Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2016, n. 24449
CASS
Sentenza 12 gennaio 2016

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Massime1

In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto.

Commentario1

  • 1Considerazioni per liberazione anticipata dai domiciliari
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 giugno 2023

    2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il ricorso suesposto era ritenuto fondato. In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il condannato abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione, osservavano che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, dal momento che, ai fini della concessione del beneficio, occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2016, n. 24449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24449
Data del deposito : 12 gennaio 2016

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