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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4346/2019 depositato il 28/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di ST - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4500/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 05/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1122/2013/2106 TARSU/TIA 2009
- sull'appello n. 4349/2019 depositato il 28/06/2019 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di ST - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4501/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 05/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1122/2013/1080 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti notificati in data 31/05/2019 propongono appello contro il Comune di ST:
- Ricorrente_1 nato a [...] il Data_Nascita_1, avverso la sentenza n. 4500/3/2018 emessa il 06/11/2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa e depositata in data 05/12/2018, relativa all'avviso di accertamento n. 1122/2013/2016 del 20/11/2013, per il pagamento di € 314,00 a titolo di TA 2009 (RGA
4346/2019);
- Ricorrente_2 nata a [...] il Data_Nascita_2, avverso la sentenza n. 4501/3/2018 emessa il 06/11/2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa e depositata in data 05/12/2018, relativa all'avviso di accertamento n. 1122/2013/1080 del 20/11/2013, per il pagamento di € 314,00 a titolo di TA 2009 (RGA
4349/2019).
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente impugna gli atti deducendo la mancata riduzione della tariffa in relazione alla distanza fra l'immobile e il cassonetto, ed eccependo la richiesta della tassa sullo stesso immobile per fratello e sorella. La C.T.P. con le gravate sentenze rigetta i ricorsi per carenza di prova, nulla disponendo per le spese in assenza di costituzione del Comune.
Lamenta l'appellante:
● la mancata applicazione dell'art. 2 del Regolamento Comunale, il quale prevede che “la tassa è dovuta nella misura del (40%) della tariffa, qualora i locali e le aree siano ubicate entro la distanza stradale di (1 km) dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, e del (30%) della tariffa per distanze stradali superiori a (1 km)”; l'onere della relativa prova/e è in capo all'Ente, in quanto l'appellante non è in grado di renderla in quanto in possesso dell'Ente, tenuto conto anche del tempo trascorso;
● la tassazione in capo ai germani per lo stesso immobile (con raddoppio dell'obbligazione tributaria), per il quale era stata invece indicata come principale contribuente Ricorrente_2. Conclude perché la Corte voglia riformare le sentenze con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento.
Con controdeduzioni depositate in data 14/05/2025 si costituisce il Comune di ST, rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_1, Difensore_3, Difensore_2 e Difensore_4, rilevando che nessuna prova il ricorrente ha fornito in ordine al presunto diritto alla riduzione vantata, peraltro insussistente, poiché nella zona sono stati collocati numerosi cassonetti per soddisfare le esigenze dei contribuenti.
Conclude perché la Corte voglia rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
In data 03/06/2025 la controversia, previa riunione dei ricorsi stante la evidente connessione, viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va rigettata la prima doglianza, atteso che in tema di TA “l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70)” (Cass. Sentenza n. 2623 del 2023), mentre nella fattispecie in esame parte appellante non prova documentalmente la circostanza dedotta (distanza stradale dal contenitore più vicino all'immobile ove si possono conferire i rifiuti superiore a 1 km).
■ Va rigettata la seconda doglianza in quanto inammissibile ed infondata.
Parte appellante lamenta il raddoppio dell'imposizione tributaria sul medesimo immobile in comproprietà, per i quale solo uno dei soggetti deve invece farsi carico della tassa.
Trattasi tuttavia di doglianza inammissibilmente introdotta in sede di appello, atteso che nessuna eccezione per doppia imposizione è presente nei ricorsi di primo grado, nei quali ci si limita ad osservare che “È erronea e superficiale la valutazione dell'Ente perché l'immobile, è condiviso con il fratello / sorella che già sconta in parte la stessa imposta”.
Nessuna doppia imposizione viene pertanto in rilievo, trattandosi anzi di imposta scontata “in parte” da ciascuno dei germani. E d'altra parte la richiesta di applicazione della tassa in misura ridotta (avanzata come motivo principale di ricorso) comporta indiscutibilmente il riconoscimento della debenza della stessa da parte dei ricorrenti.
■ Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi da parte appellante, sono da confermarsi le sentenze impugnate, con conseguente rigetto degli appelli riuniti.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta gli appelli riuniti e conferma le sentenze impugnate. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 250,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di ST.
Così deciso in Siracusa in data 03 giugno 2025.
Il Relatore Il Presidente
IO EN DA CI
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/06/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
in data 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4346/2019 depositato il 28/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di ST - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4500/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 05/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1122/2013/2106 TARSU/TIA 2009
- sull'appello n. 4349/2019 depositato il 28/06/2019 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di ST - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4501/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 05/12/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1122/2013/1080 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti notificati in data 31/05/2019 propongono appello contro il Comune di ST:
- Ricorrente_1 nato a [...] il Data_Nascita_1, avverso la sentenza n. 4500/3/2018 emessa il 06/11/2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa e depositata in data 05/12/2018, relativa all'avviso di accertamento n. 1122/2013/2016 del 20/11/2013, per il pagamento di € 314,00 a titolo di TA 2009 (RGA
4346/2019);
- Ricorrente_2 nata a [...] il Data_Nascita_2, avverso la sentenza n. 4501/3/2018 emessa il 06/11/2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa e depositata in data 05/12/2018, relativa all'avviso di accertamento n. 1122/2013/1080 del 20/11/2013, per il pagamento di € 314,00 a titolo di TA 2009 (RGA
4349/2019).
Nel giudizio di primo grado parte ricorrente impugna gli atti deducendo la mancata riduzione della tariffa in relazione alla distanza fra l'immobile e il cassonetto, ed eccependo la richiesta della tassa sullo stesso immobile per fratello e sorella. La C.T.P. con le gravate sentenze rigetta i ricorsi per carenza di prova, nulla disponendo per le spese in assenza di costituzione del Comune.
Lamenta l'appellante:
● la mancata applicazione dell'art. 2 del Regolamento Comunale, il quale prevede che “la tassa è dovuta nella misura del (40%) della tariffa, qualora i locali e le aree siano ubicate entro la distanza stradale di (1 km) dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, e del (30%) della tariffa per distanze stradali superiori a (1 km)”; l'onere della relativa prova/e è in capo all'Ente, in quanto l'appellante non è in grado di renderla in quanto in possesso dell'Ente, tenuto conto anche del tempo trascorso;
● la tassazione in capo ai germani per lo stesso immobile (con raddoppio dell'obbligazione tributaria), per il quale era stata invece indicata come principale contribuente Ricorrente_2. Conclude perché la Corte voglia riformare le sentenze con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento.
Con controdeduzioni depositate in data 14/05/2025 si costituisce il Comune di ST, rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_1, Difensore_3, Difensore_2 e Difensore_4, rilevando che nessuna prova il ricorrente ha fornito in ordine al presunto diritto alla riduzione vantata, peraltro insussistente, poiché nella zona sono stati collocati numerosi cassonetti per soddisfare le esigenze dei contribuenti.
Conclude perché la Corte voglia rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
In data 03/06/2025 la controversia, previa riunione dei ricorsi stante la evidente connessione, viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va rigettata la prima doglianza, atteso che in tema di TA “l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l'onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70)” (Cass. Sentenza n. 2623 del 2023), mentre nella fattispecie in esame parte appellante non prova documentalmente la circostanza dedotta (distanza stradale dal contenitore più vicino all'immobile ove si possono conferire i rifiuti superiore a 1 km).
■ Va rigettata la seconda doglianza in quanto inammissibile ed infondata.
Parte appellante lamenta il raddoppio dell'imposizione tributaria sul medesimo immobile in comproprietà, per i quale solo uno dei soggetti deve invece farsi carico della tassa.
Trattasi tuttavia di doglianza inammissibilmente introdotta in sede di appello, atteso che nessuna eccezione per doppia imposizione è presente nei ricorsi di primo grado, nei quali ci si limita ad osservare che “È erronea e superficiale la valutazione dell'Ente perché l'immobile, è condiviso con il fratello / sorella che già sconta in parte la stessa imposta”.
Nessuna doppia imposizione viene pertanto in rilievo, trattandosi anzi di imposta scontata “in parte” da ciascuno dei germani. E d'altra parte la richiesta di applicazione della tassa in misura ridotta (avanzata come motivo principale di ricorso) comporta indiscutibilmente il riconoscimento della debenza della stessa da parte dei ricorrenti.
■ Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi da parte appellante, sono da confermarsi le sentenze impugnate, con conseguente rigetto degli appelli riuniti.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigetta gli appelli riuniti e conferma le sentenze impugnate. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 250,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di ST.
Così deciso in Siracusa in data 03 giugno 2025.
Il Relatore Il Presidente
IO EN DA CI