Sentenza 7 settembre 2000
Massime • 1
L'impugnazione proposta ai soli effetti civili dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. è autonoma rispetto a quella del pubblico ministero, sicché non è pregiudicata dall'eventuale rinuncia al gravame della parte pubblica, la cui rilevanza giuridica è circoscritta esclusivamente agli effetti penali del provvedimento impugnato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado la quale, prendendo atto della dichiarazione di rinuncia al gravame effettuata dal procuratore generale, aveva ritenuto inammissibile anche l'impugnazione della parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2000, n. 9868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9868 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO MORGIGNI Presidente del 07/09/2000
1. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER Consigliere SENTENZA
2. " FRANCESCO SERPICO " N. 862
3. " ALDO RI " REGISTRO GENERALE
4. " CARLO LICARI " N. 27882/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da UT IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 21.3.2000 della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. EBNER
Udito, per la parte civile, MO NT, l'Avv. V. Vernaleone, e per la p.c. ZU IO l'Avv. G. ZU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Palombarini che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di A. ZU quale parte civile;
il rigetto del ricorso dell'imputato Udito il difensore dell'imputato, Avv. G. ZU
Svolgimento del processo p.1 Con sentenza in data 21.1.1998 il Pretore di Taranto, sez. distaccata di Martina Franca, dichiarava ZU IO colpevole dei reati di cui agli artt. 81, 612, 610, 594 primo ed ultimo comma, 582 CP, commessi in Martina Franca fino al 27.3.1993 in danno della moglie MO NT e con le riconosciute circostanze attenuanti generiche lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - ed alla refusione delle spese alla costituita parte civile.
Con altra sentenza. in data 18.2.1998, il medesimo Pretore mandava assolta MO NT - imputata del reato di cui all'art. 582 CP, in danno di ZU IO: in Martina Franca, il 20.3.1993 -
per non avere commesso il fatto.
Avverso la prima sentenza proponeva appello l'imputato. La seconda veniva gravata da appello dal PM presso la Pretura Circondariale, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce e dal ZU, ai soli fini della responsabilità civile.
I distinti procedimenti venivano riuniti, per connessione soggettiva, dall'adita Corte, la quale, con sentenza in data 21.3.2000:
dichiarava inammissibili - per intervenuta rinuncia - gli appelli del P.M. e del P.G. avverso la sentenza in data 18.2.1998 nei confronti di MO NT e conseguentemente inammissibile quello proposto per i soli interessi civili da ZU IO;
confermava la sentenza emessa il 21.1.1998 nei confronti del ZU, che condannava anche alla refusione delle spese del grado in favore della parte civile MO NT.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto distinti ricorsi il ZU (quale parte civile nel procedimento a carico della MO, e quale imputato nell'altro procedimento) tramite il proprio difensore di fiducia.
Motivi della decisione p.2 Quale parte civile il ricorrente, con un primo motivo, censura l'ordinanza dibattimentale con cui la Corte di merito ha rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento(per assumere nuove e decisive prove al fine di dimostrare che il fatto non si era svolto come accertato nella sentenza pretorile),deducendo inosservanza di norme processuali (artt. 603 comma primo e 125 comma terzo cpp) stabilite a pena di nullità e mancanza di motivazione. Con un secondo motivo, deduce violazione degli artt. 573, 576 e 125 cpp, riguardo alla sentenza conclusiva del giudizio dichiarativa della inammissibilità dell'appello proposto per gli interessi civili.
Il ricorso, con riguardo al secondo ed assorbente profilo, è fondato.
Invero, la parte civile che abbia azionato le sue pretese nel processo penale è titolare, ai sensi dell'art. 576 cpp, di un autonomo diritto di impugnazione per quanto concerne tali interessi civili, sicché resta del tutto insensibile alla eventuale rituale rinuncia del PM procedente (nella specie il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce) alla impugnazione proposta dal suo Ufficio e/o dall'Ufficio presso il giudice a quo - costituendo, tale rinuncia, un fatto di rilevanza giuridica circoscritta esclusivamente agli effetti penali - ed alla conseguente declaratoria della inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma primo lett. d) cpp.
