Sentenza 20 febbraio 2014
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, cod. proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, l'A.G. originariamente incompetente per il procedimento connesso non poteva essere più privata della trattazione di quest'ultimo).
Commentario • 1
- 1. Art. 11 c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistratihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/02/2014, n. 13296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13296 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 20/02/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 416
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 46546/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANCUSO Pantalone, n. il 30.3.1947;
avverso l'ordinanza del Tribunale di CA in data 6.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Uditi i difensori Avv.ti Marchese Leopoldo e Paola Stilo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25.3.2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA dispose la custodia cautelare in carcere di MA Pantaleone, indagato per i reati di cui agli artt. 416- bis cod. pen. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di CA, con ordinanza del 6.6.2013, confermò il provvedimento impugnato.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
1) la nullità dell'ordinanza impugnata derivante dalla pregressa nullità delle dichiarazioni spontanee rese dal MA al Magistrato di sorveglianza di IA (luogo ove era ristretto) in vista dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame di CA;
nullità delle dichiarazioni determinata - a dire del ricorrente - dal legittimo impedimento dei difensori del MA a partecipare all'udienza camerale tenuta dal detto Magistrato di sorveglianza, in quanto impegnati nella udienza fissata nello stesso giorno dinanzi al Tribunale del riesame di CA nell'ambito del medesimo odierno procedimento;
2) la violazione dell'art. 11 c.p.p., comma 3, per essere l'A.G. di CA incompetente a trattare il procedimento nei confronti del MA, in quanto procedimento connesso a quello pendente presso l'A.G. di Salerno nei confronti di taluni magistrati in servizio nel distretto di CA;
deduce come, nella informativa di reato in atti, vi sia esplicito rinvio ad altra informativa trasmessa esclusivamente alla Procura della Repubblica di Salerno riguardante i rapporti del MA con magistrati e appartenenti alle forze dell'ordine e come sia palese la sussistenza della connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b) tra il procedimento avviato a carico del MA dall'A.G. di CA e quello istruito a carico dei magistrati dall'A.G. di Salerno, ciò che determinerebbe - ai sensi dell'art. 11 c.p.p., comma 3, - l'attribuzione della competenza in ordine al primo procedimento al giudice individuato a norma dell'art. 11 comma 1, ossia all'A.G. di Salerno;
essendo stato il procedimento nei confronti dei magistrati ormai definito con provvedimento di archiviazione da parte dell'A.G. di Salerno, chiede che la Corte di cassazione acquisisca d'ufficio copia degli atti di tale procedimento e verifichi l'esistenza della dedotta connessione;
3) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravita indiziaria e delle esigenze cautelari;
deduce come il MA sia stato già giudicato per tutte le condotte commesse fino all'ottobre 2003 e come, con l'ordinanza custodiale impugnata, siano stati contestati al medesimo o fatti non nuovi ma oggetto del precedente giudizio ovvero fatti del tutto privi di rilevanza penale.
Con memoria difensiva depositata il 28.1.2014, il difensore del MA ha prodotto copia della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Salerno nel procedimento iscritto nei confronti di alcuni magistrati calabresi (indagati per i delitti di cui agli artt. 326, 378 e 323 aggravati dal D.L n. 152 del 1991, art. 7) e del successivo decreto di archiviazione del G.I.P. di
Salerno; copia del provvedimento dello stesso G.I.P., col quale è stata negata alla difesa del MA la copia degli atti del procedimento;
deduce come la sola lettura della richiesta di archiviazione consentirebbe di riconoscere la sussistenza della connessione tra il presente procedimento e quello trattato dalla Procura della Repubblica di Salerno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso - col quale il ricorrente denuncia la nullità del verbale delle dichiarazioni spontanee rese dal MA al Magistrato di sorveglianza di IA (luogo ove era ristretto), essendo i difensori dell'indagato nella medesima data impegnati dinanzi al Tribunale del riesame di CA - è manifestamente infondato.
