Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
Il mancato reperimento del difensore, verificandosi il quale, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., richiamato, per quanto attiene l'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, dall'art. 391 comma secondo, cod. proc. pen., si dà luogo alla designazione, come sostituto, di altro difensore immediatamente reperibile, non deve necessariamente risultare dall'esito negativo della notifica dell'avviso, disposta in una delle forme previste dalla legge, ma può essere accertato in qualsiasi altro modo obiettivo e documentabile. (Nella specie, la Corte, rilevato che l'udienza di convalida può essere tenuta anche in giorno festivo e che il telegramma di avviso al difensore, spedito il giorno precedente, non risultava recapitato in tempo, ma solo, come successivamente accertato, il giorno successivo, ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva escluso che il mancato tempestivo recapito del dispaccio all'interessato fosse da imputare alla cancelleria e che fosse presumibile, proprio perché lo studio era chiuso, che il telegramma non era arrivato in tempo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2000, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MAURO LOSAPIO Presidente del 07/11/2000
1. Dott. MARIANO BATTISTI Consigliere SENTENZA
2 " RUGGERO GALBIATI " N. 4846
3 " SALVATORE BOGNANNI rel. " REGISTRO GENERALE
4 " PAOLO SEPE " N. 35698/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR M'ED, nato a [...] nel 1965, avverso la ordinanza del Tribunale della libertà di Milano in data 4/7/2000,
Visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. S. Bognanni, Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gianfranco Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con le conseguenziali statuizioni,
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 4/7/2000 il Tribunale della libertà di Milano ha rigettato l'appello proposto da IR M'HM avverso quella emessa dal Gip presso il Tribunale della stessa sede il 5 /6/2000, e con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere già disposta nei suoi confronti. L'indagato è sottoposto ad indagini preliminari per il delitto di detenzione, a fine di spaccio, di circa 1,8 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e per il quale era stato tratto in arresto nella flagranza la notte del 2 dicembre 1999 in Corsico.
Avverso il provvedimento del Tribunale della libertà l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, col quale ne ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi:
a)inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto il Tribunale della libertà non avrebbe considerato che l'avviso al difensore era stato dato in modo intempestivo, giacché l'udienza di convalida dell'arresto era stata fissata sabato 4/12/1999 per il successivo giorno 5, mentre invece il relativo telegramma della cancelleria era stato recapitato al difensore di fiducia avv. Giovanni Marchese solo il successivo lunedì 6 alle ore 10, per come risulta dall'attestazione rilasciata a questi dall'ufficio telegrafico di Milano, succursale n. 109. La cancelleria invece avrebbe dovuto anche col mezzo del telefono dare l'avviso presso lo studio professionale, dove anche il sabato si trova qualche addetto allo stesso, o mediante la segreteria telefonica inserita nel medesimo o quella del cellulare, entrambe a conoscenza dell'ufficio. L'udienza di convalida infatti si era tenuta di domenica alla presenza di un difensore di ufficio, mentre invece avrebbe potuto essere fissata il successivo lunedì, senza con ciò che fosse superato il termine previsto per la convalida della misura adottata dagli organi di polizia giudiziaria. Nè risulta che la cancelleria avesse tentato di rintracciare telefonicamente il difensore nello studio professionale o diversamente, altrimenti avrebbe provveduto a redigere la relativa annotazione nel modulo prestampato in corrispondenza della relativa casella. Sicché sarebbe risultato gravemente vulnerato il diritto di difesa, con conseguente nullità dell'interrogatorio, della ordinanza relativa alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere adottata e della stessa udienza di convalida dell'arresto;
b)mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale della libertà avrebbe solo presunto che l'avviso mediante telegramma sarebbe andato a buon fine, e che comunque prima fosse stata tentata la comunicazione a mezzo del telefono, senza che ne fosse stata fatta la relativa annotazione per mera dimenticanza. Lo stesso Collegio altresì avrebbe ritenuto che trattandosi di sabato il tentativo di dare l'avviso al difensore comunque sarebbe stato inutile, posto che di solito in tale giorno lo studio sarebbe chiuso, senza però considerare che invece ben potesse esserci qualcuno, e comunque la cancelleria si sarebbe potuta avvalere della segreteria telefonica inserita. Lo stesso dicasi per il cellulare, la cui utenza sarebbe stata pure a conoscenza dell'ufficio.
Motivi della decisione
Le censure sono manifestamente infondate.
I) Ed invero per quanto attiene al motivo indicato con la lettera a) i Giudici dell'appello hanno messo in evidenza che l'avviso della fissazione dell'udienza di convalida può essere dato al difensore in qualsiasi forma, e non sono prescritte particolari formalità proprio per la ristrettezza dei termini. Nel caso in questione la cancelleria aveva provveduto a inviare il telegramma nella data del 4/12/1999 alle ore 12,42 per il giorno successivo, e non è dunque da imputare alla stessa il mancato tempestivo recapito del dispaccio all'interessato. Nè il giudice era tenuto a fissare l'udienza per il successivo giorno 6, e cioè di lunedì, posto che appunto la particolare brevità del termine non consente molta elasticità. Al riguardo anche questa Corte, come è noto, ha statuito che "nel procedimento per la convalida dell'arresto, dominato da una specialissima urgenza che richiede conseguentemente una procedura di estrema semplicità e praticità, il giudice, ove il difensore di fiducia dell'arrestato non risulti prontamente reperibile, deve, senza ulteriori tentativi di notifica dell'avviso e senza che si faccia luogo agli incombenti, necessariamente non solleciti, di cui all'art. 157, ottavo comma, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 167 dello stesso codice, può e deve designare un difensore di ufficio immediatamente reperibile" (VEDI SEZ. 6 SENT. 0 2338 DEL 14/11/1992 (CC. 18/06/1992) RV. 193138 IMP. Di Girolamo ed altri). Nè la cancelleria era tenuta a dare l'avviso a mezzo del telefono, essendo invece onere del difensore fare sì che comunque un dispaccio possa essere consegnato nel suo recapito. Ed invero il mancato reperimento del difensore, verificandosi il quale, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (richiamato, per quanto attiene l'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, dall'art. 391 comma secondo, cod. proc. pen.), si dà luogo alla designazione, come sostituto, di altro difensore immediatamente reperibile, non deve necessariamente risultare dall'esito negativo della notifica dell'avviso, disposta in una delle forme previste dalla legge, ma può essere accertato in qualsiasi altro modo obiettivo e documentabile (V. ANCHE SEZ. 1 SENT. 0 4811 DEL 21/12/1993 (CC. 11/11/1993) RV. 196073 IMP. Sarpa). Nel caso in specie il Tribunale ha messo in rilievo che si trattava di sabato, e quindi l'indomani di domenica, e che dunque presumibilmente proprio perché lo studio era chiuso, per come lo stesso difensore peraltro in sede di appello aveva affermato, il telegramma non era stato recapitato in tempo.
Sul punto pertanto l'ordinanza risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
II) In ordine alla doglianza indicata con la lettera b) la Corte rileva che il relativo motivo rimane assorbito dalle considerazioni svolte riguardo al precedente.
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
Dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 23, comma 1 bis Legge 8/8/1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2000