Sentenza 7 marzo 2012
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione si riferisce, secondo i criteri indicati dall'art. 103 Reg. Es. (approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione al processo di reintegrazione sociale "in itinere". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il diniego della liberazione anticipata motivato sulla commissione da parte del condannato di un illecito disciplinare risalente al semestre successivo a quello oggetto della domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2012, n. 12746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12746 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/03/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 747
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 33483/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UM MA N. IL 08/03/1983;
avverso l'ordinanza n. 976/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO, del 12/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 12 gennaio 2011 il Tribunale di sorveglianza di Salerno rigettava il reclamo proposto da IE SI avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza, in data 10 giugno 2010, aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata relativa al periodo 27 marzo 2009-27 marzo 2010, osservando che il fatto per il quale era stata infitta la sanzione disciplinare, pur se commesso nel corso del semestre successivo al periodo di espiazione della pena cui si riferiva la domanda, si riverberava negativamente sul periodo precedente, denotando, pur se non connotato da particolare gravità, mancanza di partecipazione all'opera di rieducazione.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente IE, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, atteso che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di spiegare le ragioni per le quali un singolo episodio di rilevanza disciplinare, ritenuto dagli stessi giudici non particolarmente grave, possa riverberare i suoi effetti negativi sull'intero periodo oggetto della richiesta. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il concetto di partecipazione all'opera di rieducazione espresso dalla L. n. 354 del 1975, art. 54 e successive modifiche ha un contenuto complesso, in quanto, da un lato, richiama comportamenti esteriori oggettivamente determinati e, dall'altro, evoca un'adesione psicologica al trattamento sintomatica di un coefficiente di risocializzazione. L'art. 103 reg. esec., comma 2, ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi e, cioè, all'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". La norma, così modificata dal regolamento di esecuzione del 2000, facendo riferimento ai "rapporti" del condannato e non più all'atteggiamento", come risultava nel regolamento di esecuzione del 1976, ha sostituito la valutazione di un dato soggettivo (quale appunto l'atteggiamento) con quella di dati oggettivi, comprensivi delle relazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, gli operatori, i familiari.
La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere.
2. Tanto premesso, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato, da un lato, non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza richiamati e, dall'altro, è connotato da intrinseca contraddittorietà.
Con riguardo al primo profilo il Tribunale di sorveglianza ha omesso di illustrare le ragioni per le quali il fatto oggetto di sanzione disciplinare, commesso nel semestre successivo a quello cui si riferisce la domanda di liberazione anticipata, assume di per sè una tale valenza negativa da incidere con effetto retroattivo sull'intero periodo oggetto dell'istanza e da riverberarsi negativamente su di esso.
Sotto il secondo aspetto la Corte rileva che l'iter argomentativo sviluppa valutazioni fra loro logicamente incompatibili: infatti, per giustificare l'incidenza negativa sui semestri esaminati, afferma che il fatto è di "apprezzabile gravità" (cfr. riga 5), mentre poco dopo (cfr. righe 7-8) osserva che l'episodio "non è in sè particolarmente grave", ma si colora di aspetti assolutamente negativi alla luce della linea difensiva seguita dal detenuto, così attribuendo improprio rilievo esclusivo alle modalità di esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento, quello di discolparsi da un addebito.
Infine, per escludere l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere, non ha considerato l'impegno del condannato nelle attività trattamentali, bensì ha attribuito improprio rilievo a fattori personali antecedenti alla carcerazione (il basso livello di alfabetizzazione, lo stato à i tossicodipendenza) e alla problematicità del contesto familiare che può venire in rilievo ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione in carcere, ma non in vista del riconoscimento del beneficio invocato.
Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012