Sentenza 8 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, mentre è corretto affermare che una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto, non è logico proiettare gli effetti della medesima trasgressione sui semestri successivi, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione vi sia stata.
Commentario • 1
- 1. Alcune precisazioni da parte della Cassazione sulla liberazione anticipataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 novembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: L. n. 354 del 1975, art. 54) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che a sua volta aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal medesimo. Il Tribunale, in particolare, aveva osservato che la valutazione negativa dei frammenti di pena espiati dall'istante dal 12/10/2008 al 20/7/2016 – esclusi quelli già valutati con altri provvedimenti, per i quali era stata invece dichiarata l'inammissibilità dell'istanza – trovava fondamento nella non buona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2013, n. 5739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5739 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/01/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - N. 21
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 22854/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO MI N. IL 14/05/1978;
avverso l'ordinanza n. 729/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 18/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. LETTIERI Nicola, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 18 aprile 2012 e depositata il 20 aprile 2012, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara, 15 dicembre 2011, di rigetto della richiesta di liberazione anticipata (per il semestre 25 marzo - 25 settembre 2011), presentata dal condannato reclamante OL AI Codrut, motivando: costui ha commesso il 10 giugno 2010 infrazione disciplinare (sanzionata colla esclusione dalle attività ricreative e sportive per cinque giorni), per aver detenuto e occultato nella cella strumenti di tatuaggio, medicinali e derrate in gran copia;
ne' giova al condannato la parziale assunzione di responsabilità da parte del compagno di cella (circa il possesso degli strumenti); invero OL ha fornito una versione incredibile, sostenendo di ignorare l'esistenza degli ingenti quantitativi di generi alimentari, accumulati nello spazio di pochi metri quadrati;
invero l'atteggiamento del reclamante (e del compagno) disvela la intenzione di praticare favori e servizi dietro corrispettivo .. di generi alimentari;
e, pertanto, la carenza della partecipazione all'opera di rieducazione.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Mencobello, mediante atto recante la data del 23 maggio 2012, col quale denuncia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 54 Ordinamento penitenziario. Il difensore deduca il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio sulla base della considerazione dell'episodio disciplinare di circa un anno prima rispetto al semestre di riferimento;
ha negativamente valutato il ritenuto comportamento omertoso"; la partecipazione all'opera di rieducazione non implica la delazione, nè è compromessa dalla disponibilità di generi alimentari in eccesso;
il Collegio non ha tenuto conto che dopo 10 giugno 2010 e fino al 25 settembre 2011 la condotta intramuraria del ricorrente è stata irreprensibile, dimostrando la partecipazione all'opera di rieducazione.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data dell'11 luglio 2012, obietta: non è ammissibile la sollecitazione del ricorrente a rimettere in discussione la sua responsabilità per la infrazione disciplinare;
è indifferente che la condotta relativa cada in un periodo antecedente al semestre sotto osservazione.
4. - Il ricorso merita, nei termini che seguono, accoglimento. Proprio in termini, quei la Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritta .secondo il quale, in tema di liberazione anticipata (mentre è corretto affermare che una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto), non è logico proiettare gli effetti della medesima trasgressione sui semestri successivi ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione vi via stata (Sez. 1, n. 7152 del 19/12/1997 dep. 17/02/1998, Chianchino, Rv. 209581, e Sez. 1, n. 102 del 07/12/2001 - dep. 04/01/2002, Di Stasi, Rv. 220484). Epperò, nella specie, nessuna rilevanza negativa deve essere attribuita, ai fini della liberazione anticipata in relazione al semestre in questione dell'anno 2011, alla infrazione disciplinare commessa l'anno precedente dal condannato.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Torino, il quale si uniformerà al principio di diritto richiamato che questa Corte suprema di cassazione enuncia ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013