Questa Corte suprema, in tema di impedimento del difensore a comparire per concomitante impegno professionale ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) In tema di impedimento del difensore a comparire per concomitante impegno professionale, costituisce preciso onere del difensore medesimo motivare circa l'impossibilità di nominare un sostituto (Cass., Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013 Rv. 256294; Sez. 2, n. 25754 del 11/06/2008 Rv. 241457);
2) È legittima la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l'attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto è onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle (Cass., Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010 Rv. 248905). Orbene, è evidente che i difensori del MA, ove avessero avuto interesse a che la difesa presenziasse alla dichiarazioni spontanee resa dall'indagato al magistrato di sorveglianza di IA, ben avrebbero potuto nominare un sostituto che prendesse parte o all'udienza camerale di IA o a quella dinanzi al Tribunale del riesame di CA (dove, peraltro, era agevolmente prevedibile che la discussione della istanza di riesame non si sarebbe potuta tenere, dovendo ancora il MA rendere dichiarazioni spontanee a IA). I difensori non si sono curati di nominare un sostituto per l'una o per l'altra udienza, ne' hanno fornito alcuna giustificazione di tale omissione;
cosicché la loro doglianza circa la nullità delle spontanee dichiarazioni del MA, perché assunte in loro assenza, è priva di fondamento, trattandosi di atto al quale i difensori hanno diritto di assistere, ma la cui assenza (ove non sussista - come nel caso di specie - un legittimo impedimento) non priva l'atto della sua validità.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che, in forza della previsione di cui all'art. 11 c.p.p., comma 3, il procedimento connesso ad altro riguardante un magistrato
(nella qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato, di persona offesa o danneggiata) viene attratto alla competenza del giudice individuato a norma dell'art. 11 c.p.p., comma 1. Trattasi di un criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza, che tuttavia, nel corso delle indagini preliminari, va coniugato con la fluidità delle imputazioni e con la mutevolezza del thema decidendum dei procedimenti, di modo che la originaria competenza per connessione può venire meno - nel corso delle indagini preliminari - a causa della archiviazione del procedimento che ha attratto la competenza ovvero dell'archiviazione della imputazione o delle imputazioni che hanno determinato la connessione e, quindi, l'attrazione della competenza, dandosi luogo - in tal caso - alla reviviscenza della competenza originaria propria del procedimento attratto.
In questo senso si è costantemente pronunciata questa Suprema Corte quando ha affermato che: "Pur essendo la connessione, nel vigente sistema processuale, criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, essa non comporta, nelle fasi antecedenti al giudizio, l'operatività del principio della perpetuano jurisdictionis. Pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione" (Cass., Sez. 5, n. 45418 del 29/09/2004 Rv. 230413; Sez. 5, n. 736 del 12/02/1999 Rv 212879; Sez. 1, n, 6442 del 17/11/1997 Rv 208946); e ancora che "Data la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della perpetuano jurisdictionis, l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività solo una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il thema decidendum sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame. Ne consegue che, prima che il simultaneus processus abbia raggiunto la fase del giudizio, quando vengano meno le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o territoriale di altri giudici, i relativi procedimenti devono essere a tali giudici restituiti con pronuncia di incompetenza, dichiarata dal giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura delle medesime indagini, ai sensi dell'ari. 22 cod. proc. pen." (Cass., Sez. 1, n. 2739 del 14/05/1998 Rv. 210722).
Questa regola non vale per i procedimenti riguardanti magistrati, che sono inderogabilmente attribuiti alla competenza del giudice individuato dall'art. 11 c.p.p., comma 1, ma vale per i procedimenti attratti per connessione ai procedimenti riguardanti i magistrati, trattati dal giudice competente ex art. 11 cod. proc. pen.; ciò perché - una volta definito con archiviazione il procedimento riguardante i magistrati - non v'è ragione, prima dell'inizio del giudizio, perché il giudice individuato a norma dell'art. 11 c.p.p., comma 1 trattenga anche il procedimento attratto alla sua competenza per ragioni di connessione ormai venute meno, di modo che la competenza in ordine a tale procedimento ritorna al giudice competente secondo le regole ordinarie.
È ciò che si è verificato nell'odierno procedimento. Invero, nel corso delle indagini preliminari svolte dalla Procura Distrettuale della Repubblica di CA nei confronti del "clan MA" sono emersi indizi di reità nei confronti di taluni magistrati in servizio in quel distretto, in ordine ai quali è stata debitamente investita, per competenza ex art. 11 cod. proc. pen., la Procura Distrettuale della Repubblica di Salerno.
Risulta dagli atti che, quando la Procura della Repubblica di CA avanzò la richiesta di misura cautelare nell'ambito del presente procedimento (14.3.2013) e quando il G.I.P. di CA emise la misura custodiate nei confronti del MA (25.3.2013), il P.M. e il G.I.P. nulla sapevano in ordine al contenuto del procedimento iscritto a Salerno nei confronti dei magistrati calabresi (non conoscevano, in particolare, le contestazioni mosse agli stessi ne' i soggetti che erano con essi coindagati), ragion per cui bene fecero a ritenersi competenti, non esistendo - allora - agli atti alcun elemento che consentisse di ritenere la sussistenza di connessione tra il procedimento da essi trattato e quello trattato dalla Procura di Salerno.