In tal senso del resto è la costante giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite(sent. 11.3.1999 n. 5 - ud. 25.11.1998 - Loparco RV 212575), dalla quale non vi è ragione per discostarsi. A questa stregua, deve riconoscersi che erroneamente il Giudice di secondo grado ha dichiarato la inammissibilità dell'appello della parte civile.
La sentenza impugnata, limitatamente a tale statuizione, deve essere annullata, con rinvio - ai sensi dell'art. 622 cpp - alla Corte di Appello di Lecce, sezione civile.
Tale pronuncia assorbe ogni questione dedotta con il primo motivo(che investe un'ordinanza di contenuto meramente istruttorio),dal momento che, per effetto del rinvio, ogni determinazione al riguardo è demandata, ai sensi dell'art. 345 cpc, al Giudice civile indicato come competente a conoscere della causa in grado di appello. p.3 Quale imputato nell'altro procedimento, il ricorrente con un primo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. c) ed e)cpp in relazione agli artt. 603 comma primo e 125 comma terzo cpp per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza di motivazione dell'ordinanza dibattimentale in data 21.3.2000, di rigetto dell'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento.
La censura è manifestamente infondata.
Invero, atteso che la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale, la determinazione della Corte territoriale di essere in grado di decidere allo stato degli atti - e quindi la valutazione di completezza del materiale probatorio acquisito e di non rilevanza degli ulteriori mezzi istruttori richiesti (in ciò, obbiettivamente, si risolve l'espressione contenuta nell'ordinanza impugnata" non ricorrono le condizioni di cui all'art. 603 1^ comma cpp") - esprime del tutto correttamente quella che, in materia di istruzione probatoria, rappresenta la regola processuale base nel giudizio di appello, in sede penale. Pertanto, la decisione assunta dalla Corte di Appello di Lecce nel negare ingresso - in base ad un corretto esercizio del suo potere discrezionale - ai mezzi istruttori formulati dalla difesa dell'imputato ZU, non è censurabile in questa sede, di legittimità.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cpp, per inosservanza di norme penali e processuali e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità penale.
In particolare, la Corte avrebbe anzitutto errato, in diritto, nel trarre elementi a carico del ZU da quanto esposto in querela dalla MO: utilizzando quindi la querela per fini diversi da quelli consentiti.
L'eccezione è manifestamente infondata, posto che la frase che si legge in sentenza(pag. 8, terzultimo rigo)" vi è pieno riscontro alla querela della pc costituita..." va letta nel contesto della decisione, dove si fa espresso riferimento alla testimonianza della stessa ed alla sua costanza nel narrare l'evolversi dei fatti. Risulta quindi che la Corte ha avuto riguardo, nella formazione del proprio convincimento anche alle dichiarazioni - ritenute attendibili - della parte offesa, acquisite agli atti e non si è certo limitata, in violazione di quanto dispone l'art. 511 comma quarto cpp, a desumerne la versione dei fatti soltanto in base a quanto esposto in querela.
Ciò posto, occorre sottolineare che le critiche rivolte dal ricorrente alla sentenza di secondo grado si risolvono in una serie di censure in punto di fatto non consentite in sede di legittimità. Invero, il Giudice di appello ha esplicitamente indicato anche le altre fonti probatorie(carabinieri e agente della Polizia di Stato intervenuti, che ebbero a percepire le espressioni ingiuriose e a constatare i raschi sulle braccia della donna;
genitori della MO;
certificazioni mediche) ritenute rilevanti e, quindi, utilizzate per l'accertamento dei fatti reato contestati al ZU:
ponendone in risalto la molteplicità e la convergenza;
escludendo l'esistenza di contrasti anche di ordine temporale fra le dichiarazioni della parte offesa e quelle dei suoi genitori e, per altro verso, ribadendo la attendibilità della versione della parte offesa anche per quel che concerne la violenza privata denunciata, essendo risultato che la donna era stata rinchiusa nel locale bagno della casa coniugale, avendo il ZU non solo chiuso a chiave la porta di accesso al locale ma anche, dall'esterno, la finestra del bagno che affaccia sul balcone della cucina.
La Corte di merito ha, dunque, fornito una puntuale giustificazione del proprio convincimento, con motivazione che non evidenzia alcuna manifesta illogicità: sicché tale convincimento non può essere censurato in questa sede, sulla base della diversa interpretazione e valutazione che dei fatti dà il ricorrente, non essendo consentita nel giudizio di legittimità un nuovo esame delle risultanze processuali, quando esse siano state - come nella specie - adeguatamente e coerentemente prese in considerazione. Con un terzo motivo il ZU deduce difetto o manifesta illogicità della motivazione per la sproporzionata entità della pena inflitta, per il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e del beneficio della non menzione della condanna.
Anche in ordine alle critiche che alla sentenza impugnata si muovono con questo motivo in esame valgono le medesime considerazioni circa la manifesta infondatezza e la natura di censure in punto di fatto già espresse in sede di disamina del secondo motivo.
Invero, la Corte di merito ha ritenuto del tutto congrua la pena irrogata dal primo Giudice(pena base di mesi nove di reclusione per il più grave delitto di violenza privata diminuita di un terzo ex art. 62 bis CP e aumentata all'inflitto ai sensi dell'art. 81 cpv CP)
avuto riguardo alla gravità del reato di violenza privata e al periodo di tempo prolungato - ben due giorni, il 26 ed il 27 marzo del 1993 - in cui si è sviluppata la varia attività delittuosa del ZU.
Trattasi di valutazione di merito sinteticamente ma sufficientemente motivata, esente da vizi logici ed errori di diritto, risultando la Corte tarantina avere avuto sostanziale riguardo, pur senza espresso richiamo alla norma, ai criteri fissati dall'art. 133 CP - e in particolare alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere manifestata dall'imputato con il suo comportamento - ai quali deve adeguarsi il Giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Del resto, la pena base calcolata per il reato più grave è ben lontana dai massimi edittali, ed altrettanto contenuto appare l'aumento di mesi due per la continuazione atti delittuosi, sicché anche sotto questo profilo il giudizio di adeguatezza della stessa, espresso da Giudice di appello, si rivela esente dai vizi enunciati. Quanto, poi, alla esclusione della attenuante della "provocazione" di cui all'art. 62 n. 2 CP (per avere la donna, il 26 marzo, chiuso fuori di casa il ZU, da poco uscito - per posteggiare l'auto, si precisa nella sentenza pretorile - e rientrato mentre la moglie parlava, al telefono, con sua madre), il Giudice di secondo grado ha escluso che vi siano stati comportamenti della MO costituenti fatto ingiusto, dopo avere ricordato che la donna aveva chiuso la porta di casa con la catenella solo per poter telefonare ai propri genitori: operazione che il ZU, prima di uscire di casa le aveva invece impedito di fare.
L'esclusione di quello che rappresenta l'elemento c.d. oggettivo della provocazione(e cioè l'ingiustizia del fatto altrui)risulta dunque adeguatamente e logicamente motivato, sicché anche il conseguente mancato riconoscimento di tale attenuante rappresenta la corretta conseguenza, di ordine giuridico, che la Corte ha tratto da tali premesse in fatto.
Infine, neppure appare censurabile, sotto il profilo lamentato dal ricorrente, il diniego del beneficio di cui all'art. 175 CP. Al riguardo, è infatti da rilevare che avendo la Corte territoriale già evidenziato in sede di applicazione della pena la gravità dei fatti e la capacità a delinquere manifestata dall'imputato, non appare conseguentemente immotivato ne' illogico il diniego del beneficio, che la norma ricordata affida appunto alla discrezionalità del Giudice, da esercitarsi - come nella specie risulta essere avvenuto - nell'ambito delle circostanze indicate nell'art. 133 CP. Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono il ricorso dell'imputato ZU deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cpp, al pagamento delle spese del procedimento e della somma - che si reputa giusta - di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende;
nonché alla refusione delle spese di questo giudizio sostenute dalla parte civile MO NT: spese che vengono liquidate in complessive L. 4.580.000, di cui L. 80.000 per spese, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile IO ZU, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, sezione civile;
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato IO ZU che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende e delle spese in favore della parte civile, liquidate in complessive L.
4.580.000 di cui L. 80.000 per spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 7 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2000