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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 129/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9TCR1I00016-2025 REC.CREDITO.IMP 2016
- ATTO RECUPERO n. T9TCR1I00016-2025 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. T9TCR1I00016-2025 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente : Per quanto sopra esposto e ritenuto si chiede che codesta Corte di Giustizia voglia:
1. dichiarare la nullità/illegittimità dell'atto di recupero per decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che formalmente si eccepisce, per quanto sub V) in relazione al credito utilizzato negli anni
2016, 2017 e 2018;
2. dichiarare la nullità/illegittimità dell'atto di recupero per carenza di motivazione, per quanto sub II);
3. dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto di recupero, per quanto sub I), annullandolo;
4. in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto di irrogazione delle sanzioni per quanto sub III) e IV), disapplicando le sanzioni ex art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992;
5. in via ulteriormente subordinata, rideterminare, per quanto sub VI), la sanzione irrogata nella misura del
25% del credito ritenuto indebitamente compensato (ovvero, al massimo del 30%);
6. spese ed onorari di causa rifusi.
Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 & C. S.a.s. ha tempestivamente impugnato l'atto di recupero di cui in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Mantova ha recuperato il credito che reputava indebitamente utilizzato in compensazione negli anni di imposta anni 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 1, co. 421, della l. n.311 del 30 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 27, commi da 16 a 20 del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive modificazioni in quanto le attività di ricerca e sviluppo svolte negli anni negli anni 2015, 2016 e 2017 non rientravano tra quelle agevolabili per carenza dei presupposti di legge.
La parte ricorrente, dopo aver illustrato la tipologia della sua attività ed affermato che i progetti sviluppati erano innovativi e prototipabili, ha eccepito:
violazione dell'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 e dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dal D.Lgs.
12.02.2024 n. 13, anche in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., illegittimità ed infondatezza nel merito della pretesa erariale;
violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, carenza di motivazione e mancata indicazione degli elementi probatori;
violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. 212/2000, dell'art. 6 del D.Lgs.
472/1997, illegittimità della pretesa per sanzioni ed interessi, necessaria disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 ; violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024, e dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, anche in relazione al principio di proporzionalità, illegittimità dell'atto irrogativo della sanzione;
violazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs n. 471 del 1997, dell'art. 38 bis, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.
600/1973 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, decadenza dal potere di accertamento;
violazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs n. 471 del 1997 (nella versione antecedente le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024), illegittimità delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova ha replicato alle contestazioni della società e, nel merito, ha ribadito la legittimità del proprio operato richiamando la motivazione dell'atto impugnato e concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto è incontestato che l'azienda sia specializzata nella progettazione e realizzazione di supporti in plastica e gomma per abrasivi e spazzole utilizzati nelle lavorazioni lapidee.
E' altresì incontestato che i crediti compensati, siano stati documentati in relazione al quantum e che attengono ai progetti la cui descrizione lo stesso Ufficio trae dalle relazioni tecniche trasmesse dalla società
e precisamente :
1. anno 2015: sviluppo e sperimentazione di nuovi supporti in gomma per la lavorazione della ceramica e nuovi utensili impiegati nelle lavorazioni lapidee (spazzole per l'antichizzazione delle superfici e platorellli con gomma sovrastampata su supporto in plastica);
2. anno 2016: ideazione e creazione di nuovi prodotti impiegati nel settore delle lavorazioni lapidee, quali: basette orientabili per robot, mandrino conico per macchine CNC e basette universali in plastica per gli utensili;
3. anno 2017: ideazione e progettazione di una innovativa macchina automatica per l'incollaggio della gomma su basette in plastica e sviluppo di un nuovo sistema integrato di finitura per mandrini conici e cilindrici ingrado di effettuare, con una sola configurazione strutturale, le operazioni di tornitura e rettifica.
L'emissione dell'atto di recupero è stato preceduto da una attività istruttoria eseguita sulla documentazione anche tecnica prodotta dalla società in esito al questionario trasmessogli dall'Agenzia delle Entrate di
Mantova all'esito della quale è stato operato il recupero. Nell'atto di recupero, era stato affermato che “le attività descritte nella documentazione prodotta dalla società non si configurano come finalizzate all'ideazione di un nuovo prodotto, non conosciuto sul mercato di riferimento e quindi avente le caratteristiche di < novità>> richieste dalla normativa, ma piuttosto sono state svolte come ordinarie attività di progettazione di nuove versioni di prodotti con caratteristiche (di varia natura) migliorate tramite tecnologie esistenti e disponibili. In tal senso, deve quindi escludersi che possano considerarsi ostacoli scientifici o tecnologici non superabili con le conoscenze e le capacità costituenti lo stato dell'arte del settore ma rappresentino la normale attività di progettazione dell'impresa volta al miglioramento di prodotti esistenti” (pagg. 9 – 10 dell'atto di recupero).". Si tratta tuttavia di motivazione apodittica in quanto non suffragata, come ha correttametne rilevato la parte ricorrente, da alcun approfondimento istruttorio in relazione alle attività specifiche della società vieppiù in presenza di relazioni tecniche.
La premessa maggiore dell'iter deduttivo dell'Ufficio è costituita quindi dalle mere prospettazioni formulate dalla società ricorrente nella fase endoprocessuale volte ad illustrare l'attività svolta ed i suoi scopi ( relazioni tecniche). La premessa minore è costituita, poi, dall'analisi delle disposizioni di legge, delle circolari e delle indicazioni fornite dal SE . Secondo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, tali definizioni sono a loro volta mutuate, nella sostanza, da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. "Manuale di Frascati", concernente “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Associazione_1”: in questo senso, al punto 75 della citata comunicazione C-198/01 del 2014, viene espressamente precisato che "per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell'OCSE". Senonché consimile processo deduttivo pretermette qualsiasi esposizione della valutazione strettamente tecnica del singolo progetto e del risultato che doveva necessariamente svolgersi. In altre parole, la motivazione del'atto impugnato è del tutto carente sotto il profilo tecnico valutativo sia con riguardo ai singoli progetti in sè considerati sia con riguardo al raffronto di tali progetti con la tecnologia già esistenti. L'Ufficio ha così steso una motivazione che non consente a questa
Corte di soppesare l'apprezzamento tecnico in concreto operato dall'ufficio.
Nelle controdeduzioni l'uffico ha ribadito che "Alla luce della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, come anticipato, l'Ufficio riteneva che le modifiche introdotte dalla società con i progetti vagliati non presentassero comunque elementi di novità rispetto alle varianti o alle alternative già esistenti sul mercato ma costituissero un adattamento di utensili meccanici già disponibili ai propri processi operativi in ragione, in particolare, dei materiali da lavorare (marmo, ceramica, plastica). Pertanto, le attività poste in essere dalla ricorrente venivano valutate quale mero ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità o del know-how della singola impresa (“nuovo per l'impresa”), senza tuttavia comportare un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell'arte)". Dalla disamina delle controdeduzioni, peraltro, si evince che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno nuovamente sottolineato di aver valutato la sussistenza o meno dei requisti alla luce della normativa applicabile ( ampiamente richiamata anche nell'atto di recupero) per valutare le soluzioni tecniche adottate per concludere: "Anche le soluzioni tecniche descritte (quali l'eliminazione dell'incollaggio a favore del sovrastampaggio, l'adozione di geometrie già note come la “coda di rondine”, o l'automazione di fasi produttive già consolidate) si configurano come meri adattamenti funzionali o ottimizzazioni di processo, privi di contenuto inventivo o di superamento di ostacoli tecnico-scientifici. Tali rilievi, considerati nel loro complesso, evidenziano l'assenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla normativa e dalle prassi vigenti per la qualificazione delle attività come ricerca e sviluppo o innovazione tecnologica, con conseguente inammissibilità dei progetti descritti al beneficio fiscale fruito."
Ciò chiarito e senza che sia necessario richiamare punto per punto le considerazioni dell'Agenzia delle Entrate esposte nell' atto di recupero in merito alla valutazione dei singoli progetti pacificamente in essere nella società e le contestazioni mosse a tali considerazioni dalla società ricorrente, è sufficente rilevare che si tratta di materia estremamente complessa e che la valutazione della novità o meno del progetto dipende da conoscenze tecniche specifiche che non appartengono al patrimonio di conoscenze dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Mantova nè dei membri di questo Collegio.
In sostanza l'Ufficio contesta tutti i progetti pur non avendo competenze specifiche nel settore, a fronte di dettagliate relazioni tecniche allegate tempestivamente dalla società ricorrente. Né, d'altra parte, l'Ufficio fornisce elementi significati o, comunque, di rilievo tali da evidenziare vizi tecnici nello sviluppo dei progetti che facciano ritenere incongruenti le considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente nelle relazioni ed in ricorso. D'altra parte tali lacune ben avrebbero potuto essere colmate chiedendo un parere tecnico interpellando il SE ( ora MIMIT), circostanza che avrebbe consentito al Collegio di analizzare i rilievi ai progetti formulati da personale tecnico in possesso di specifiche competenze e, se del caso, disporre consulenza tecnica d'ufficio. Questa Corte deve ribadire quanto già in precedenza evidenziato in altre pronunce e cioè che, ogni volta che l'ufficio non rileva vizi formali significativi nella documentazione prevista dal D.L. 145/2013 e dal D.M. 27.05.2015 (che il contribuente è tenuto tassativamente a predisporre e conservare ai fini dell'esibizione richiesta dall'agenzia delle entrate in fase di accertamento) né tanto meno emergono elementi significativi nella procedura seguita dal contribuente e, quindi, la controversia si concentra unicamente su questioni tecniche sulle quali è evidente l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate
( come nel caso di specie), era onere di quest'ultima esercitare la facoltà di rivolgersi al SE ( ora MIMIT).
Alla luce di quanto sopra esposto si deve affermare che l'Agenzia delle Entrate non ha neppure in questa adegutamente contrastato le emergenze della documentazione probatoria fornita dalla ricorrente cui è stata allegata in giudizio anche una perizia di parte sulla quale non ha preso specifica posizione, limitandosi a ripercorrere la motivazione dell'atto di recupero alla luce delle doglianze di controparte. Nella suddetta perizia il Prof. Ing. Nominativo_1 (Professore Ordinario di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine dell'Università di Parma e Iscritto all'Albo dei Certificatori per attività R&S istituito dal MIMIT) ha confermato che il progetti in questione fossero innovativi (doc. n. 2 – perizia Prof. Ing. Nominativo_1) ed ha affermato che tutti rientravano nelle attività agevolabili. Nè, alla luce della perizia di parte depositata, ha richiesto il parere dell'organo tecnico nè ha instato per ulteriori approfondimenti a mezzo consulenza tecnica di ufficio.
In conclusione poichè nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato l'atto di recupero offrendo documentazione ed una ampia illustrazione dell'attività realizzata nelle varie fasi progettuali e realizzative
( ved. in particolare perizia), senza che l'Agenzia delle Entrate abbia formulato rilievi sotto il profilo documentale e tecnico tali da contrastare efficacemente (e sul medesimo piano tecnico) le deduzioni del ricorrente, non si può che accogliere il ricorso.
Dall'accoglimento del ricorso consegue, come richiesto dalla parte ricorrente, l'annullamento dell'atto di recupero impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente nella misura liquidata come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Mantova a versare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3000,00 oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, oltre al rimborso del CU versato.
Il Presidente Est.
