Sentenza 21 giugno 2001
Massime • 2
Ai fini della concessione del beneficio della liberazione condizionale anticipata, non è sufficiente la regolare condotta del detenuto nell'istituto di detenzione ma occorre la prova di una fattiva e convinta adesione del medesimo all'opera di rieducazione, desumibile - alla stregua dei criteri indicati nell'art. 94, comma 2, del regolamento penitenziario di cui al d. P. R. 29 aprile 1976, n. 431 - da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati.
In tema di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, l'obbligo di valutazione frazionata, per semestri, della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non esclude che il giudice possa tener conto, nel compiere tale valutazione, anche di episodi appartenenti a semestri contigui (Fattispecie in cui la partecipazione del detenuto a una manifestazione di violenza di gruppo era stata valutata come fatto sintomatico negativo con riferimento al semestre antecedente il suo accadimento).
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- 1. Art. 54https://www.filodiritto.com/
- 2. Alcune precisazioni da parte della Cassazione sulla liberazione anticipataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 novembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: L. n. 354 del 1975, art. 54) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Catania aveva rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa che a sua volta aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata dal medesimo. Il Tribunale, in particolare, aveva osservato che la valutazione negativa dei frammenti di pena espiati dall'istante dal 12/10/2008 al 20/7/2016 – esclusi quelli già valutati con altri provvedimenti, per i quali era stata invece dichiarata l'inammissibilità dell'istanza – trovava fondamento nella non buona …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2001, n. 29352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29352 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento