Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2000, n. 9868
CASS
Sentenza 7 settembre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'impugnazione proposta ai soli effetti civili dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. è autonoma rispetto a quella del pubblico ministero, sicché non è pregiudicata dall'eventuale rinuncia al gravame della parte pubblica, la cui rilevanza giuridica è circoscritta esclusivamente agli effetti penali del provvedimento impugnato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado la quale, prendendo atto della dichiarazione di rinuncia al gravame effettuata dal procuratore generale, aveva ritenuto inammissibile anche l'impugnazione della parte civile).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2000, n. 9868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9868
    Data del deposito : 7 settembre 2000

    Testo completo