Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2012, n. 12746
CASS
Sentenza 7 marzo 2012

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Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione si riferisce, secondo i criteri indicati dall'art. 103 Reg. Es. (approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione al processo di reintegrazione sociale "in itinere". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il diniego della liberazione anticipata motivato sulla commissione da parte del condannato di un illecito disciplinare risalente al semestre successivo a quello oggetto della domanda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2012, n. 12746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12746
    Data del deposito : 7 marzo 2012

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