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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 554/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 554/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a [...] l'[...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Tenimento n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina BIANCO (c.f.:
), del Foro di Paola, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni C.F._2 ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Paola (Cs), al C.so Roma, Email_1 n. 3, la parte ha eletto domicilio, e
(c.f. , nato a [...] M.mo (CS) il 30.03.1980 e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio FERRARI, del Foro di Paola, (cf ) che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale, sito in Paola (Cs), alla via L. Sturzo n. 9, la Email_2 parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 19 maggio 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Paola (CS) il 30.07.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto comune con atto n. 68, parte 2, serie A, anno 2003, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli, (c.f.: ), maggiorenne non Per_1 C.F._5 economicamente autosufficiente ed ancora minorenne (c.f.: . Per_2 C.F._6
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con sentenza n. 941 del 14.12.2023;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 16.09.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero apponeva regolarmente il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza del 14.12.2023 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...] Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I ricorrenti hanno concordemente definito le condizioni del divorzio e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile ovvero di mantenimento;
2. Gli stessi vivranno separati nel reciproco rispetto;
3. La sig.ra , continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Paola (CS) alla Parte_1 via Tenimento n. 2, unitamente al figlio maggiorenne e alla minore , Per_1 Per_2 provvedendo a pagare il canone di locazione nonché le utenze domestiche relative all'uso del predetto immobile;
4. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_2 maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della predetta minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
5. I figli manterranno la residenza e/o il domicilio preferenziale presso la madre, in affido condiviso, mentre il padre potrà vedere e tenere con sé la minore quando vorrà, previo Per_2 accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: il padre potrà tenere e portare la figlia , Per_2 ovunque e dovunque, a seconda delle esigenze dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e personali della minore, nonché con lo stato di salute della stessa, il pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì (o comunque in altri giorni da stabilire di comune accordo e secondo la volontà della minore) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e/o 21.00 in caso di cena (alle 22.00 nel periodo estivo), con un pernotto settimanale, salvo diverso libero accordo fra le parti enella volonta della minore;
a settimane alterne il sabato dall'uscita da scuola sino alle 20.00 della domenica (alle 22.00 nel periodo estivo), provvedendo a prelevarla e riaccompagnarla al domicilio materno salvo diverso libero accordo fra le parti enella volonta della minore;
la figlia minore trascorrerà le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore alternando le vigilie;
sempre ad anni alterni le ferie estive per quindici/venti giorni (anche non consecutivi) da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio. Il compleanno e l'onomastico della minore saranno festeggiati ad anni alterni con ciascun genitore, se non si raggiunge l'accordo di festeggiarlo insieme, mentre i compleanni e gli onomastici dei genitori, saranno trascorsi con il genitore interessato. Le parti concordano sin d'ora che, con il trascorrere del tempo, il diritto di visita e di affidamento temporaneo del padre potrà essere modificato in ragione delle esigenze ed in considerazione della volontà espressa dalla figlia minore, nonché degli impegni anche lavorativi del padre e della madre. Su espressa richiesta della minore , anche in altri momenti, potrà stare con Per_2 l'uno o l'altro genitore;
6. I coniugi provvederanno entrambi al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità contributive, fermo restando, in ogni caso, il versamento di un assegno di mantenimento pari a complessivi € 400,00 (€ 200,00 per il figlio ed € 200,00 per la Per_1 figlia minore ), rivalutabili secondo gli Indici Istat, da parte del sig. Per_2 Controparte_1 ed in favore della sig.ra , entro il giorno Venti (20) di ogni mese;
con Parte_1 riferimento a tale punto si specifica che laddove durante il mese i figli dovessero rimanere una o due o piu settimane consecutive con il padre presso l'abitazione di costui, per assenza della madre, il Sig. non verserà alla stessa il predetto mantenimento del periodo per un CP_1 importo equivalente al mantenimento mensile diviso per le settimane in cui i figli saranno a Suo carico (ad es. due settimane equivalgono ad € 100,00 per ciascun figlio che il Sig. CP_1 potrà trattenere nel mese); tale punto avrà efficacia dall'iscrizione/deposito del presente atto. Entrambi invece contribuiranno nella misura del 50% alle spese extra assegno – debitamente e preventivamente concordate e documentate - (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale);
7. Il sig. - già dalla sottoscrizione del presente accordo - presta il proprio Controparte_1 consenso alla corresponsione in favore della sig.ra dell'intera Sua quota Parte_1 parte (50%) degli assegni figli, che verserà al predetto coniuge unitamente all'assegno di mantenimento entro il giorno Venti (20) di ogni mese;
in alternativa, il sig. Controparte_1
- già dalla sottoscrizione del presente accordo - autorizza l'Inps al pagamento diretto dell'intera Sua quota parte (50%) degli assegni figli in favore della sig.ra ; Parte_1 8. I coniugi si obbligano, sin da ora, a concedersi, come in effetti si concedono, l'assenso al rilascio del passaporto ovvero di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio;
9. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio;
10. i coniugi ciascuno nel caso di trasferimento proprio per qualsiasi motivo in altro comune di residenza che comporti il trasferimento anche della figlia minore, deve necessariamente e preliminarmente comunicarlo all'altro genitore ai fini valutativi e permissivi della minore;
11. Entrambi i genitori non frapporranno ostacoli ai figli per la frequentazione dei parenti di entrambe le famiglie di origine;
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 554/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Paola (CS) il 30.07.2003 e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto comune con atto n. 68, parte 2, serie A, anno 2003;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto degli accordi economici tra i coniugi secondo quanto riportato in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritto;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paola (Cs), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 554/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a [...] l'[...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Tenimento n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina BIANCO (c.f.:
