Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2015, n. 3358
CASS
Sentenza 13 gennaio 2015

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Massime1

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata.

Commentario1

  • 1Alcune precisazioni da parte della Cassazione sulla liberazione anticipata
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 novembre 2019

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: L. n. 354 del 1975, art. 54) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che a sua volta aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal medesimo. Il Tribunale, in particolare, aveva osservato che la valutazione negativa dei frammenti di pena espiati dall'istante dal 12/10/2008 al 20/7/2016 – esclusi quelli già valutati con altri provvedimenti, per i quali era stata invece dichiarata l'inammissibilità dell'istanza – trovava fondamento nella non buona …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2015, n. 3358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3358
Data del deposito : 13 gennaio 2015

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