Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2013, n. 5877
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Sentenza 23 ottobre 2013

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In tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell'esecuzione della prima parte della pena e dell'evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell'impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2013, n. 5877
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5877
    Data del deposito : 23 ottobre 2013

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