Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la presentazione di una domanda cautelare da parte del pubblico ministero avente ad oggetto tale specifica tipologia di provvedimento, costituisce indefettibile presupposto per l'applicazione della misura, e, quindi, non può essere per la prima volta introdotta nel giudizio di legittimità. (Nella specie - relativa ad istanza di sequestro preventivo di un bene ex art. 321, comma primo, cod. proc. pen., rigettata per difetto di pertinenzialità con decisione confermata in appello - il P.M. aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, per la prima volta, la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: consentito il sequestro nei confronti del percettore dell'ingiusto profittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 335-bis c.p. del profitto del reato, laddove disposto nei confronti del percettore dell'ingiusto vantaggio patrimoniale. (Fattispecie in cui è stato disposto il sequestro di una somma di denaro pari al profitto ottenuto da un soggetto illegittimamente nominato quale commissario straordinario di un ente ospedaliero. Fonte: CED Cassazione Penale 2020 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 13/11/2019 , n. 49485 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2015, n. 43059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43059 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
4305 9 / 1 5 DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi बो 2/6 of 2015 REPUBBLICA ITALIANA 04 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO In nome del Popolo Italiano Carmela Lanzuise LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da . sez.893 Aniello Nappi - Presidente - Sent. n Grazia Lapalorcia CC - 11/06/2015 R.G. N. 17889/2015 Carlo Zaza Paolo Micheli Relatore - Paolo Giovanni Demarchi Albengo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni avverso l'ordinanza emessa il 14/12/2014 dal Tribunale di Terni nell'ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di . MI ES, nato ad [...] il [...] • MI ER, nata ad [...] il [...] NI EL, nata a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per gli indagati non ricorrenti l'Avv. Giacomo Leonasi, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, ovvero il rigetto del ricorso del P.M. RITENUTO IN FATTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe, recante (nei limiti oggi di interesse) il rigetto M di un appello presentato dallo stesso ufficio del P.M., ex art. 322-bis cod. proc. pen., nei riguardi di un precedente decreto del Gip dello stesso Tribunale, emesso il 17/11/2014. Il Gip, investito di una richiesta di sequestro preventivo con riferimento a beni riconducibili alla Podere Vaglie s.r.l., dichiarata fallita, e da questa ceduti ad altra società (la Tenimenti Santa Francesca s.r.l., secondo il P.M. appositamente costituita), aveva disposto il vincolo reale su beni e macchinari, nonché sui conti correnti intestati al nuovo soggetto giuridico: in motivazione, aveva precisato che il sequestro non poteva invece riguardare "parte della cantina" della Tenimenti Santa Francesca, come sollecitato dal Procuratore della Repubblica, giacché la eccessiva indeterminatezza di quella dicitura non consentiva di valutare la pertinenza dei beni di cui si chiede il sequestro rispetto al reato per il quale si procede». Il Tribunale, nell'aderire alle argomentazioni del primo giudice, rilevava ancora l'insussistenza di elementi da cui inferire il necessario vincolo di pertinenzialità tra la stessa cantina e i reati di bancarotta relativi al fallimento della s.r.l. Podere Vaglie [...]; non risulta, infatti, in nessun modo che tale cantina sia mai entrata a far parte del patrimonio della società fallita, né che la stessa sia stata realizzata e costruita con somme provenienti o distratte dal patrimonio della stessa società». Con l'odierno ricorso, il Pubblico Ministero deduce: violazione ed erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che, in tema di sequestro per equivalente, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato (fra l'altro) che non è necessaria la ricorrenza del requisito della pertinenzialità dei beni;
il Tribunale, invece, si sarebbe limitato a ribadire in via apodittica che il requisito de quo non appare rispettato nel caso di specie, peraltro senza fornire risposta alle specifiche censure con le quali nell'atto di appello - - era stato comunque illustrato che i beni in questione dovevano intendersi pertinenti alle condotte criminose contestate;
carenza di motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero evidenzia che, nella ricostruzione in fatto, il Tribunale avrebbe riprodotto «in maniera parziale e monca le argomentazioni della Procura impugnante», per giungere alla conclusione del difetto di un vincolo di pertinenzialità: in particolare, era stato precisato soltanto che la cantina, originariamente realizzata dalla Azienda agricola "Vaglie" di MI ES (anche mediante accesso a fondi regionali), era divenuta di proprietà della Tenimenti Santa Francesca s.r.l., senza riferire che le due aziende agricole, che non potevano fallire, sono state collettori dei beni della Podere Vaglie s.r.l., e senza evidenziare che, 2 comunque, nella bancarotta preferenziale, nella edificazione della cantina, erano confluiti crediti per oltre tre milioni di euro di creditori del ramo produttivo, sicché, almeno per tale somma, poteva essere disposto il sequestro della predetta cantina». In sostanza, secondo l'assunto accusatorio il socio ES MI aveva fatto confluire nella società di nuova costituzione crediti del ramo patrimoniale della fallita, nonché somme distratte Icon il concorso della sorella ER MI dal ramo commerciale della Podere Vaglie s.r.l., - trasferite prima in due aziende agricole gestite dallo stesso e dalla ex moglie, e poi alla Tenimenti Santa Francesca s.r.l. (di cui risulta legale rappresentante EL NI). Con memoria depositata il 04/06/2015, il difensore degli indagati contesta le argomentazioni sviluppate dall'ufficio ricorrente, segnalando che nell'odierno ricorso, per la prima volta, il Pubblico Ministero «qualifica la invocata misura reale come sequestro preventivo finalizzato alla confisca, laddove nella originaria richiesta al Gip di Terni, come nell'atto di appello, mai viene evidenziato questo aspetto». Nella prima richiesta, anzi, era stata financo richiamata una pronuncia della giurisprudenza di legittimità con l'espressa avvertenza "anche se relativa al sequestro preventivo per equivalente", il che confermava che l'istanza non risultava promossa a quel fine. Inoltre, la difesa rileva che un sequestro preventivo per equivalente non può comunque essere disposto in relazione alle ipotesi di reato in rubrica: fuori dalle fattispecie di cui al d.lgs. n. 231/2001, dei reati tributari e dei reati contro la pubblica amministrazione [...], l'ambito normativo di riferimento si restringe all'art. 321 cod. proc. pen. e alla disciplina dell'art. 240 cod. pen. [...]. Di qui l'imprescindibile verifica del vincolo di pertinenzialità fra la res sequestranda e l'ipotesi di reato per la quale si procede, che il Pubblico Ministero ricorrente tenta di superare, o meglio by-passare, con il richiamo ad una disciplina di carattere speciale non applicabile». Le osservazioni del Procuratore della Repubblica sarebbero poi contraddittorie laddove prospettano comunque l'anzidetto requisito di pertinenzialità del bene di cui si chiede il sequestro ("parte della cantina"), dal momento che un conto è identificare, perché pertinente alle ipotesi criminose oggetto di indagine, uno specifico bene da apprendere, altra cosa è determinare un valore in relazione al quale acquisire beni in genere riferibili agli indagati. La seconda doglianza del P.M., secondo la tesi difensiva, si risolve infine in una inammissibile sollecitazione al giudice di legittimità affinché proceda ad una nuova verifica del merito della vicenda, a fronte di una motivazione del Tribunale di Terni che deve intendersi completa e rispondente alle risultanze istruttorie. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve ritenersi inammissibile. E' infatti innegabile che l'odierno atto di impugnazione sia strutturato operando un univoco richiamo all'istituto del sequestro per equivalente, finalizzato alla confisca, mentre sia l'originaria richiesta di sequestro preventivo che il successivo atto di appello presentato al Tribunale ex art. 322-bis cod. proc. pen. non richiamavano affatto l'ipotesi anzidetta. Il sequestro (anche) della cantina appartenente alla Tenimenti Santa Francesca s.r.l. era stato sollecitato come apprensione diretta del bene, nella prospettiva che il permanere della disponibilità dello stesso in capo agli indagati costituisse occasione di aggravamento o protrazione delle conseguenze dei reati loro ascritti: ergo, era stata anche segnalata la pertinenzialità della cantina de qua (sia pure con argomentazioni non condivise, prima dal Gip e quindi dal Tribunale di Terni) rispetto alle fattispecie criminose per cui si procedeva a carico degli stessi indagati. Oggi, e per la prima volta, il Procuratore della Repubblica sostiene che il sequestro avrebbe dovuto essere disposto "per equivalente", tanto da insistere sulla tesi della (comunque dimostrata) pertinenzialità soltanto in via subordinata: da un lato, introducendo una domanda cautelare mai proposta in precedenza, finalizzata all'adozione di un provvedimento che diversamente dal sequestro preventivo ex art. 321 del codice di rito - ha natura prettamente sanzionatoria (v. Cass., Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, nonché Cass., Sez. III, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini); dall'altro, invocando un istituto che non può trovare applicazione con riferimento ai delitti contemplati dal r.d. n. 267 del 1942 (v., per l'affermazione del principio enunciato anche con riguardo alle ipotesi di bancarotta impropria da reato societario, Cass., Sez. V, n. 18775 del 18/12/2014, Scalera).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso l'11/06/2015. Il Presidente Il Consigliere estensore fP Aniello Nappi Paolo Micheli 4