Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7701 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP7701/ 4 LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 23237/99 - Consigliere Cron.17729 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel Consigliere Ud. 02/04/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZI UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia stu IL SOLE 24 OR dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 3000 -7 GIU. GA LG, elettivamente domicilia ta in ROMA VIA IL CANCELLIER DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO n. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa CANCELLERIA dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2001 rappresenta e difende ope legis;
1565
- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 1261/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 31/05/99 R.G.N. 745/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Lecce ha respinto la domanda di GA Olga di condanna del Ministero dell'Interno a corrisponderle la pensione di invalidità civile, per difetto del requisito 2 sanitario;
decisione confermata dal Tribunale di Lecce con sentenza 4/31 maggio 1999 n. 1261. Il Tribunale, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio medico legale, ha dichiarato di aderire alle sue valutazioni, che riportava in motivazione, secondo cui la GA è affetta da "artrosi del rachide con lievi segni nevritici, sindrome ansioso-depressiva, ipoacusia pantonale SX., ulcera duodenale, displasia mammaria, iperplasia nodulare tiroidea" ed ha concluso per una riduzione della capacità lavorativa attuale del 60% alla data del 1°.12.96 (con le tabelle attualmente in vigore) e del 45% in epoca precedente (con le tabelle vigenti all'epoca). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la GA, con unico motivo. I l Ministero dell'Interno, ritualmente costituito, ha resistito. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione Su un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 12 e 13 Legge 3 118/1971, censura la sentenza impugnata per avere motivato con frasi di stile, senza spiegare il perché dell'adesione alle valutazioni del ctu. Il motivo non è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, отте il giudice del merito ritenga di dovere aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di assolto con l'indicazione, come fonte dimotivazione della ctu, senza necessità di una convincimento, motivazione;
particolareggiata lo stesso principio applicabile contrastanti nel caso di due successive AKY consulenze tecniche d'ufficio, ove il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo;
anche in tal caso é sufficiente la sinteticamente ragionata accettazione della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella prima consulenza (da ultimo. Cass. 17 gennaio 1998 n. 418; Cass. 18 giugno 1998 n. 6106, secondo cui la motivazione della sentenza é sufficiente - ed é escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui pur se l'adesione alla all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. seconda consulenza tecnica non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare 4 il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione о aliunde deducibili). Quanto precede è tanto più valido nel caso, come presente, di valutazioni di merito conformi. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
p.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 2 aprile 2001. Il Presidente Linceuro Tresse Il Consigliere Relatore Aldo Se Mattin де Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I -7 GIU. 2001 , D oggi, O SSA LL 10 , TA O B IL CANCELLIERE . I 3 T T ESA D 3 R R 5 'A A O SP C ST . LL I N O E N P D G 3 IM I O -7 S -8 A A N D SE D 1 , E 1 TE I O A E ESEN ISTR G O T G IT E EG L IR R D A L O L E D Prev\inv-civ-gabrieli RG 23237/1999 5