato inidonei gli elementi forniti dall'accusa), "un quadro ben più ampio", in "riferimento alla annotazione del 10 aprile 2002 redatta dalla Direzione Investigativa Antimafia".
Così argomentando, però, il Tribunale ha omesso di motivare su un aspetto essenziale del problema, e cioè sul punto se il diverso contenuto delle due ordinanze derivasse da una diversità di allegazioni e deduzioni delle richieste del P.M., nel qual caso nessuna preclusione potrebbe ravvisarsi per la seconda ordinanza, ovvero solo da un diverso apprezzamento, in questa, delle medesime allegazioni e deduzioni anteriormente presentate (al di là di eventuali novità di carattere meramente esteriore), e già ritenute, anche se solo implicitamente, inidonee nella prima: nel qual caso, evidentemente, non potrebbe non operare il divieto del bis in idem. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, ovviando alla rilevata carenza previe le verifiche e valutazioni necessarie.
P.Q.M.
visti gli art. 615 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2003.