Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2013, n. 5739
CASS
Sentenza 8 gennaio 2013

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Massime1

In tema di liberazione anticipata, mentre è corretto affermare che una trasgressione comportamentale può ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto, non è logico proiettare gli effetti della medesima trasgressione sui semestri successivi, ben potendo verificarsi che, dopo l'episodio negativo, la partecipazione vi sia stata.

Commentario1

  • 1Alcune precisazioni da parte della Cassazione sulla liberazione anticipata
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 novembre 2019

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: L. n. 354 del 1975, art. 54) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che a sua volta aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal medesimo. Il Tribunale, in particolare, aveva osservato che la valutazione negativa dei frammenti di pena espiati dall'istante dal 12/10/2008 al 20/7/2016 – esclusi quelli già valutati con altri provvedimenti, per i quali era stata invece dichiarata l'inammissibilità dell'istanza – trovava fondamento nella non buona …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2013, n. 5739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5739
Data del deposito : 8 gennaio 2013

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