Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOO ITALIAN0 48 14/02 REPUBBLICA ITALIANA 0 ASSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE izione di ci wiper Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tione Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 21798/99 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Cron. 29825 Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Rep. 1111 - - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 05/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere UFFICIO COP Richiesta SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. SS SEN TENZA per diritti il sul ricorso proposto da: IL CANCELLERE DI ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO BOLOGNA, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente GO41227
contro
NN TO, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIA GIANGIACOMO POZZO 8, presso lo studio Rilasciata copia legale difeso al Sig. TITOMALIO dell'avvocato RAFFAELE TITOMANLIO, per diritti 0,26 dall'avvocato LUCIANO TITOMANLIO, giusta delega in IL CANCELLIERE 2002 atti;
.. . - controricorrente 155 ... -1- avverso la sentenza n. 1274/98 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 30/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato BOLOGNA Antonino, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita raccomandata n.987782 9127-5; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 1.7.1985 MB ON chiese di essere reintegrato nel possesso dalla servitù di passaggio a piedi e veicolare da lui esercitata sul fondo del vicino LL Renato per accedere alla sua proprietà e che gli era impedita dalla apposizione da parte del LL di materiali, di paletti in ferro e dalla costruzione di un rialzo in cemento. Il Pretore, concessa la tutela interdittale, con sentenza del 16.10.1993 condannò il LL alla rimozione della citate opere. Sull'appello del convenuto, il Tribunale di Avellino, con sentenza del 3.11.1998, in parziale riforma di quella impugnata, ha condannato il LL al pavimentazione in rimuovere una parte della sola cemento armato da lui costruita. Premettendo il principio generale del minor aggravic del fondo servente, il Tribunale ha osservato: a) che il MB aveva accesso alla sua proprietà da un cancello in legno posto a confine tra due precise particelle ( 905 e 224 ) e che egli aveva sostituito, nel 1985, da due cancelli in ferro, di cui il primo ( posto interamente а confine tra le proprietà delle parti ) di più ridotte dimensioni e destinato unicamente al passaggio pedonale ed il secondo, più 2 ampio, per il transito veicolare, posto per una parte ( mt. 1.28 ) ancora al confine con la particella 224 del LL e per altra parte ( m. 2,27 ) а confine con che i paletti in ferro, appostila particella 231; b) dal LL qualche mese dopo la sostituzione del lavecchio cancello, si trovavano a confine con particella 231 e che il più prossimo alla proprietà MB distava m. 2,85 dal secondo cancello;
c) che il MB per accedere alla sua abitazione transitava sulla proprietà Paniello sia а piedi che con autoveicoli;
d) che, tuttavia, per effetto delle modifiche apportate allo stato dei luoghi dallo stesso MB, era " rimasto possibile unicamente il passaggio pedonale attraverso la particella 224 del Paniello e che tale passaggio non era affatto "1 ostacolato dalla opere poste in essere dalla controparte, essendosi lo stesso MB preclusa la possibilità di transitare con autovettura sulla proprietà LL, atteso che l'apertura del cancello pedonale ( quello posto interamente a confine delle proprietà delle parti era di soli m.
1.28 e non consentiva il passaggio di autovetture;
e) che volendo il MB transitare in parte sulla proprietà LL ed in parte sulla particella 231 ( di proprietà di terzi ) di nessun ostacolo gli erano 3 paletti, mentre il passaggio degli autoveicoli restava ostacolato dal rialzo in cemento che il Tribunale, perciò, ordinava all'appellante LL di rimuovere. I l MB ricorre per cassazione affidandosi ad un unico ed articolato motivo. Resiste il LL con controricorso.. Entrambe le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'unico motivo il ricorrente lamenta violazione € falsa applicazione degli artt. 703 e segg. c.p.c. e 1168 C. C., Carenza e/o contraddittorietà di mkotivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe realizzato nella sentenza la notoriamente vietata commistione tra giudizio petitorio e giudizio possessorio, tralasciando il contenuto della tutela possessoria che era stata invocata per addentrarsi in una analisi dei fatti, ultronea e propria del giudizio petitorio, in ordine al diritto di esso ricorrente al passaggio di cui inutilmente aveva indicato caratteristiche, limiti e modalità. τι Tribunale, inoltre, nell'indicare altre possibilità di transito, aveva cercato soluzioni peraltro giuridicamente impossibilialternative all'esercizio di un diritto di servitù omettendo la indagine devolutagli circa fondatezza del lamentato 4 spoglio che era consistito nella privazione incontestabile del possesso di fatto del passaggio ed a nulla rilevando al riguardo che egli potesse transitare per altrove. La sentenza era, inoltre, carente e contraddittoria nella motivazione nella parte in cui dava per certa la possibilità che, invece, era stata esclusa da un precedente giudicato per il MB di transitare attraverso il fondo altrui particella 231). Il ricorso è fondato e va accolto. decisivamente esatto il rilievo fatto dal Se non è ricorrente circa la inammissibile sostituzione del giudizio petitorio al giudizio possessorio operata dal giudice di merito, tuttavia la lettura delle sentenza impugnata, per la sua Роса chiarezza espositiva al riguardo, consente, per lo meno, il dubbio sul fatto che il Tribunale abbia mantenuto e circoscritto la sua nell'ambito del possessorio e non abbia, indagine invece, erronemanete sconfinato nel petitorio violando, in tal guisa, i principi ormai consolidati che governano il primo giudizio e che impongono di mantenere la separazione tra la indagine sul merito possessorio e quella sul titolo che può essere valutato all'unico fine di acclarare contorni e le modalità concrete del possesso. La sentenza gravata, а ben 5 vedere, dopo il richiamo del principio generale del minore aggravio in materia di servitù, ha accertato le modalità concrete dell'esercizio della servitù di passaggio da parte del MB senza, tuttavia, chiaramente collegarla al possess0 corrispondente all'esercizio della stessa ed è giunto a pronunciarne di fatto, la parziale estinzione ( tale il senso che tutela deve darsi alla ridotta , senza chiarire se questa debba riferirsi al titolo o al possesso. Ne è derivata, anche per quel che si dirà più avanti, una sostanziale oscurità della ratio decidendi e la impossibilità di individuare 1 principi e le norme applicati dal giudice al governo della fattispecie concreta. Dalla sentenza impugnata si rileva agevolmente che mentre il Tribunale ha riconosciuto, da un lato, al MB il possesso della servitù di passaggio, sia a piedi che veicolare attraverso il fondo del LL , ha, poi, finito per non tutelare il passaggio veicolare sul presupposto che, а seguito delle modifiche dello stato dei luoghi compiuta nel 1985 ( epoca del proposto ricorso ) dal MB stesso, era residuata solo la possibilità del passaggio pedonale attraverso la particella 224 ( del LL )" non ostacolata dalle opere realizzate dala controparte 11 ( pag. 5 della 6 sentenza ). E, cionondimeno, il Tribunale ha ordinato la rimozione del rialzo in cemento del manto stradale che è stato ritenuto di ostacolo al passaggio di autoveicoli. Il giudice censurato ha creduto di superare la palese premessa e la conclusionecontraddizione tra la decisoria dando rilevanza alla mera ipotesi della possibilità di esercizio del passaggio veicolare " in sulla vicina particella 231, appartenente a parte soggetto estraneo al processo ed alla pretesa azionata. Ma evidente la irrilevanza, rispetto al thema decidendum, del fatto peraltro contestato dal ricorrente che il passaggio potesse esercitarsi in parte per altra via. L'iter logico delle decisione doveva, se mantenuta nell'ambito del possessorio, invece, passare, in primo luogo, attraverso la dimostrata praticabilità ( giuridica e di fatto } della prospettata ipotesi del passaggio diverso e, quindi, attraverso un pertinente indagine sulla eventuale portata ed incidenza, ai finj del permanere integrale ( animo et corpore, a piedi e veicolare ) del possesso vantato dal MB alla luce delle opere da costui compiute. Essendo mancati questi doverosi passaggi motovazionali la sentenza impugnata resta profondamente illogica avendo disposto di 7 motivazione sotto il profilo della denegata tutela del possesso così come esercitato ( e riconosciuto), della irrilevanza del fatto che 11 passaggio veicolare potesse esercitarsi per altrove della impraticabilite 0, comunque, della non dimostrata praticabilità del passaggio diverso. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, tenendo presente, eventualmente, anche La dedotta eccezione di inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte cassa e rinvia ala Corte di Appello di Napoli anche per le spese di questo grado. Così deciso in Roma addì 5 febbraio 2002 nella camera di Consiglio delle seconda sezione civile della Corte 1097 129,11 Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE 456т 30,99 Il Consigliere estensore plotanums TOT. 160, 10 Правни 806T 1400 17410 IL CANCELLIERE C1 Valera Neri CORTE SUPREMA CADUAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia TO IN CANCELLERIA delle Entrate di Roma 2 il 11. 2012. 2002 serie 4 al n. 21.22 versate € 172 10 LIERE C apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)