Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell'esecuzione della prima parte della pena e dell'evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell'impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2013, n. 5877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5877 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 23/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3373
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 161/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE TT DI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 6142/2012 del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 20/11/2012;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale militare, DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da De IT DI avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede, in data 6 settembre 2012, di rigetto della liberazione anticipata con riguardo ai semestri di pena espiata per le condanne confluite nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso, il 3 settembre 2012, dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.
Dopo un'ampia premessa sulla misura della liberazione anticipata nella sua evoluzione legislativa e giurisprudenziale, anche a livello costituzionale, il Tribunale ha ritenuto corretta la negazione del beneficio.
Quanto agli otto semestri compresi nel periodo di esecuzione iniziato il 28 maggio 1994, in relazione alle pene subite con sentenze del 19 febbraio 1992 e del 24 giugno 1994, per cui il De IT era stato anche ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale conclusasi con esito positivo, giusta ordinanza del 30 ottobre 2002 dichiarativa dell'estinzione della pena, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che il De IT, a partire dalla primavera del 2004 e fino al marzo 2005, era ricaduto nella devianza, commettendo i gravissimi delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, per cui aveva subito condanna, restando pertanto vanificata la sua partecipazione all'opera di rieducazione nel periodo antecedente, da ritenersi solo apparente e mero espediente per ottenere i benefici penitenziari.
Quanto ai dieci semestri di pena espiata dal 3 maggio 2006 al 14 giugno 2011 con riguardo ai suddetti delitti in materia di sostanze stupefacenti, il De IT, già agli arresti domiciliari, era evaso il 14 giugno 2011 e rimasto latitante fino al 26 novembre 2011. La gravità di tale condotta, genericamente giustificata dal condannato col timore di dover rientrare in carcere, in conseguenza dell'acquisita definitività della condanna, e con l'allegazione di essersi nascosto, nei cinque mesi di latitanza, nella casa del proprio fratello, era tale, secondo il Tribunale, da imporre la negazione del beneficio per tutti i semestri antecedenti a quello in cui era stata commessa l'evasione, dovendo ritenersi la correttezza di comportamento osservato dal De IT meramente formale e non significativa di partecipazione all'opera di rieducazione. Quanto all'ultimo semestre espiato dal 26 novembre 2011 al 26 maggio 2012, esso era inficiato dal rinvenimento di un coltello rudimentale nella cella in cui era alloggiato il De IT con altri compagni e, per tale fatto, il ricorrente era stato sanzionato disciplinarmente con l'ammonizione, sicché, anche per quest'ultimo periodo, non vi era prova di partecipazione all'opera di rieducazione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il De IT tramite il difensore, avvocato Marco Cavaliere, il quale deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e b), la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato;
e l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento alla L. n. 354 del 1975, art. 54 e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 103.
Il Tribunale, dopo avere correttamente richiamato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche a livello costituzionale (sentenza Corte cost. n. 276 del 1990), del beneficio della liberazione anticipata, nel senso di stabilirne la valutazione frazionata per semestri, rispondente all'esigenza evidenziata anche dalla scienza criminologica di incentivare il positivo comportamento del detenuto, innanzitutto all'interno della struttura carceraria, come avallato anche dai canoni di valutazione della meritevolezza della misura enunciati nell'art. 103 del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, approvato con D.P.R. n. 230 del 2000, avrebbe contraddittoriamente attribuito valore dirimente per la negazione del beneficio ai reati in materia di stupefacenti commessi dal 2004 al 2005 successivamente alla pena scontata per altri titoli in otto semestri a partire dal 28 maggio 1994, e al reato di evasione del 14 giugno 2011, posto in essere nell'ambito di ulteriore e diversa esecuzione iniziata il 3 maggio 2006 e proseguita, senza soluzione di continuità, fino alla suddetta data di arbitrario allontanamento del De IT dalla comunità terapeutica in cui si trovava agli arresti domiciliari. Così operando il Tribunale avrebbe violato, nella loro formulazione letterale e nell'intenzione del legislatore ad esse sottese, le disposizioni in materia di liberazione anticipata, le quali, oltre ad esigere una valutazione del comportamento del condannato in espiazione della pena per singoli semestri (il beneficio - recita testualmente l'art. 54 o.p., comma 1, nel testo sostituito dalla L. n. 663 del 1986 - è concesso per ogni "singolo" semestre), premiano la sua partecipazione al trattamento rieducativo in itinere e non il conseguito risultato risocializzante, secondo i parametri oggettivi indicati nel D.P.R. n. 230 del 2000, art. 103, comma 2. Rileva, altresì, il ricorrente che l'art. 54 Ord. Pen., comma 3 prevede la revoca del beneficio già concesso, peraltro non più automatica dopo la sentenza della Corte cost. n. 186 del 1995, nel caso di delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione, ma non preclude la concessione del beneficio per il periodo precedente la commissione del reato.
L'interpretazione avallata dal Tribunale, inoltre, sarebbe foriera di palese disparità di trattamento e renderebbe irragionevole l'applicazione o meno del beneficio in esame, sulla base del dato puramente casuale del tempo in cui la relativa domanda è proposta:
e, invero, se l'istanza di liberazione anticipata è tempestivamente presentata alla scadenza del semestre da valutare e viene accolta, il beneficio non sarebbe suscettibile di revoca per delitto commesso successivamente all'esecuzione della pena cui si riferisce;
se, invece, la richiesta di liberazione anticipata è avanzata al termine dell'esecuzione, essa potrebbe essere negata, come avvenuto nel caso di specie, per la commissione di un delitto successivo.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 31 maggio 2013, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la compatibilità tra il principio di valutazione frazionata del beneficio per semestri e la rilevanza attribuita ad un comportamento negativo successivo, idoneo a riverberarsi sui semestri precedenti e ad escludere, quando si tratti di condotta particolarmente grave e allarmante, come verificatosi nel caso di specie, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso propone motivi di censura attinenti alla negazione della liberazione anticipata per diciotto dei diciannove semestri dedotti (otto semestri dal 28/05/2004 e dieci dal 3/05/2006 al 3/05/2011), sulla base della ritenuta contraddittoria disapplicazione del pur riconosciuto principio, da parte del Tribunale, di valutazione frazionata delle condizioni per la fruizione del beneficio, con la denunciata violazione altresì delle norme (L. n. 354 del 1975, art. 54 e D.P.R. n. 230 del 2000, art. 103) che disciplinano la misura in esame.
I motivi di ricorso non riguardano, invece, il rigetto della liberazione anticipata per l'ultimo semestre di pena scontata, dal 26 novembre 2011 al 26 maggio 2012, per il quale il Tribunale ha rigorosamente applicato il criterio della valutazione frazionata. Così delimitato l'ambito dell'impugnazione, osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Il dato legislativo, correttamente richiamato nell'ordinanza impugnata, è costituito dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, comma 1, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione di misure privative e limitative della libertà), abbreviata in Ord. Pen., così come sostituito dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che individua il referente temporale della valutazione giudiziale concernente l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel "singolo" semestre di pena scontata. In contrasto co primo orientamento di questa Corte di legittimità favorevole alla valutazione globale del periodo di detenzione espiata sull'assunto della finalità risocializzante della liberazione anticipata, da apprezzare nell'arco di tutta la detenzione in prossimità della scadenza della pena (Sez. 2, n. 6028 del 18/08/1988, dep. 19/08/1988, Maraschi, Rv. 179071), l'opposto approccio cosiddetto atomistico, teso a valorizzare il singolo semestre di detenzione, ha ricevuto un definitivo avallo dalla Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 267 del 1990, richiamata anche nell'ordinanza impugnata, con la quale è stato affermato il principio per cui, anche quando viene effettuato nel periodo terminale della detenzione, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, deponendo in tal senso il dettato normativo e la ratio dell'istituto, in cui è fondamentale la sollecitazione delle energie volitive del condannato alla non remota prospettiva di un premio da conseguire.
Il concreto atteggiarsi della valutazione atomistica non ha assunto, peraltro, una connotazione uniforme in ambito giurisprudenziale. Al principio secondo cui ogni singolo semestre di detenzione postula un apprezzamento della partecipazione all'opera della rieducazione indefettibilmente circoscritto a quel determinato frangente temporale, senza che tale valutazione possa essere in qualche modo condizionata da quanto accaduto nei periodi di detenzione precedenti o successivi (Sez. 1, n. 5473 del 15/12/1993, dep. 29/03/1994, De Martini, Rv. 197122; Sez. 1, n. 1143 del 12/03/1992, dep. 05/05/1992, Lentini, Rv. 190207), si contrappone il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, proprio in virtù dell'oggetto del giudizio sotteso alla concessione della liberazione anticipata relativo alla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, deve ammettersi che la valutazione del singolo semestre possa riverberare i suoi effetti negativi sui frangenti temporali contigui, soprattutto laddove le condotte poste in essere, per la loro particolare gravità, siano sintomatiche della mancata effettiva condivisione dei canoni del percorso trattamentale (Sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, dep. 19/07/2001, Carbonaro, Rv. 219479; Sez. 1, n. 2819 del 14/06/1993, dep. 05/10/1993, Pennelli, Rv. 195285; Sez. 1, n. 1537 del 06/04/1994, dep. 15/06/1994, Bezaccia, Rv. 198136; Sez. 1, n. 51 del 11/01/1995, dep. 29/03/1995, Bianchi, Rv. 200582; Sez. 1, n. 5010 del 13/10/1995, dep. 09/11/1995, Bigari, Rv. 202679; Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677). Un significativa inversione di tendenza è segnata da una recente pronuncia di questa Corte, secondo la quale, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione si riferisce, secondo i criteri indicati dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 7/03/2012, dep. 4/04/2012, Rumieri, Rv. 252355).
2. Ritiene la Corte che il canone interpretativo da ultimo citato sia quello più rispondente alla lettura testuale e logico-sistematica delle disposizioni che disciplinano la liberazione anticipata nel loro articolato complesso.
La misura in esame è stata definita come un congegno di riduzione obbligatoria della pena, in presenza dell'accertata sussistenza dei presupposti di legge (alle parole "può essere concessa" che si leggevano nel comma 1 dell'art. 54, come formulato dalla L. n. 354 del 1975, è subentrata la dizione "è concessa" di cui al vigente testo del medesimo articolo introdotto con la L. n. 663 del 1986, art. 18), la cui atipicità si riverbera nella poliedricità di funzioni alle quali essa assolve, in considerazione di una premialità che se, da un lato, incentiva l'interessato a partecipare al percorso rieducativo, fungendo in tal modo anche da rilevante strumento per il governo disciplinare degli istituti di pena, opera per altro verso da fattore propulsivo della progressione del trattamento rieducativo agevolando l'accesso da parte dell'interessato ad ulteriori e diversi benefici penitenziari (l'art. 54, comma 4 considera, infatti, come pena scontata la parte di essa detratta per liberazione anticipata a norma del comma primo del medesimo articolo, agli effetti del computo della pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici del permesso premio, della semilibertà e della liberazione condizionale). Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 276 del 1990, che costituisce un riferimento giurisprudenziale di massima autorevolezza nella ricognizione dell'istituto di interesse, la liberazione anticipata è stata inserita nell'ordinamento penitenziario con l'intento di sollecitare l'adesione e la partecipazione all'azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento. A tal fine è previsto un abbuono (nel testo originario dell'art. 54 o.p., comma 1, di giorni venti, elevato a quarantacinque dalla modifica del medesimo articolo di cui alla L. n. 663 del 1986, art. 18) per ogni semestre di pena espiata, durante il quale il detenuto abbia dato prova di voler concretamente partecipare all'opera di rieducazione.
La semestralità del beneficio non si limita ad indicare il parametro di calcolo per effettuare la riduzione di pena, ma al contrario sostanzia il punto di forza dello strumento rieducativo che si ricollega, secondo il giudice delle leggi, alle esperienze e agli insegnamenti della terapia criminologica. Esso costituisce uno strumento di grande valore psicologico che, contrastando la normale insofferenza del condannato a sopportare sacrifici e fatiche nella prospettiva di un bene futuro che si presenta lontano, come la semilibertà e la liberazione condizionale, sollecita l'impegno delle sue energie volitive nella diversa prospettiva di un bene da cogliere in breve lasso di tempo, purché in quel lasso temporale egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa.
Se si dovesse riservare ad un giudizio lontano, finale e globale, l'effettiva valutazione della partecipazione semestrale del condannato all'azione rieducativa, da una parte ogni incentivo psicologico resterebbe frustrato a causa dell'incertezza che il futuro riserverebbe agli sforzi adesivi degli interessati, e, dall'altra, resterebbero maggiormente penalizzati coloro che fin dall'inizio avevano messo a disposizione la loro buona volontà di aderire al trattamento rieducativo, a causa della possibilità che una cattiva prova finale, per qualsiasi motivo verificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per semestre (cosi sempre il giudice delle leggi nella sentenza n. 276 del 1990). Coerentemente, quindi, alla finalità dell'istituto e al dettato normativo, la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non va fatta con giudizio finale complessivo bensì frazionatamente, avendo riguardo ai singoli semestri di pena espiata, senza che la negativa valutazione di uno o più di essi possa comportare la decadenza dal diritto di vedere riconosciuto il beneficio per quello o quelli nei quali le condizioni di legge si siano verificate.
3. Un altro aspetto merita una precisazione certamente rilevante nel caso di specie.
Fermo il parametro temporale di riferimento che deve essere semestrale, l'oggetto della valutazione, in tema di concessione della liberazione anticipata, è la partecipazione all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale del condannato, che costituiscono la finalità cui tende l'istituto premiale e non la condizione cui il beneficio è subordinato.
In proposito, è illuminante il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2, (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), secondo cui la partecipazione del condannato è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna. Anche i canoni da seguire nel riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, così come il parametro temporale di riferimento, si muovono dunque nell'ambito di un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità dunque di una valutazione ad essi esterna e riferita ad altri titoli di condanna.
Un riscontro significativo di tale assunto si ricava dalla disciplina della revoca della liberazione anticipata già concessa, prevista dall'art. 54 o.p., comma 3, nella lettura discendente dalla sentenza della Corte cost. n. 186 del 1995, che prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del medesimo beneficio.
Preme qui sottolineare che la revoca non obbligatoria, secondo la lezione costituzionale della norma, suppone comunque che il delitto non colposo sia stato commesso nel corso dell'esecuzione cui attiene la liberazione anticipata già concessa e non è, di per sè, ostativa alla valutazione e all'eventuale riconoscimento della misura premiale che non sia stata già precedentemente concessa, ciò che conferma la stretta inerenza della liberazione anticipata alla specifica esecuzione in corso e l'autonomia dei criteri che presiedono al suo riconoscimento, inteso a premiare lo sforzo che il condannato, di semestre in semestre, compie per adeguarsi all'opera diuturna dell'Istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al reinserimento sociale, e non già il conseguimento di tale obiettivo.
4. L'ordinanza impugnata non fa retta applicazione delle norme suindicate sia nella valutazione degli otto semestri di pena espiata dal De IT, nel corso dei quattro anni e venti giorni della prima esecuzione, iniziata il 28/05/1994 in carcere e proseguita agli arresti domiciliari e in affidamento in prova al servizio sociale con riconosciuto esito positivo della prova, giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 30/10/2002 che dichiarò l'estinzione della pena;
sia nella valutazione dei dieci semestri della seconda esecuzione, protrattasi dal 3/05/2006 al 14/06/2011, con riguardo a diverso titolo di condanna.
Essa, inoltre, è intrinsecamente contraddittoria poiché, dopo aver sottolineato la semestralità del beneficio come parametro temporale e sostanziale di valutazione, giustifica il diniego del beneficio per il "fallimento totale del percorso rieducativo" tenendo conto della successiva commissione dei gravi reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, a partire dalla primavera del 2004 al marzo
2005 e, quindi, non "subito dopo", come indicato nel provvedimento impugnato, ma a distanza di circa sei anni dalla fine della prima esecuzione di anni quattro e giorni venti iniziata il 28/05/1994; e, ancora, fonda esclusivamente sull'evasione del condannato dagli arresti domiciliari in comunità terapeutica, il 14 giugno 2011, con conseguente latitanza cessata il 26 novembre 2011, il rigetto del beneficio per tutti e dieci i semestri di precedente ininterrotta detenzione, dal 3 maggio 2006 al 3 maggio 2011; in entrambi i casi senza prendere in considerazione il comportamento del De IT all'interno di ciascuno dei diciotto semestri di detenzione, come imposto dall'art. 54 o.p., comma 1, secondo i parametri indicati dal D.P.R. n. 230 del 2000, art. 103 cit., sia pure al fine di comparare tale comportamento con il delitto di evasione commesso dal condannato nel corso della seconda esecuzione.
In altri termini la sola recidiva risulta causa giustificatrice, secondo il Tribunale, della reiezione della liberazione anticipata con riguardo alla pena espiata in otto semestri per diverso titolo, e l'evasione dagli arresti domiciliari è causa sufficiente per vanificare dieci semestri di presofferto per i reati in materia di stupefacenti, senza specifico esame dell'eventuale impegno concretamente dimostrato dal De IT nel corso di ciascuno dei predetti semestri per partecipare al trattamento rieducativo ovvero per rispettare gli impegni e le prescrizioni assunti nell'adesione al programma terapeutico.
E, in proposito, è significativo che l'ordinanza impugnata, oltre a menzionare la recidiva e l'evasione del De IT dalla comunità terapeutica, non operi alcun riferimento alle relazioni di sintesi e comportamentali degli operatori penitenziari e a quelle degli organi di polizia e dei tecnici dell'esecuzione esterna con riguardo ai semestri di detenzione sofferti dal ricorrente, rispettivamente, in carcere, agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare, e in affidamento in prova;
ne' alla relazione del responsabile della comunità terapeutica in cui il De IT rimase agli arresti domiciliari fino all'evasione del 14 giugno 2011.
L'effetto aberrante della valutazione finale e globale, operata nell'ordinanza impugnata, emerge dalla considerazione che se il De IT si fosse attivato precedentemente per ottenere un provvedimento formale di liberazione anticipata, semestre per semestre, la successiva commissione di delitti, esterni alla prima esecuzione, non avrebbe potuto determinare la revoca del beneficio;
e la commissione dell'evasione, con riguardo alla seconda esecuzione e nel corso di essa, avrebbe giustificato la revoca della liberazione anticipata già concessa solo se la condotta, in relazione alla condanna subita per l'evasione, fosse apparsa incompatibile con il mantenimento del beneficio. Ed è evidente che tale discrepanza, specialmente con riguardo alla negazione del beneficio solo per la commissione di reati successivamente all'esaurimento dell'esecuzione di un precedente titolo cui si riferisce il beneficio richiesto, si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost. e sarebbe incompatibile con l'intento del legislatore di incentivare una condotta partecipativa nella prospettiva della finalità rieducativa di cui all'ultimo inciso dell'art. 27 Cost., comma 3. 5. Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente ai primi due periodi in valutazione, di cui sopra, e gli atti trasmessi per nuovo esame allo stesso Tribunale di sorveglianza di Roma che si uniformerà alla presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai primi due periodi di detenzione, oggetto di valutazione, e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014