Dottoressa Mariarosa Clara Pipponzi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 129/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9TCR1I00016-2025 REC.CREDITO.IMP 2016
- ATTO RECUPERO n. T9TCR1I00016-2025 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. T9TCR1I00016-2025 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente : Per quanto sopra esposto e ritenuto si chiede che codesta Corte di Giustizia voglia:
1. dichiarare la nullità/illegittimità dell'atto di recupero per decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che formalmente si eccepisce, per quanto sub V) in relazione al credito utilizzato negli anni
2016, 2017 e 2018;
2. dichiarare la nullità/illegittimità dell'atto di recupero per carenza di motivazione, per quanto sub II);
3. dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto di recupero, per quanto sub I), annullandolo;
4. in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento delle domande che precedono, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto di irrogazione delle sanzioni per quanto sub III) e IV), disapplicando le sanzioni ex art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992;
5. in via ulteriormente subordinata, rideterminare, per quanto sub VI), la sanzione irrogata nella misura del
25% del credito ritenuto indebitamente compensato (ovvero, al massimo del 30%);
6. spese ed onorari di causa rifusi.
Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 & C. S.a.s. ha tempestivamente impugnato l'atto di recupero di cui in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Mantova ha recuperato il credito che reputava indebitamente utilizzato in compensazione negli anni di imposta anni 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 1, co. 421, della l. n.311 del 30 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 27, commi da 16 a 20 del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive modificazioni in quanto le attività di ricerca e sviluppo svolte negli anni negli anni 2015, 2016 e 2017 non rientravano tra quelle agevolabili per carenza dei presupposti di legge.
La parte ricorrente, dopo aver illustrato la tipologia della sua attività ed affermato che i progetti sviluppati erano innovativi e prototipabili, ha eccepito:
violazione dell'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 e dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dal D.Lgs.
12.02.2024 n. 13, anche in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., illegittimità ed infondatezza nel merito della pretesa erariale;
violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, carenza di motivazione e mancata indicazione degli elementi probatori;
violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. 212/2000, dell'art. 6 del D.Lgs.
472/1997, illegittimità della pretesa per sanzioni ed interessi, necessaria disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 ; violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024, e dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, anche in relazione al principio di proporzionalità, illegittimità dell'atto irrogativo della sanzione;
violazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs n. 471 del 1997, dell'art. 38 bis, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.
600/1973 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, decadenza dal potere di accertamento;
violazione dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs n. 471 del 1997 (nella versione antecedente le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024), illegittimità delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova ha replicato alle contestazioni della società e, nel merito, ha ribadito la legittimità del proprio operato richiamando la motivazione dell'atto impugnato e concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto è incontestato che l'azienda sia specializzata nella progettazione e realizzazione di supporti in plastica e gomma per abrasivi e spazzole utilizzati nelle lavorazioni lapidee.
E' altresì incontestato che i crediti compensati, siano stati documentati in relazione al quantum e che attengono ai progetti la cui descrizione lo stesso Ufficio trae dalle relazioni tecniche trasmesse dalla società
e precisamente :
1. anno 2015: sviluppo e sperimentazione di nuovi supporti in gomma per la lavorazione della ceramica e nuovi utensili impiegati nelle lavorazioni lapidee (spazzole per l'antichizzazione delle superfici e platorellli con gomma sovrastampata su supporto in plastica);
2. anno 2016: ideazione e creazione di nuovi prodotti impiegati nel settore delle lavorazioni lapidee, quali: basette orientabili per robot, mandrino conico per macchine CNC e basette universali in plastica per gli utensili;
3. anno 2017: ideazione e progettazione di una innovativa macchina automatica per l'incollaggio della gomma su basette in plastica e sviluppo di un nuovo sistema integrato di finitura per mandrini conici e cilindrici ingrado di effettuare, con una sola configurazione strutturale, le operazioni di tornitura e rettifica.
L'emissione dell'atto di recupero è stato preceduto da una attività istruttoria eseguita sulla documentazione anche tecnica prodotta dalla società in esito al questionario trasmessogli dall'Agenzia delle Entrate di
Mantova all'esito della quale è stato operato il recupero. Nell'atto di recupero, era stato affermato che “le attività descritte nella documentazione prodotta dalla società non si configurano come finalizzate all'ideazione di un nuovo prodotto, non conosciuto sul mercato di riferimento e quindi avente le caratteristiche di < novità>> richieste dalla normativa, ma piuttosto sono state svolte come ordinarie attività di progettazione di nuove versioni di prodotti con caratteristiche (di varia natura) migliorate tramite tecnologie esistenti e disponibili. In tal senso, deve quindi escludersi che possano considerarsi ostacoli scientifici o tecnologici non superabili con le conoscenze e le capacità costituenti lo stato dell'arte del settore ma rappresentino la normale attività di progettazione dell'impresa volta al miglioramento di prodotti esistenti” (pagg. 9 – 10 dell'atto di recupero).". Si tratta tuttavia di motivazione apodittica in quanto non suffragata, come ha correttametne rilevato la parte ricorrente, da alcun approfondimento istruttorio in relazione alle attività specifiche della società vieppiù in presenza di relazioni tecniche.
La premessa maggiore dell'iter deduttivo dell'Ufficio è costituita quindi dalle mere prospettazioni formulate dalla società ricorrente nella fase endoprocessuale volte ad illustrare l'attività svolta ed i suoi scopi ( relazioni tecniche). La premessa minore è costituita, poi, dall'analisi delle disposizioni di legge, delle circolari e delle indicazioni fornite dal SE . Secondo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, tali definizioni sono a loro volta mutuate, nella sostanza, da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. "Manuale di Frascati", concernente “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Associazione_1”: in questo senso, al punto 75 della citata comunicazione C-198/01 del 2014, viene espressamente precisato che "per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria, la Commissione si baserà sulla propria prassi nonché sugli esempi e le spiegazioni specifiche fornite nel Manuale di Frascati dell'OCSE". Senonché consimile processo deduttivo pretermette qualsiasi esposizione della valutazione strettamente tecnica del singolo progetto e del risultato che doveva necessariamente svolgersi. In altre parole, la motivazione del'atto impugnato è del tutto carente sotto il profilo tecnico valutativo sia con riguardo ai singoli progetti in sè considerati sia con riguardo al raffronto di tali progetti con la tecnologia già esistenti. L'Ufficio ha così steso una motivazione che non consente a questa
Corte di soppesare l'apprezzamento tecnico in concreto operato dall'ufficio.
Nelle controdeduzioni l'uffico ha ribadito che "Alla luce della documentazione prodotta e dell'attività istruttoria espletata, come anticipato, l'Ufficio riteneva che le modifiche introdotte dalla società con i progetti vagliati non presentassero comunque elementi di novità rispetto alle varianti o alle alternative già esistenti sul mercato ma costituissero un adattamento di utensili meccanici già disponibili ai propri processi operativi in ragione, in particolare, dei materiali da lavorare (marmo, ceramica, plastica). Pertanto, le attività poste in essere dalla ricorrente venivano valutate quale mero ampliamento del livello delle conoscenze o delle capacità o del know-how della singola impresa (“nuovo per l'impresa”), senza tuttavia comportare un progresso delle conoscenze o delle capacità generali già disponibili (stato dell'arte)". Dalla disamina delle controdeduzioni, peraltro, si evince che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno nuovamente sottolineato di aver valutato la sussistenza o meno dei requisti alla luce della normativa applicabile ( ampiamente richiamata anche nell'atto di recupero) per valutare le soluzioni tecniche adottate per concludere: "Anche le soluzioni tecniche descritte (quali l'eliminazione dell'incollaggio a favore del sovrastampaggio, l'adozione di geometrie già note come la “coda di rondine”, o l'automazione di fasi produttive già consolidate) si configurano come meri adattamenti funzionali o ottimizzazioni di processo, privi di contenuto inventivo o di superamento di ostacoli tecnico-scientifici. Tali rilievi, considerati nel loro complesso, evidenziano l'assenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla normativa e dalle prassi vigenti per la qualificazione delle attività come ricerca e sviluppo o innovazione tecnologica, con conseguente inammissibilità dei progetti descritti al beneficio fiscale fruito."
