TAR Roma, sez. 5B, sentenza 08/05/2026, n. 8541
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Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 8 agosto 2023
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Sentenza 8 maggio 2026

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    Adesione al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    La società ricorrente ha aderito al meccanismo previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, che prevede l'estinzione dell'obbligazione con il versamento del 25% degli importi dovuti, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. Ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

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    La società ricorrente ha aderito al meccanismo previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, che prevede l'estinzione dell'obbligazione con il versamento del 25% degli importi dovuti, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. Ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

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    La società ricorrente ha aderito al meccanismo previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, che prevede l'estinzione dell'obbligazione con il versamento del 25% degli importi dovuti, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. Ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

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    La società ricorrente ha aderito al meccanismo previsto dall'art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, che prevede l'estinzione dell'obbligazione con il versamento del 25% degli importi dovuti, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. Ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 08/05/2026, n. 8541
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8541
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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