CASS
Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2023, n. 46818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46818 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OG FE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. di SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46818 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6/12/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto il reclamo proposto da FE OG avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 26/9/2022, che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal condannato, in ordine ai periodi di pena ivi indicati, corrispondenti complessivamente a due semestri: il primo, ricostruito, dal 12 al 15 gennaio 2010 e dal 30 maggio al 25 novembre 2020, il secondo dal 26 maggio al 25 novembre 2021. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che OG - ammesso alla detenzione domi- ciliare in luogo del differimento della pena per grave infermità fisica, consistente nella deficitaria funzionalità degli arti inferiori, tale da compromettere la possibilità di deambulazione e la stabilità ortostatica - in data 23/8/2021 era stato colto fuori dal comune di residenza, mentre era alla cassa di un bar dal quale si allontanava senza ausilio di stampelle, mettendosi alla guida di una moto di grossa cilindrata. Inoltre, OG aveva commesso dei reati nel corso del 2013, per i quali aveva riportato condanne comprese nel cumulo in esecuzione;
infine, il 18/8/2020 era stato diffidato dal Magistrato di sorveglianza per avere abusato della libertà di movimento accordatagli a fini lavorativi, in quanto risultava sconosciuto presso il cantiere ove aveva dichiarato di lavorare, e non aveva prodotto la documentazione fiscale relativa al rapporto professionale con l'ing. DA. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le critiche del condannato, pur avendo preso atto che nel novembre 2020 era stata rigettata la proposta di revoca della detenzione domiciliare. Ha tuttavia valorizzato l'episodio del 23/8/2021, che aveva dato luogo alla cessazione anticipata della misura domiciliare per il constatato miglioramento delle condizioni di salute di OG. 1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha poi stigmatizzato la condotta tenuta nel periodo in valutazione, tale da inficiare il requisito della regolarità comporta- mentale, essendo stato comunque OG rinvenuto al di fuori del comune di residenza. Da ciò ha tratto la conclusione dell'incapacità del condannato di trarre profitto dalle opportunità offerte dal trattamento di risociali2:zazione, parametro non limitato al rispetto delle prescrizioni imposte, ma vedente sull'esame del comportamento complessivo del soggetto in vista della positiva evoluzione della sua personalità. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Cristian Mongodi, deducendo i seguenti motivi di impugna- zione. 2 /5Y 2.1. Con il primo motivo si lamenta che l'impugnata ordinanza non abbia espresso alcuna valutazione sulla condotta tenuta dal OG nei periodi 12/1 - 15/1/2010 e 30/5/2020 - 25/11/2020, una volta escluse il rilievo dei reati commessi nel lontano 2013 e verificata la regolarità del rapporto professionale con l'ing. DA. Sul punto, dunque, vi è carenza di motivazione. 2.2. Quanto all'episodio del 23/8/2021, ridottosi al rilievo dell'uscita del OG dai confini del comune di residenza, ritiene il ricorrente che la modesta entità della singola vicenda non sia tale da compromettere l'evoluzione positiva della personalità del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 1.1. L'art. 54 ord. pen., comma 1, individua quale requisito per accordare la liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, cui ancorare la relativa valutazione, il "singolo" semestre di espiazione della pena detentiva, in quanto la finalità dell'istituto ricollega il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nell'adesione all'opera di rieducazione, senza invece richiedere il conseguimento dell'effetto rieducativo e il già compiuto reinserimento sociale del condannato (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355). Tale affermazione di principio trae forza dimostrativa dal disposto del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2, secondo il quale la partecipa- zione del condannato deve desumersi dall'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del beneficio, insieme al parametro temporale di riferimento, richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo ed alla specifica esecuzione cui esso attiene, dunque senza possibilità di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna. 1.2. Il prevalente indirizzo giurisprudenziale afferma che, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente, e persino in stato di libertà, possa esplicare refluenza negativa sulla valutazione del periodo trascorso in stato di detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, anche se in un momento nel quale si era trovato sottoposto a 3 custodia cautelare, oppure in libertà, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, Rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, Rv. 258743; Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, clep. 2023, Onorato, Rv. 285120). Inizialmente si postulava che la condotta trasgressiva dovesse essere successiva al semestre per il quale si chiedeva la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venisse realizzata in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere (Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; Sez. 1, n. 983 del 2211/2011, Palannara, Rv. 251677; Sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, Rv. 219479); diversamente, non avrebbe potuto sul piano logico, ancor prima che giuridico, esplicare alcuna valenza dimostrativa sul comportamento e sull'intento volitivo del condannato tenuto in condizioni di restrizione carceraria e, quindi, non avrebbe consentito di apprezzare la sua eventuale adesione o meno all'opera rieducativa successivamente sperimentata. Infatti, se potrebbe sostenersi che una trasgressione comportamentale influenzi negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l'assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore, non altrettanto può affermarsi se la condotta illecita o deviante sia tenuta prima dei semestri da considerare, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione vi sia stata. Con orientamento successivo, progressivamente affermatosi, si è conside- rata l'eventualità che il principio della valutazione frazionata per semestri della condotta del condannato ai fini della concessione del beneficio non escluda che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522). 2. Posti tali principi generali elaborati dall'esegesi di legittimità, nel caso di specie non emergono violazioni dei descritti criteri. Invero - a prescindere dai reati commessi ad aprile e a novembre 2013, obiettivamente troppo lontani dai semestri in valutazione, situati nel 2020 e nel 2021 - l'impugnata ordinanza ha valorizzato le trasgressioni accertate il 18/8/2020, consistenti nella violazione delle prescrizioni connesse all'autorizzazione lavorativa di cui godeva OG: per 4 tali addebiti, interveniva sospensione della detenzione domiciliare, con provvedi- mento dell'8/10/2020, ma il Tribunale di sorveglianza aveva poi ritenuto di non procedere alla revoca di detta misura alternativa. Inoltre, vi è l'episodio del 23/8/2021, la cui pretesa levità non è stata condivisa nell'impugnata ordinanza, valutazione negativa confermata dal rilievo che il Tribunale di sorveglianza aveva poi dichiarato cessata la misura concessa al condannato, con provvedimento del 12/10/2021, in cui si erano ritenuti superati i presupposti di detta misura alternativa, evidenziandosi condizioni di salute del OG non più incompatibili con la detenzione inframuraria. Orbene, pur prescindendo dall'allegazione difensiva della regolarità dei rapporti fiscali tra OG e l'ing. DA, che per la verità non è supportata da alcuna documentazione indirizzata a questa Corte, il dato che alla violazione delle prescrizioni lavorative non sia seguita la revoca della detenzione domiciliare - finalizzata a sopperire alle esigenze di salute del OG non può senz'altro spendersi onde avvalorare la neutralità di tale condotta trasgressiva ai fini delle valutazioni dirette al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, trattandosi di piani distinti e ben potendo l'indicata trasgressione riflettersi negativamente su tale ultimo piano. Invero, si osserva che le condotte trasgressive in esame si sono situate nei periodi antecedenti all'agosto 2020 e nell'agosto 2021, sicché coincidono cronologicamente con i semestri per i quali si è negata la liberazione anticipata, così da smentire quel vuoto motivazionale denunciato dal ricorrente. Ne consegue che l'esito negativo è stato legittimamente derivato dalla incapacità del OG di trarre profitto dai margini di libertà offertigli dalla misura alternativa e dalle opportunità di trattamento, in ciò correttamente individuato dal Tribunale di sorveglianza il parametro di valutazione per la concessione della libertà anticipata, che non si esaurisce soltanto nel controllo delle prescrizioni imposte, ma investe l'analisi del comportamento complessivo del soggetto nella prospettiva di individuare direttrici di evoluzione positiva della sua personalità. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 5 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 8 giugno 2023 Il Presidente