Anche il Tribunale del riesame di CA, con l'ordinanza impugnata emessa il 6.6.2013, nulla sapeva ne' dell'oggetto dell'indagine di Salerno ne' della intervenuta archiviazione:
pertanto, correttamente ha affermato che "non è possibile stabilire se si è in presenza di taluna delle ipotesi di cui all'art. 12 cod. proc. pen. che determinerebbero lo spostamento di competenza ex art. 11 c.p.p., comma 3 per tutti gli indagati nel presente procedimento a favore del giudice determinato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo".
Deve tuttavia rilevarsi che, se il Tribunale del riesame avesse appreso della intervenuta archiviazione del procedimento nei confronti dei magistrati, avrebbe dovuto comunque ritenere la competenza dell'A.G. di CA.
E invero, pur dovendosi rilevare che l'A.G. di Salerno è stata - medio tempore - competente, ai sensi dell'art. 11 comma 3 in relazione all'art. 12 c.p.p., lett. b), anche in ordine al procedimento nei confronti del MA (e infatti, dalla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Salerno e prodotta in questa sede dalla difesa, risulta che il MA è stato coindagato di un reato contestato anche ad un magistrato, reato virtualmente legato da vincolo di continuazione con il delitto associativo qui contestato), deve tuttavia prendersi atto che tale competenza è venuta meno allorquando, il 4.6.2013, il G.I.P. di Salerno ha disposto l'archiviazione del procedimento riguardante i magistrati calabresi;
di modo che, da quel momento in poi, l'A.G. competente a trattare l'odierno procedimento è tornata ad essere quella di CA.
E infatti, l'attrazione della competenza per ragioni di connessione è possibile, nel corso delle indagini preliminari, fin quando il procedimento attraente è ancora pendente, non quando esso è ormai archiviato e - con ciò - è venuta meno la stessa ragione (la connessione) della attrazione.
Ne deriva che, nel corso delle indagini preliminari, non può essere privata della trattazione del procedimento l'A.G. che, essendo prima incompetente, è divenuta poi competente;
così come non può essere investita della trattazione di un procedimento l'A.G. che, pur essendo stata prima competente, è divenuta nel frattempo incompetente.
Può enunciarsi quindi il seguente principio di diritto: "In tema di competenza per territorio, lo spostamento della competenza per connessione con procedimenti riguardanti magistrati, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., comma 3, viene meno - nella fase delle indagini preliminari - quando sia archiviato il procedimento riguardante i magistrati e sia perciò cessato lo stesso rapporto di connessione posto a base dello spostamento di competenza;
in tal caso, il procedimento attratto alla competenza del giudice individuato ex art. 11 cod. proc. pen. ritorna ad essere di competenza del giudice originariamente competente secondo le regole ordinarie. Qualora il procedimento connesso a quello riguardante i magistrati (che avrebbe dovuto essere trasmesso per competenza al giudice individuato dall'art. 11 cod. proc. pen.) sia rimasto, nel corso delle indagini preliminari, presso l'A. G. incompetente, quest'ultima - una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante i magistrati - non può più essere privata della trattazione del procedimento, essendo ormai divenuta competente;
così come l'A.G. già competente a norma dell'art. 11 cod. proc. pen. non può essere investita della trattazione del procedimento connesso, per il quale - intervenuta la suddetta archiviazione - è divenuta nel frattempo incompetente".
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente lamenta la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari;
ma appare evidente come si sottopongano alla Corte censure di merito, inammissibili in sede di legittimità.
Il ricorrente, infatti, critica - sotto mentite spoglie - la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari poste a base delle misure. Va ricordato, tuttavia, che la valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione;
a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso di specie - deve però escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa Corte "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando, tra l'altro, le numerose risultanze delle intercettazioni eseguite); non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche;
e che, anzi, l'estensore dell'ordinanza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.
È manifestamente infondato l'assunto del ricorrente secondo cui, con l'ordinanza custodiale impugnata, sarebbero stati contestati al MA fatti non nuovi (perché lo stesso sarebbe stato già giudicato per tutte le condotte commesse fino all'ottobre 2003) ovvero fatti del tutto privi di rilevanza penale.
Invero, le vicende emerse nel corso delle indagini (come quelle a p. 17 s., 23 ss., 26 ss., 29 ss. della ordinanza impugnata) costituiscono fatti ben successivi all'anno 2003, che il Tribunale - con un ragionamento immune da vizi logici - ha ritenuto attestare l'attualità del potere mafioso del MA sul territorio.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto va condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 20 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2014