Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata.
Commentario • 1
- 1. Alcune precisazioni da parte della Cassazione sulla liberazione anticipataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 novembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: L. n. 354 del 1975, art. 54) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che a sua volta aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal medesimo. Il Tribunale, in particolare, aveva osservato che la valutazione negativa dei frammenti di pena espiati dall'istante dal 12/10/2008 al 20/7/2016 – esclusi quelli già valutati con altri provvedimenti, per i quali era stata invece dichiarata l'inammissibilità dell'istanza – trovava fondamento nella non buona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2015, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/01/2015
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 83
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 25642/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA ST N. IL 06/02/1990;
avverso l'ordinanza n. 153/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI, del 20/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG Dott. PINELLI Mario che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 20 marzo 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava il reclamo, proposto dal detenuto RA CR, avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cagliari del 30 dicembre 2013, che aveva respinto la sua richiesta di ammissione alla liberazione anticipata in quanto nel periodo antecedente al semestre, indicato dall'istante, egli non aveva tenuto un comportamento corretto, ma si era reso responsabile della violazione della disciplina sugli stupefacenti e di evasione, sicché la valutazione dei requisiti prescritti per poter accedere al beneficio doveva essere necessariamente unitaria.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, il quale ha lamentato inosservanza e/o erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 69 bis e mancanza, e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della domanda, frutto di illogica considerazione del caso.
In particolare, secondo il ricorrente, non era stato valutato il corretto comportamento tenuto durante la detenzione in ambiente intramurario a far data dal 10 maggio 2013, tanto da aver beneficiato di un permesso premio di tre giorni, goduto con esito positivo ed era erroneo ritenere che due fossero i titoli di reato in esecuzione, dal momento che egli aveva dapprima subito la sottoposizione a custodia cautelare in carcere nel periodo tra il 18 febbraio 2013 ed il 10 maggio 2013 nell'ambito di un procedimento non ancora definito con sentenza di condanna passata in giudicato, quindi aveva iniziato l'esecuzione di pena detentiva definitiva.
3. Con requisitoria scritta del 6/8/2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Pinelli Mario, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per la sua manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1. Giova premettere che la richiesta di accesso all'istituto della liberazione anticipata era stata formulata dal RA quanto al periodo di espiazione di pena detentiva compreso tra il 10 maggio 2013 ed il 10 novembre 2013. Il Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto che lo stesso era stato ristretto in carcere e poi sottoposto agli arresti domiciliari sin dal 18 febbraio 2013 in esecuzione di titolo cautelare, cui era seguita l'espiazione di pena inflitta per condanna irrevocabile, aveva respinto la domanda sulla base della constatazione dell'assenza di regolare condotta, avendo egli in data 10 maggio 2013, nel periodo di sottoposizione a misura coercitiva domiciliare, commesso reati per i quali è stato condannato alla pena detentiva di anno uno e mesi tre di reclusione.
1.2 Il Tribunale, investito del reclamo proposto dall'interessato, l'ha respinto con motivazione che risulta incongrua e giuridicamente errata, limitata all'osservazione, secondo la quale "fra i titoli, sia pure diversi, da cui è decorso l'intero periodo di carcerazione non vi è 1) stata soluzione di continuità, sicché la valutazione (cioè quella relativa alla partecipazione al percorso di rieducazione) non poteva che essere unitaria". In tal modo ha confermato la necessità di una considerazione unitaria del periodo nel quale il RA era stato dapprima sottoposto a misura cautelare e poi a restrizione carceraria per l'assenza di soluzioni di continuità tra l'esecuzione dei due diversi titoli detentivi e ha valorizzato la commissione dei due reati per i quali egli ha riportato condanna irrevocabile come sintomatici della condotta irregolare e gravemente deviante.
1.3 Non ha però considerato che tali violazioni risultano antecedenti al periodo di espiazione della pena detentiva in carcere e quindi costituiscono un dato fattuale non pertinente all'analisi da condurre per verificare i presupposti di ammissione al beneficio richiesto.
2. È noto che la disposizione di cui all'art. 54 ord. pen., comma 1, individua quale requisito per accordare la liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il "singolo" semestre di espiazione della pena detentiva. Secondo quanto ben evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990), e da quella di legittimità, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, perché tanto preteso dalla norma di legge e dalla finalità dell'istituto, che ricollega il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nell'adesione all'opera di rieducazione, senza invece richiedere il conseguimento dell'effetto rieducativo e il già compiuto reinserimento sociale del condannato, che costituiscono soltanto la finalità cui tende l'istituto premiale.
2.1 Tale affermazione di principio trae forza dimostrativa dal disposto del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 103, comma 2, secondo il quale la partecipazione del condannato deve desumersi dall'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento del beneficio, del pari al parametro temporale di riferimento, richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo ed alla specifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità dunque di una disamina esterna e riferita ad altri titoli di condanna.
2.2 Il prevalente indirizzo giurisprudenziale afferma poi che, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente in modo frazionato con riferimento a ciascun semestre di pena espiata cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in un periodo differente e persino in stato di libertà possa esplicare refluenza negativa sulla valutazione del periodo trascorso in stato di detenzione. Infatti, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati, anche se in un momento nel quale si era trovato sottoposto a custodia cautelare, oppure in libertà, la sua ricaduta nel crimine può essere valorizzata quale elemento rivelatore che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (Cass. sez. 1^, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv. 255430; sez. 1^, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, rv. 258743; sez. 1^, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv. 254550; sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, rv. 256694).
2.3 È però richiesto che la reiterazione della condotta criminosa sia successiva al semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata e non antecedente, oppure che venga posta in essere in un semestre antecedente e contiguo, ma in costanza di espiazione di pena in carcere (Cass. sez. 1^, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv. 254550; sez. 1^, n. 983 del 22/11/2011, Palamara, rv. 251677; sez. 1^, n. 29352 del 21/06/2001, Carbonaro, rv. 219479) diversamente, non può sul piano logico, prima ancora che giuridico, esplicare alcuna refluenza dimostrativa sul comportamento e sull'atteggiamento volitivo del condannato tenuto in condizioni di restrizione carceraria e quindi non consente di apprezzare la sua eventuale adesione o meno all'epoca rieducativa successivamente sperimentata. Infatti, se può sostenersi che una trasgressione comportamentale influenzi negativamente la valutazione sul comportamento dei semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, dimostrando nei fatti l'assenza di reale adesione partecipativa da parte del suo autore, non altrettanto può affermarsi se la condotta illecita o deviante sia tenuta prima dei semestri da considerare, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione vi sia stata.
3. Nel caso in esame è significativo che l'ordinanza impugnata abbia valorizzato quale unico elemento negativo la sola commissione di reati, per i quali è avvenuta la successiva esecuzione senza operare alcun riferimento alle relazioni di sintesi e comportamentali degli operatori penitenziari e a quelle degli organi di polizia e dei tecnici dell'esecuzione esterna con riguardo al semestre di detenzione sofferto dal ricorrente
Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata e gli atti trasmessi per nuovo esame allo stesso Tribunale di sorveglianza di Cagliari che si uniformerà ai superiori principi e rilievi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015