lette le conclusioni della Procuratrice generale, LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46818 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6/12/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha respinto il reclamo proposto da FE OG avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 26/9/2022, che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal condannato, in ordine ai periodi di pena ivi indicati, corrispondenti complessivamente a due semestri: il primo, ricostruito, dal 12 al 15 gennaio 2010 e dal 30 maggio al 25 novembre 2020, il secondo dal 26 maggio al 25 novembre 2021. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che OG - ammesso alla detenzione domi- ciliare in luogo del differimento della pena per grave infermità fisica, consistente nella deficitaria funzionalità degli arti inferiori, tale da compromettere la possibilità di deambulazione e la stabilità ortostatica - in data 23/8/2021 era stato colto fuori dal comune di residenza, mentre era alla cassa di un bar dal quale si allontanava senza ausilio di stampelle, mettendosi alla guida di una moto di grossa cilindrata. Inoltre, OG aveva commesso dei reati nel corso del 2013, per i quali aveva riportato condanne comprese nel cumulo in esecuzione;
infine, il 18/8/2020 era stato diffidato dal Magistrato di sorveglianza per avere abusato della libertà di movimento accordatagli a fini lavorativi, in quanto risultava sconosciuto presso il cantiere ove aveva dichiarato di lavorare, e non aveva prodotto la documentazione fiscale relativa al rapporto professionale con l'ing. DA. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le critiche del condannato, pur avendo preso atto che nel novembre 2020 era stata rigettata la proposta di revoca della detenzione domiciliare. Ha tuttavia valorizzato l'episodio del 23/8/2021, che aveva dato luogo alla cessazione anticipata della misura domiciliare per il constatato miglioramento delle condizioni di salute di OG. 1.3. Il Tribunale di sorveglianza ha poi stigmatizzato la condotta tenuta nel periodo in valutazione, tale da inficiare il requisito della regolarità comporta- mentale, essendo stato comunque OG rinvenuto al di fuori del comune di residenza. Da ciò ha tratto la conclusione dell'incapacità del condannato di trarre profitto dalle opportunità offerte dal trattamento di risociali2:zazione, parametro non limitato al rispetto delle prescrizioni imposte, ma vedente sull'esame del comportamento complessivo del soggetto in vista della positiva evoluzione della sua personalità. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Cristian Mongodi, deducendo i seguenti motivi di impugna- zione. 2 /5Y 2.1. Con il primo motivo si lamenta che l'impugnata ordinanza non abbia espresso alcuna valutazione sulla condotta tenuta dal OG nei periodi 12/1 - 15/1/2010 e 30/5/2020 - 25/11/2020, una volta escluse il rilievo dei reati commessi nel lontano 2013 e verificata la regolarità del rapporto professionale con l'ing. DA. Sul punto, dunque, vi è carenza di motivazione. 2.2. Quanto all'episodio del 23/8/2021, ridottosi al rilievo dell'uscita del OG dai confini del comune di residenza, ritiene il ricorrente che la modesta entità della singola vicenda non sia tale da compromettere l'evoluzione positiva della personalità del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 1.1. L'art. 54 ord. pen., comma 1, individua quale requisito per accordare la liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, cui ancorare la relativa valutazione, il "singolo" semestre di espiazione della pena detentiva, in quanto la finalità dell'istituto ricollega il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nell'adesione all'opera di rieducazione, senza invece richiedere il conseguimento dell'effetto rieducativo e il già compiuto reinserimento sociale del condannato (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355). Tale affermazione di principio trae forza dimostrativa dal disposto del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2, secondo il quale la partecipa- zione del condannato deve desumersi dall'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del beneficio, insieme al parametro temporale di riferimento, richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo ed alla specifica esecuzione cui esso attiene, dunque senza possibilità di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna. 1.2. Il prevalente indirizzo giurisprudenziale afferma che, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente, e persino in stato di libertà, possa esplicare refluenza negativa sulla valutazione del periodo trascorso in stato di detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, anche se in un momento nel quale si era trovato sottoposto a 3 custodia cautelare, oppure in libertà, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, Rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, Rv. 258743; Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, clep. 2023, Onorato, Rv. 285120). Inizialmente si postulava che la condotta trasgressiva dovesse essere successiva al semestre per il quale si chiedeva la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venisse realizzata in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere (Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; Sez. 1, n. 983 del 2211/2011, Palannara, Rv. 251677; Sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, Rv. 219479); diversamente, non avrebbe potuto sul piano logico, ancor prima che giuridico, esplicare alcuna valenza dimostrativa sul comportamento e sull'intento volitivo del condannato tenuto in condizioni di restrizione carceraria e, quindi, non avrebbe consentito di apprezzare la sua eventuale adesione o meno all'opera rieducativa successivamente sperimentata. Infatti, se potrebbe sostenersi che una trasgressione comportamentale influenzi negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l'assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore, non altrettanto può affermarsi se la condotta illecita o deviante sia tenuta prima dei semestri da considerare, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione vi sia stata. Con orientamento successivo, progressivamente affermatosi, si è conside- rata l'eventualità che il principio della valutazione frazionata per semestri della condotta del condannato ai fini della concessione del beneficio non escluda che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522). 2. Posti tali principi generali elaborati dall'esegesi di legittimità, nel caso di specie non emergono violazioni dei descritti criteri. Invero - a prescindere dai reati commessi ad aprile e a novembre 2013, obiettivamente troppo lontani dai semestri in valutazione, situati nel 2020 e nel 2021 - l'impugnata ordinanza ha valorizzato le trasgressioni accertate il 18/8/2020, consistenti nella violazione delle prescrizioni connesse all'autorizzazione lavorativa di cui godeva OG: per 4 tali addebiti, interveniva sospensione della detenzione domiciliare, con provvedi- mento dell'8/10/2020, ma il Tribunale di sorveglianza aveva poi ritenuto di non procedere alla revoca di detta misura alternativa. Inoltre, vi è l'episodio del 23/8/2021, la cui pretesa levità non è stata condivisa nell'impugnata ordinanza, valutazione negativa confermata dal rilievo che il Tribunale di sorveglianza aveva poi dichiarato cessata la misura concessa al condannato, con provvedimento del 12/10/2021, in cui si erano ritenuti superati i presupposti di detta misura alternativa, evidenziandosi condizioni di salute del OG non più incompatibili con la detenzione inframuraria. Orbene, pur prescindendo dall'allegazione difensiva della regolarità dei rapporti fiscali tra OG e l'ing. DA, che per la verità non è supportata da alcuna documentazione indirizzata a questa Corte, il dato che alla violazione delle prescrizioni lavorative non sia seguita la revoca della detenzione domiciliare - finalizzata a sopperire alle esigenze di salute del OG non può senz'altro spendersi onde avvalorare la neutralità di tale condotta trasgressiva ai fini delle valutazioni dirette al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, trattandosi di piani distinti e ben potendo l'indicata trasgressione riflettersi negativamente su tale ultimo piano. Invero, si osserva che le condotte trasgressive in esame si sono situate nei periodi antecedenti all'agosto 2020 e nell'agosto 2021, sicché coincidono cronologicamente con i semestri per i quali si è negata la liberazione anticipata, così da smentire quel vuoto motivazionale denunciato dal ricorrente. Ne consegue che l'esito negativo è stato legittimamente derivato dalla incapacità del OG di trarre profitto dai margini di libertà offertigli dalla misura alternativa e dalle opportunità di trattamento, in ciò correttamente individuato dal Tribunale di sorveglianza il parametro di valutazione per la concessione della libertà anticipata, che non si esaurisce soltanto nel controllo delle prescrizioni imposte, ma investe l'analisi del comportamento complessivo del soggetto nella prospettiva di individuare direttrici di evoluzione positiva della sua personalità. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 5 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 8 giugno 2023 Il Presidente