Ciò chiarito e senza che sia necessario richiamare punto per punto le considerazioni dell'Agenzia delle Entrate esposte nell' atto di recupero in merito alla valutazione dei singoli progetti pacificamente in essere nella società e le contestazioni mosse a tali considerazioni dalla società ricorrente, è sufficente rilevare che si tratta di materia estremamente complessa e che la valutazione della novità o meno del progetto dipende da conoscenze tecniche specifiche che non appartengono al patrimonio di conoscenze dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Mantova nè dei membri di questo Collegio.
In sostanza l'Ufficio contesta tutti i progetti pur non avendo competenze specifiche nel settore, a fronte di dettagliate relazioni tecniche allegate tempestivamente dalla società ricorrente. Né, d'altra parte, l'Ufficio fornisce elementi significati o, comunque, di rilievo tali da evidenziare vizi tecnici nello sviluppo dei progetti che facciano ritenere incongruenti le considerazioni tecniche svolte dalla ricorrente nelle relazioni ed in ricorso. D'altra parte tali lacune ben avrebbero potuto essere colmate chiedendo un parere tecnico interpellando il SE ( ora MIMIT), circostanza che avrebbe consentito al Collegio di analizzare i rilievi ai progetti formulati da personale tecnico in possesso di specifiche competenze e, se del caso, disporre consulenza tecnica d'ufficio. Questa Corte deve ribadire quanto già in precedenza evidenziato in altre pronunce e cioè che, ogni volta che l'ufficio non rileva vizi formali significativi nella documentazione prevista dal D.L. 145/2013 e dal D.M. 27.05.2015 (che il contribuente è tenuto tassativamente a predisporre e conservare ai fini dell'esibizione richiesta dall'agenzia delle entrate in fase di accertamento) né tanto meno emergono elementi significativi nella procedura seguita dal contribuente e, quindi, la controversia si concentra unicamente su questioni tecniche sulle quali è evidente l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate
( come nel caso di specie), era onere di quest'ultima esercitare la facoltà di rivolgersi al SE ( ora MIMIT).
Alla luce di quanto sopra esposto si deve affermare che l'Agenzia delle Entrate non ha neppure in questa adegutamente contrastato le emergenze della documentazione probatoria fornita dalla ricorrente cui è stata allegata in giudizio anche una perizia di parte sulla quale non ha preso specifica posizione, limitandosi a ripercorrere la motivazione dell'atto di recupero alla luce delle doglianze di controparte. Nella suddetta perizia il Prof. Ing. Nominativo_1 (Professore Ordinario di Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine dell'Università di Parma e Iscritto all'Albo dei Certificatori per attività R&S istituito dal MIMIT) ha confermato che il progetti in questione fossero innovativi (doc. n. 2 – perizia Prof. Ing. Nominativo_1) ed ha affermato che tutti rientravano nelle attività agevolabili. Nè, alla luce della perizia di parte depositata, ha richiesto il parere dell'organo tecnico nè ha instato per ulteriori approfondimenti a mezzo consulenza tecnica di ufficio.
In conclusione poichè nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato l'atto di recupero offrendo documentazione ed una ampia illustrazione dell'attività realizzata nelle varie fasi progettuali e realizzative
( ved. in particolare perizia), senza che l'Agenzia delle Entrate abbia formulato rilievi sotto il profilo documentale e tecnico tali da contrastare efficacemente (e sul medesimo piano tecnico) le deduzioni del ricorrente, non si può che accogliere il ricorso.
Dall'accoglimento del ricorso consegue, come richiesto dalla parte ricorrente, l'annullamento dell'atto di recupero impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente nella misura liquidata come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Mantova a versare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 3000,00 oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, oltre al rimborso del CU versato.
Il Presidente Est.
Dottoressa Mariarosa Clara Pipponzi