Sentenza 13 luglio 2012
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, nella ipotesi in cui questa sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso un reato in epoca successiva alla cessazione della custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2012, n. 10721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10721 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/07/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO LU P. - rel. Consigliere - N. 2219
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 50004/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO LU N. IL 21/02/1953;
avverso l'ordinanza n. 1350/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 09/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LU PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 9.11.2011 il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava il reclamo proposto da RO LU avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Padova in data 13.5.2011, con la quale era stato negato il beneficio della liberazione anticipata in relazione al semestre ricostruito con i seguenti periodi: dall'11.1.1995 al 17.6.1995 e dal 26.7.2010 al 17.8.2010.
Il primo periodo era stato sofferto in custodia cautelare per un delitto in materia di stupefacenti commesso l'11.1.1995, per il quale il OI era stato condannato dal GIP del Tribunale di Padova con sentenza in data 12.4.1995. Successivamente, nel febbraio 2000, il OI aveva ancora commesso un reato sempre inerente alla materia degli stupefacenti, dopo che la suddetta sentenza non solo era divenuta irrevocabile (il 28.5.1995), ma era stata anche posta in esecuzione.
Secondo il Tribunale di sorveglianza, la commissione di altro reato dopo circa cinque anni dalla carcerazione subita in custodia cautelare doveva essere considerata un sintomo rilevante della mancata partecipazione del OI all'opera di rieducazione, e quindi rappresentava un elemento ostativo alla concessione della liberazione anticipata.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente OI LU, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 54 O.P. e per motivazione illogica e/o solo apparente. Il Tribunale di sorveglianza non aveva considerato ne' che durante il periodo sofferto in detenzione cautelare il ricorrente non aveva subito alcun rilievo disciplinare ne' aveva considerato lo stato di tossicodipendenza, noto al Ser.T, di Padova sin dal 1994. Inoltre, la partecipazione all'opera di rieducazione richiesta per il condannato non può essere pretesa anche dal detenuto in attesa di giudizio, al quale è richiesto solo di tenere una regolare condotta, osservando le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria, secondo quanto previsto dall'art. 32 O.P.. Doveva, infine, essere considerato che il reato non era stato commesso durante l'esecuzione della pena e che la sua commissione era dipesa dallo stato di tossicodipendenza del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia si è attenuto ad un principio più volte affermato da questa Corte in tema di liberazione anticipata, secondo il quale, quando il beneficio sia richiesto in relazione a periodo di custodia cautelare costituisce condizione ostativa alla sua concessione il fatto che il richiedente, in epoca successiva alla concessione della custodia, abbia commesso un reato, essendo ciò indice di mancata, proficua partecipazione all'opera di rieducazione (V. Sez. 1 sentenza n. 853 del 16.2.1994, Rv. 197004). È stato anche precisato da questa Corte che in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione (V. Sez. 1 sentenza n. 1517 dell'8.3.1996, Rv. 204323). Non può essere accolta la tesi sostenuta nel ricorso secondo la quale non si potrebbe pretendere dal detenuto in attesa di giudizio la partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto dall'inizio dello stato di detenzione, anche in carcerazione preventiva, il detenuto deve tenere comportamenti indicativi di una sua adesione all'opera di rieducazione, se intende beneficiare della liberazione anticipata che ha come presupposto non solo la regolare condotta in carcere, ma anche una effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. La commissione del reato in ragione dello stato di tossicodipendenza non costituisce, di per sè, un elemento che riduce la gravità del reato, anche se a detto stato sono correlati speciali istituti dell'ordinamento giuridico finalizzati alla riabilitazione del tossicodipendente.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013