Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto.
Commentario • 1
- 1. Considerazioni per liberazione anticipata dai domiciliariDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 giugno 2023
2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il ricorso suesposto era ritenuto fondato. In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il condannato abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione, osservavano che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dal momento che, ai fini della concessione del beneficio, occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2016, n. 24449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24449 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
24 44 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ARTURO CORTESE Presidente - SENTENZA Dott. N. 71/2016 Rel. Consigliere - MARGHERITA CASSANO Dott. N. 12070/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO EP SANDRINI - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE EP N. IL 24/06/1981 avverso l'ordinanza n. 6494/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 12/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P. Convelli che ha chiesto il tto del corsozigetto سے Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto.
1.I1 12 novembre 2014 2010 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo interposto da SE BA avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Torino aveva respinto, con riferimento al periodo 24 agosto 2009-24 febbraio 2011, la liberazione anticipata. Il Tribunale osservava che, nel periodo esaminato, BA era incorso in due rilievi disciplinari, rispettivamente il 12 dicembre 2009 e il 7 ottobre 2010, e aveva riportato altrettante sanzioni, consistenti nella esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di otto giorni (nel primo caso) e di sette giorni (nel secondo caso). Concedeva, invece, il beneficio per il restante periodo (24 febbraio 2011-24 febbraio 2014).
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, BA, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa valutazione parcellizzata per semestri della condotta del detenuto, e vizio della motivazione in ordine alle ragioni poste a base della decisione di rigetto parziale della liberazione anticipata, attese le particolari condizioni di salute psichica di BA Con memoria difensiva depositata il 3q dicembre 2015 il difensore osserva che per i reati asseritamente commessi da BA il 7 ottobre 2010, era intervenuta sentenza assolutoria del giudice di pace di Cagliari in data 5 giugno 2014. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato.
1.La liberazione anticipata, istituto nuovo per la nostra tradizione giuridica, é stato inserito nell'ordinamento penitenziario con l'intento di sollecitare l'adesione e la partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento. A tal fine, viene promesso un modesto abbuono per ogni semestre di pena detentiva espiata, durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all'opera di rieducazione. Il concetto di partecipazione all'opera di rieducazione espresso dall'art. 54 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche ha un contenuto complesso, in quanto, da un سے lato, richiama comportamenti esteriori oggettivamente determinati e, dall'altro, evoca un'adesione psicologica al trattamento sintomatica di un coefficiente di risocializzazione. L'art. 103, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi e, cioè, all'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna”. La norma, così modificata dal regolamento di esecuzione del 2000, facendo riferimento ai "rapporti" del condannato e non più all'atteggiamento", come risultava nel regolamento di esecuzione del 1976, ha sostituito la valutazione di un dato soggettivo (quale appunto l'atteggiamento) con quella di dati oggettivi, comprensivi delle relazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, gli operatori, i familiari. La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012). La suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti. Tale interpretazione, oltre ad apparire conforme al dettato normativo, non pare configgere con i principi espressi da un'altra decisione di questa Corte che, con ricchezza di riferimenti costituzionali e giurisprudenziali, ha ricostruito la complessiva ratio sottesa al principio della c.d. semestralizzazione (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013).
2.Nel caso in esame il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha messo in luce, con riferimento al periodo 24 agosto 2009-24 febbraio 2011, l'assenza di un'effettiva partecipazione di BA all'opera di rieducazione, desumibile dai comportamenti serbati, rispettivamente, il 12 dicembre 2009 e il 7 ottobre 2010, indicativi, anche nella loro reiterazione, dell'assenza di un serio processo di risocializzazione in corso, di una contrapposizione agli operatori penitenziari e idonei a mettere in pericolo il clima di civile convivenza e di reciproco rispetto che deve connotare la vita carceraria. 2 سے 3.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti e su quelli successivi a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto (Sez. 1, 8 gennaio 2013, n. 5739). Anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali i comportamenti descritti potevano riverberarsi anche al di fuori dei semestri in cui erano stati posti in essere.
4.Inconferente, in tale prospettiva, appare la produzione documentale (sentenza del giudice di pace di Cagliari in data 16 giugno 2014) allegata alla memoria difensiva, atteso che la questione dell'intervenuta assoluzione di BA per i fatti del 7 ottobre 2010 non é stata tempestivamente dedotta con i motivi a sostegno del reclamo (Sez. U., n. 4683 del 25 febbraio 1998) e che la sentenza è stata prodotta in maniera parziale e priva di attestazione di conformità all'originale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.. Così deciso, in Roma, il 12 gennaio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Margherita Cassano Arturo Cortese میں DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GIU 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3