), del Foro di Paola, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni C.F._2 ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale sito in Paola (Cs), al C.so Roma, Email_1 n. 3, la parte ha eletto domicilio, e
(c.f. , nato a [...] M.mo (CS) il 30.03.1980 e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio FERRARI, del Foro di Paola, (cf ) che dichiara di voler ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni ex artt. 125 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e presso il cui studio legale, sito in Paola (Cs), alla via L. Sturzo n. 9, la Email_2 parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 19 maggio 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Paola (CS) il 30.07.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto comune con atto n. 68, parte 2, serie A, anno 2003, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli, (c.f.: ), maggiorenne non Per_1 C.F._5 economicamente autosufficiente ed ancora minorenne (c.f.: . Per_2 C.F._6
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con sentenza n. 941 del 14.12.2023;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 16.09.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero apponeva regolarmente il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza del 14.12.2023 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...] Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I ricorrenti hanno concordemente definito le condizioni del divorzio e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altra a titolo di assegno divorzile ovvero di mantenimento;
2. Gli stessi vivranno separati nel reciproco rispetto;
3. La sig.ra , continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Paola (CS) alla Parte_1 via Tenimento n. 2, unitamente al figlio maggiorenne e alla minore , Per_1 Per_2 provvedendo a pagare il canone di locazione nonché le utenze domestiche relative all'uso del predetto immobile;
4. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_2 maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della predetta minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
5. I figli manterranno la residenza e/o il domicilio preferenziale presso la madre, in affido condiviso, mentre il padre potrà vedere e tenere con sé la minore quando vorrà, previo Per_2 accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: il padre potrà tenere e portare la figlia , Per_2 ovunque e dovunque, a seconda delle esigenze dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e personali della minore, nonché con lo stato di salute della stessa, il pomeriggio del lunedì, mercoledì e venerdì (o comunque in altri giorni da stabilire di comune accordo e secondo la volontà della minore) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e/o 21.00 in caso di cena (alle 22.00 nel periodo estivo), con un pernotto settimanale, salvo diverso libero accordo fra le parti enella volonta della minore;
a settimane alterne il sabato dall'uscita da scuola sino alle 20.00 della domenica (alle 22.00 nel periodo estivo), provvedendo a prelevarla e riaccompagnarla al domicilio materno salvo diverso libero accordo fra le parti enella volonta della minore;
la figlia minore trascorrerà le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore alternando le vigilie;
sempre ad anni alterni le ferie estive per quindici/venti giorni (anche non consecutivi) da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio. Il compleanno e l'onomastico della minore saranno festeggiati ad anni alterni con ciascun genitore, se non si raggiunge l'accordo di festeggiarlo insieme, mentre i compleanni e gli onomastici dei genitori, saranno trascorsi con il genitore interessato. Le parti concordano sin d'ora che, con il trascorrere del tempo, il diritto di visita e di affidamento temporaneo del padre potrà essere modificato in ragione delle esigenze ed in considerazione della volontà espressa dalla figlia minore, nonché degli impegni anche lavorativi del padre e della madre. Su espressa richiesta della minore , anche in altri momenti, potrà stare con Per_2 l'uno o l'altro genitore;
6. I coniugi provvederanno entrambi al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità contributive, fermo restando, in ogni caso, il versamento di un assegno di mantenimento pari a complessivi € 400,00 (€ 200,00 per il figlio ed € 200,00 per la Per_1 figlia minore ), rivalutabili secondo gli Indici Istat, da parte del sig. Per_2 Controparte_1 ed in favore della sig.ra , entro il giorno Venti (20) di ogni mese;
con Parte_1 riferimento a tale punto si specifica che laddove durante il mese i figli dovessero rimanere una o due o piu settimane consecutive con il padre presso l'abitazione di costui, per assenza della madre, il Sig. non verserà alla stessa il predetto mantenimento del periodo per un CP_1 importo equivalente al mantenimento mensile diviso per le settimane in cui i figli saranno a Suo carico (ad es. due settimane equivalgono ad € 100,00 per ciascun figlio che il Sig. CP_1 potrà trattenere nel mese); tale punto avrà efficacia dall'iscrizione/deposito del presente atto. Entrambi invece contribuiranno nella misura del 50% alle spese extra assegno – debitamente e preventivamente concordate e documentate - (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale);
7. Il sig. - già dalla sottoscrizione del presente accordo - presta il proprio Controparte_1 consenso alla corresponsione in favore della sig.ra dell'intera Sua quota Parte_1 parte (50%) degli assegni figli, che verserà al predetto coniuge unitamente all'assegno di mantenimento entro il giorno Venti (20) di ogni mese;
in alternativa, il sig. Controparte_1
- già dalla sottoscrizione del presente accordo - autorizza l'Inps al pagamento diretto dell'intera Sua quota parte (50%) degli assegni figli in favore della sig.ra ; Parte_1 8. I coniugi si obbligano, sin da ora, a concedersi, come in effetti si concedono, l'assenso al rilascio del passaporto ovvero di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio;
9. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio;
10. i coniugi ciascuno nel caso di trasferimento proprio per qualsiasi motivo in altro comune di residenza che comporti il trasferimento anche della figlia minore, deve necessariamente e preliminarmente comunicarlo all'altro genitore ai fini valutativi e permissivi della minore;
11. Entrambi i genitori non frapporranno ostacoli ai figli per la frequentazione dei parenti di entrambe le famiglie di origine;
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 554/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Paola (CS) il 30.07.2003 e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto comune con atto n. 68, parte 2, serie A, anno 2003;
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto degli accordi economici tra i coniugi secondo quanto riportato in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritto;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paola (Cs), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo