Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2003, n. 15433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15433 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ронено SERVITJ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PASSAGGLO Dott. NI VELLA - Presidente R.G.N. 21263/00 25745/001 5 4 3 3 /0-331374 Dott. Giandonato NAPOLE Dott. EN COLARUSSO Rep. 4072 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud. 08/05/03 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO EVANGELISTI I LOTTO PIAZZA BERARDI 37 CECCANO, in persona Amm.re pro tempore IN ES, EL RM, IN ES in proprio, HI TA, RE AF, ME IM in proprio e quale erede di ME LI, AN AR IA, OS OS, nella qualità di eredi di AN NT, OL LU, LU DI, ME SA, nella qualità di eredi di ME LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 2003 BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato M CRISTINA SALVUCCI, difesi dall'avvocato ANIELLO PULLANO, giusta 757 -1- delega in atti;
- ricorrenti
contro
AVERSA PATRIZIA, AVERSA VITTORINA, AVERSA MAURO, AVERSA MARCO, AVERSA VINCENZO, DI ANNA;
intimati e sul 2° ricorso n ° 25745/00 proposto da: PATRIZIA, AVERSA VITTORINA, AVERSA MAURO, AVERSA AVERSA MARCO, AVERSA VINCENZO, DI ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell'avvocato ES CAPECCI, と mt difesi dagli avvocati GIUSEPPE CATELLI, VINCENZO - PIZZUTELLI, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CONDOMINIO EVANGELISTI I LOTTO PIAZZA BERARDI in qualità di Amm.re pro tempore IN ES, RM, IN ES in proprio, EL HI TA, RE AF, ME IM, in proprio e quale erede di ME LI, AN AR IA, OS OS, in qualità di eredi di AN NT, OL LU, LU DI, ME SA, in qualità di eredi di ME LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BUCCARI 3, presso 10 studio dell'avvocato AR CRISTINA -2- - SALVUCCI, difesi dall'avvocato ANIELLO PULLANO, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 765/99 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 17/09/99; udita la relazione della causa svolta nella 'pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato PULLANO Aniello, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito 1'Avvocato EN PIZZUTELLI, difensore dei resistenti che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale, rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. -3- 2 Svolgimento del processo SE LI - NI DI, ON MA e ON AS, quali eredi di ON VI - ON AS in proprio - LM AN IO NC in proprio e quale amministratore del condominio - Evangelisti I lotto Piazza Berardi 37 di Ceccano - OC AR - OT MA OS e MO OS quali eredi di OT NI - Fio- rentino FF – ER GE - AN NZ - LI LU - FE PP - LL FR - NE NI - Mastrogiaco- mo OM proponevano appello avverso la sentenza del 5/4/1994 con la - quale il pretore di Frosinone, adito in sede possessoria, aveva rigettato la domanda di reintegra del possesso: a) della servitù di passaggio attraverso il locale garage ubicato in Ceccano, Piazza Berardi 37, per mezzo della porta - interna condominiale e quella esterna del garage stesso;
b) dell'accesso a quest'ultimo per l'uso e la manutenzione degli impianti condominiali. ん Resistevano al gravame gli appellati IZ, OR, RO, AR, EN RS e BU NN. Con sentenza 17/9/1999 il tribunale di Frosinone, in parziale accoglimento del gravame, ordinava agli appellati di reintegrare il condominio appellante, in persona dell'amministratore in carica, nel possesso della servitù di pas- saggio dall'edificio condominiale al locale autorimessa attraverso la porta interna d'accesso e ciò mediante consegna di una copia delle relative chiavi e con divieto per il consegnatario di concederne l'uso personale a terzi. Il tribunale osservava: che il locale in questione era di proprietà degli ap- pellati e destinato ad autorimessa pubblica;
che inconferente era il richiamo alla lettera 24/8/1976 che RS EN, all'epoca amministratore del 3 condominio, aveva inoltrato al proprietario di allora, OS EM, per rivendicare il possesso del garage e della servitù di passaggio, in quanto l'autore aveva agito per conto di numerosi condomini e non dell'intero con- dominio;
che, in ordine all'asserito esercizio da parte degli appellanti della S servitù di passaggio da e per l'edificio condominiale a diverso titolo, la pro- va era carente poiché le deposizioni raccolte non indicavano affatto episodi specifici di esercizio effettivo del transito dei singoli appellanti che non fos- se strumentale ed accessorio al deposito in custodia dei veicoli presso il ga- rage;
che, pur avendo i vari amministratori fornito ai condomini le chiavi della porticina interna d'accesso al garage, difettava la prova del consenso delle controparti;
che peraltro, imponendo l'articolo 1066 c.c. sulle questio- ni di possesso delle servitù la valutazione della pratica dell'anno precedente, non vi erano da parte dei testi escussi sicuri riferimenti temporali a tale pe- riodo;
che, in relazione alla tesi del passaggio per gettare la spazzatura nei bidoni esterni all'entrata del garage, occorreva richiamare la nota del comu- ne di Ceccano del 13/3/1990 secondo la quale i cassonetti della spazzatura erano stati spostati dall'entrata del garage nel periodo 1986-1988; che era fondato l'appello del condominio posto che l'esistenza di condotte e tuba- zioni condominiali era stata ammessa dagli stessi appellati;
che dalle depo- sizioni testimoniali risultava la presenza nel locale autorimessa di saracine- sche a servizio delle dette condotte e di tombini fognari del fabbricato;
che tale circostanza, in uno alla provata comproprietà della porticina d'accesso, dava conto della destinazione del padre di famiglia con le relative facoltà possessorie da esercitarsi al bisogno e non emulativamente;
che la prova del possesso, era nello stato dei luoghi;
che lo spoglio consisteva nella sostitu- 4 zione delle chiavi della porta comune con conseguente impedimento all'amministratore di verificare la funzionalità dei servizi;
che pertanto an- dava accordata la tutela nello stretto ambito delle necessità condominiali. Il condominio Evangelisti I lotto Piazza Berardi 37 di Ceccano, Gugliel- metti AN, NI NC in proprio, OC AR, Fioren- tino FF, ON AS in proprio e quale erede di ON VI, unitamente ai coeredi ON MA e UC DI, OT MA OS e MO OS quali eredi di OT NI e LI LU hanno chiesto la cassazione della sentenza del tribunale di Frosinone con ricorso articolato in due parti sorrette, rispettivamente, da due e da sei motivi. Gli RS e la BU hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso inci- dentale affidato a due motivi. I ricorrenti principali hanno resistito con con- troricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memo- rie. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. -In via preliminare va esaminato – per il suo carattere eventualmente assor- bente rispetto ai primi due motivi del ricorso principale - il primo motivo del ricorso incidentale con il quale gli RS e la BU denunciano: vio- lazione e falsa applicazione degli articoli 1140 e seguenti c.c. e delle norme in materia di possesso e, in particolare, dell'art. 1141 c.c.; omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c.; vizi di motivazione. Deducono i ricorrenti in- cidentali che altro è il possesso degli impianti condominiali ed altro è il pos- sesso della servitù di passaggio al fine di accedere a tali impianti. La senten- 5 za impugnata ha ravvisato detto ultimo possesso da due circostanze: la pre- senza nel garage di due saracinesche condominiali ( senza che si sia mai ve- rificato il profilarsi della necessità di azionare le saracinesche ) e l'asserita (e non provata e non motivata ) comproprietà della porta di accesso al gara- ge. Sarebbe stato invece necessario la prova da parte del condominio dell'avvenuto potere di fatto sulla cosa da parte del suo amministratore: tale prova non è stata fornita. Il tribunale non ha neanche esaminato le risultanze processuali per accertare l'avvenuto accesso da parte dell'amministratore del condominio nel locale garage per raggiungere gli impianti condominiali, accesso non ravvisabile per la sola esistenza di detti impianti. Il motivo è infondato atteso che, come rilevato dal tribunale, la prova del possesso della servitù di passaggio emerge con evidenza dallo "stato dei luoghi", ossia dalla pacifica presenza nel locale autorimessa di saracinesche a servizio di condotte e tubazioni condominiali e dalla non contestata esi- stenza di una porticina di collegamento tra l'edificio condominiale ed il lo- cale garage. Da ciò l'accertamento del necessario esercizio della servitù di passaggio da parte dell'amministratore del condominio costretto ad aprire la detta porticina per poter raggiungere - dopo l'attraversamento di parte della porzione immobiliare degli RS - gli impianti condominiali. E' appena il caso di osservare poi che in tema di servitù di passaggio è irri- i levante la sporadicità dell'esercizio dell'uso relativo: il passaggio corri- sponde ad un interesse che non richiede una frequente utilizzazione del tran- sito. Perché possa ritenersi che un soggetto sia in possesso di una tale ser- vitù occorre che l'attività umana esplicata per la sua utilizzazione sia ripe- tuta con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo domi- 6 nante ed al contenuto stesso della utilità perseguita. Il carattere saltuario dell'esercizio delle servitù discontinue non ostacola quindi l'esperibilità delle azioni a tutela del possesso, dovendo esso essere valutato in relazione alle peculiari caratteristiche ed esigenze delle servitù stesse, essendo suffi- ciente, una volta instaurata sul bene la relazione di fatto sostenuta dal relati- vo "animus possidendi", che il bene possa continuare a considerarsi nella virtuale disponibilità del possessore, che può venir meno soltanto in presen- za di chiari ed univoci segni dell""animus derelinquendi". Nella specie il possesso della servitù di passaggio è stato coerentemente ravvisato dal giudice di appello dalle sopra indicate circostanze di fatto (porticina e saracinesca posta a protezione di beni condominiali ) con con- seguente consapevolezza per l'amministratore del condominio di poter in ogni momento autonomamente ed a propria discrezione ove ravvisata la - necessità - raggiungere ( per ispezione ed eventuali interventi di manuten- zione o riparazione) gli impianti condominiali ubicati nel locale autorimes- sa attraverso la porticina di collegamento tra edificio condominiale e garage. Del tutto irrilevante è la circostanza sulla quale hanno in particolare insi- - stito i ricorrenti incidentali - relativa all'asserito mancato verificarsi, nel pe- riodo di durata dei giudizi di merito, della necessità per il condominio di raggiungere la detta saracinesca al fine di ispezionare gli impianti condo- miniali. La detta circostanza non è certo idonea ad escludere il possesso della servitù di passaggio in questione tipicamente discontinua e collegata al sorgere di situazioni oggettive tali da rendere effettiva la necessità di eser- citarla: sicché correttamente il tribunale non ha considerato non attribuen- dovi alcuna rilevanza - il fatto della mancata utilizzazione per alcuni anni 7 ± dell'accesso in questione. Il possesso, una volta acquistato corpore ed ani- mo può conservarsi solo animo e la semplice astensione dal concreto eserci- zio di esso non è circostanza idonea a farne ritenere avvenuta la cessazione e la perdita salva la prova ( nella specie non fornita ) della volontà di abban- donare il possesso, ossia dell'animus derelinquendi. Quanto poi al concorso dell'animus possidendi esso è oggetto di un accer- tamento di fatto che è stato correttamente effettuato dal tribunale: il risultato di tale indagine si sottrae al controllo di legittimità essendo sorretto da mo- tivazione logica ed adeguata con coerente riferimento alla presenza nel lo- cale garage di alcuni impianti condominiali ed alla esistenza della porticina che mette in comunicazione l'edificio condominiale e il detto locale. Con il primo motivo della prima parte del ricorso principale - relativa alla esclusione dei singoli condomini dal beneficio della reintegra del possesso limitato dal giudice di appello alla sola persona dell'amministratore con esclusione dei singoli condomini considerati terzi rispetto al condominio - i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1168 c.c. in riferimento agli art. 1140, 1117, 1118, 1102, 1130, 1131, 1387 e 1388 c.c., nonché vizi di moti- vazione. Ad avviso dei ricorrenti principali è errata la distinzione tra l'esercizio del possesso della servitù ad opera dell'amministratore e quello ad opera dei condomini, come è erronea la distinzione tra soggetto rappre- sentante e soggetti rappresentati. La detta distinzione è inammissibile risol- vendosi in una non consentita attribuzione al condominio della qualità di soggetto giuridico diverso ed in contrapposizione rispetto ai singoli condo- mini i quali non possono essere privati del potere diretto sulla cosa comune da esercitare direttamente e non solo per mezzo dell'amministratore. g ± I ricorrenti principali, con il secondo motivo della prima parte del ricorso, denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e vizi di motivazione sostenendo che il tribunale, nel limitare la reintegra in favore del condominio e non anche dei singoli condomini, ha esorbitato dall'ambito costituito dalla contrapposte richieste delle parti limitate, rispet- tivamente, all'accoglimento ed al rigetto della domanda di reintegra. Le dette censure -che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione logica e giuridica che le collega – sono infondate. Il tribunale non si è posto in contrasto con il principio pacifico nella giuri- sprudenza di legittimità secondo cui la legittimazione dell'amministratore del condominio ad esercitare azioni a tutela del possesso della cosa comune non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi o comuni ( sentenze 28/8/2002 n. 12588; 7/8/2002 n. 11882; 7130/2001). Nella specie il giudice di secondo grado non ha contestato la legittima- zione dei singoli condomini ad agire - unitamente all'amministratore del condominio a difesa del possesso della servitù di passaggio attraverso il www. locale garage in questione esercitata dall'amministratore non emulativa- mente bensì per soddisfare il bisogno di raggiungere beni di proprietà con- dominiale (condotte e tubazioni condominiali ) al fine di procedere alla manutenzione di tali beni. Il tribunale ha solo accordato la chiesta tutela possessoria dando gli oppor- tuni chiarimenti in ordine alle modalità di reintegra del possesso in conside- razione della necessità dell'amministratore del condominio ( o dei suoi inca- ricati tecnici) di verificare la funzionalità dei servizi comuni. 0 Va peraltro segnalato che dalla lettura degli atti processuali - attività con- sentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo ) del vi- zio denunciato con il secondo motivo relativo all'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. la richiesta di reintegra nel possesso della servitù di passaggio per accedere ai servizi condominiali risulta essere stata formulata solo dall'amministratore del condominio e non dai condomini. Nelle conclusioni riportate nell'epigrafe delle sentenze di primo e di secondo grado risulta ri- chiesta dai ricorrenti la reintegra nel possesso "dell'accesso nel garage per l'uso e la manutenzione dei servizi ed impianti comuni da parte dell'amministratore o di chi per esso" ( sentenza del pretore) ovvero la re- integra nel possesso dei servizi condominiali "a favore dell'amministratore del condominio IO NC " ( sentenza del tribunale ). Va infine evidenziato che la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non è configurabile qualora il giudice, lascian- do fermi il petitum ed i fatti posti dalla parte a giustificazione delle doman- de, tragga da essi le debite conseguenze giuridiche senza far derivare effetti giuridici diversi e più ampi di quelli cui tendeva la domanda, ovvero, nei li- miti delle domande, regoli l'attuazione della pretesa imponendo modalità strumentalmente idonee a contemperare l'esercizio degli appositi diritti egualmente meritevoli di tutela giuridica. -Nel caso in esame correttamente il tribunale tenuto conto delle richieste come sopra formulate dai condomini e dall'amministratore del condominio ed avuto riguardo all'esercizio del passaggio dall'edificio condominiale al locale garage attraverso la porta interna di accesso all'unico fine di raggiun- gere i servizi condominiali per verificarne la funzionalità - ha disposto la 10 reintegra del possesso mediante la consegna di una copia della chiave di detta porta al solo amministratore con inibizione per quest'ultimo di conce- dere a terzi l'uso di tale chiave da consegnare esclusivamente ad eventuali incaricati tecnici, non esclusi tra questi ultimi i singoli condomini autorizzati in tal caso a transitare per il locale garage per controllare la funzionalità dei beni condominiali in questione e non certo per soddisfare esigenze personali come, ad esempio, raggiungere l'uscita del locale autorimessa. Con il primo motivo della seconda parte del ricorso principale - relativa alla pronuncia di rigetto della domanda dei condomini volta all'accertamento del loro possesso della servitù di passaggio a piedi dalla porta condominiale at- traverso il locale garage fino alla porta esterna - i ricorrenti condomini de- nunciano violazione e falsa applicazione di norma di diritto e vizi di moti- vazione. I ricorrenti lamentano il mancato esame del contenuto della lettera 24/8/1976 a firma dell'allora amministratore del condominio RS Vin- cenzo ( avente valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.) valutata dal tribunale con riferimento solo al possesso del posto auto e non anche alla domanda di reintegra nel possesso del passaggio a piedi attraverso il garage. Con il secondo motivo della seconda parte del ricorso principale i singoli condomini denunciano violazione dell'articolo 2697 c.c. in riferimento all'articolo 1168 c.c. sostenendo che il tribunale ha errato nel porre a carico di essi ricorrenti l'onere della prova del loro passaggio pedonale ( evidente- mente ritenuto provato ) non strumentale ed accessorio all'uso del posto auto. Al contrario il giudice di appello doveva ritenere sufficiente la prova del "fatto" passaggio senza necessità della prova del relativo titolo giuridico 11 spettando alla controparte dimostrare la strumentalità e l'accessorietà di quel "fatto” al deposito in custodia dei veicoli nel garage. Con il terzo motivo della seconda parte del ricorso principale i condomini denunciano violazione della regola di cui all'art. 2697 c.c. anche in riferi- mento agli art. 2727-2729 c.c. laddove il tribunale, dato atto che tutti gli amministratori condominiali avevano sempre fornito ai singoli condomini le chiavi della porticina d'accesso al garage, ha negato la rilevanza probatoria di tale circostanza per un asserito difetto al riguardo della "prova del con- senso delle controparti”. Secondo i ricorrenti principali la consegna delle chiavi a tutti i condomini per trenta anni non può essere avvenuta clandesti- namente e senza il consenso, espresso o tacito, dei titolari del garage. Con il quarto motivo della seconda parte del ricorso principale i singoli condomini denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 99 c.p.c., 1066 e 2697 c.c., nonché vizi di motivazione, in relazione alla statui- zione della sentenza impugnata concernente l'insufficienza delle prova sul possesso della servitù di transito in sé ( in considerazione del carattere di- scontinuo della servitù stessa) e con riferimento alla pratica dell'anno pre- cedente e di cui al citato articolo 1066 c.c. Secondo i ricorrenti principali gli elementi diretti ed i riferimenti temporali alla pratica dell'anno precedente sono tutt'altro che carenti tenuto conto della deposizione dei testi escussi. Con il quinto motivo della seconda parte del ricorso principale i singoli condomini denunciano vizi di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. per aver il giudice di appello valorizzato la certifica- zione rilasciata dal comune di Ceccano con nota del 13/3/1990 siccome non contestata, laddove invece detta produzione era stata contestata. Peraltro si 12 tratta di un documento amministrativo, dal contenuto vago e generico, non in contrasto con le deposizioni dei testi escussi. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esami- nate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza e che, pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono tutte, quale più quale meno, essenzialmente: a) nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dal giudice del merito in ordine alla sussistenza o meno dell'asserito possesso vantato dai singoli condomini della servitù di passaggio attraverso il locale garage per raggiungere l'uscita di tale locale;
b) in una critica dell'apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito ( omesso od errato esame di risultanze istruttorie, prefe- renza conferita ad alcune prove rispetto ad altre ) incensurabile in questa se- de di legittimità perché sorretto da motivazione adeguata ed immune da er- rori di diritto. Il sindacato di legittimità è sui detti punti limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che con- senta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Inammissibilmente i ricorrenti prospettano una di- versa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da con- sentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio con- vincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la conclu- 13 denza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostra- re i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argo- mentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per im- plicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motiva- zione, né le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Occorre premettere che l'indagine del giudice del merito, volta ad accer- tare la sussistenza o meno delle attività tipiche dell'esercizio del possesso della servitù di passaggio, implica un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione. Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di elementi e circostanze qualificanti, ha coerentemente affermato nel pieno rispetto - delle regole che disciplinano l'onere della prova e con ragionamento inec- cepibile che l'accertata situazione di fatto era tale da escludere la richiesta - tutela possessoria della servitù di passaggio pedonale ( attraverso il locale garage) da e per l'edificio condominiale assertivamente esercitata da parte dei singoli condomini per soddisfare esigenze diverse da quella di raggiun- gere il proprio veicolo ricoverato nell'autorimessa in questione in virtù di un apposito contratto di deposito e custodia. 14 Il tribunale è pervenuto a tale conclusione attraverso argomentazioni com- plete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata. Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. -Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie in partico- lare con gli argomenti sviluppati con il secondo, il terzo ed il quarto motivo ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle com- piute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale de- libato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi dei condomini ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle con- trapposte tesi dei proprietari del locale autorimessa. In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ri- correnti pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle ac- certate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le loro aspettative e confutazioni. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. 15 ----- Va peraltro segnalato che le censure mosse con il primo ed il quinto motivo concernenti, rispettivamente, l'omesso o l'erroneo esame della lettera del 24/8/1976 a firma dell'allora amministratore del condominio RS Vin- cenzo e della certificazione rilasciata il 13/3/1990 dal comune di Ceccano per non sono meritevoli di accoglimento, oltre che la loro incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità: il ricorso è infatti sul punto carente per non aver i condomini riportato e preci- sato il contenuto specifico e completo delle dette risultanze istruttorie che sarebbero state mal ( o non ) considerate dal giudice di secondo grado. Tale omissione non consente né di ricostruire - in base esclusivamente ad } alcune isolate parti - il senso complessivo delle citate risultanze istruttorie, né di verificare l'incidenza causale del lamentato vizio di motivazione ( per- ché omessa, insufficiente o contraddittoria ) e la decisività degli argomenti non (o mal) considerati in quanto idonei ad indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. In proposito occorre ribadire che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie (nel caso in esame prove documentali ) ha l'onere di specificare il contenuto delle prove non ( o mal) esaminate indicando le ragioni del carattere decisi- vo dell'asserito vizio di valutazione: nella specie il detto onere non è stato rispettato dai ricorrenti principali. Correttamente poi il tribunale non ha attribuito rilevanza alla tesi dei ri- correnti circa la consegna da parte degli amministratori condominiali ai sin- goli condomini della chiave della porticina interna d'acceso al garage. Sul punto il giudice di secondo grado ha posto in evidenza che non era stata for- 16 nita la prova del consenso dato dai proprietari del locale garage alla conse- gna della chiave ai singoli condomini i quali peraltro non avevano assolto l'onere probatorio, sugli stessi incombenti, di aver di fatto esercitato la fa- coltà di passaggio pedonale. Va altresì aggiunto che il giudice di appello ha richiamato la disposizione dettata dall'art. 1066 c.c. come mero argomento complementare ed ulteriore al solo fine di rafforzare il già formato giudizio circa l'insufficienza delle prove in ordine al possesso della servitù di transito ( indipendente dal pas- saggio per la fruizione del posto macchina) da parte dei singoli condomini. Con il sesto motivo della seconda parte del ricorso principale il solo Gu- glielmetti AN denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2735 c.c., nonché vizi di motivazione, per non essersi il tribunale avveduto che RS OR aveva reso confessione all'udienza del 28/3/1990 in ordine alla circostanza del possesso da parte di esso LM delle chia- vi del lucchetto della porta centrale del garage, chiave consegnata per uso personale non collegato all'uso del posto macchina. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato va segnalato che la censura in esame riguarda la valutazione delle dichiarazioni rese dalla resistente RS OR all'udienza del 28/3/1993: il ricorrente non ha però rispettato l'obbligo di riportare per este- so il contenuto specifico e completo delle dette dichiarazioni che non sareb- bero state considerate dal giudice di secondo grado. Sotto altro aspetto va rilevato che nella sentenza impugnata non si fa al- cun riferimento a quanto dichiarato da RS OR nel corso del giudi- zio di primo grado e non risulta (né è stato dedotto nella censura in esame 17 come formulata) essere stata prospettata nei motivi di appello la questione relativa agli effetti confessori derivanti da tali dichiarazioni. La detta que- stione non può pertanto essere formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione non risultando che abbia formato oggetto del contraddittorio nel precedente grado del giudizio. Al riguardo è appena il caso di ribadire il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudicato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. Va infine esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale gli RS e la BU denunciano vizi di motivazione circa l'apodittica af- fermazione secondo cui i condomini avrebbero avuto la chiave della porta di accesso al garage dai vari amministratori anziché dai vari gestori. Secondo i ricorrenti incidentali la sentenza impugnata non indica le fonti di prova po- ste a sostegno di tale affermazione contrastata dalle deposizioni testimoniali. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse mancando la soccom- benza che è il presupposto dell'impugnazione. Come questa Corte ha avuto modo di precisare (tra le ultime, sentenza 11/2/2002 n. 1902 ) il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi inte- resse, si applica anche al giudizio di impugnazione nel quale l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giu- 18 $ ridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, alla soccombenza nel precedente giudizio - intesa quale effetto pregiudizievole derivante dalla decisione - in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile. Nella specie i ricorrenti incidentali, con il motivo in esame, censurano un'affermazione della corte di appello dalla quale ( a prescindere dalla sua fondatezza) non deriva alcun effetto pregiudizievole per gli RS e la Li- burdi in quanto collegata ad un capo della sentenza impugnata con il quale è stata rigettata la richiesta di tutela possessoria relativa all'asserito ( e rite- nuto non provato dal giudice di secondo grado) esercizio della servitù di passaggio dei singoli condomini autonomo ed indipendente - in quanto non strumentale ed accessorio – rispetto al transito necessario per il deposito in custodia dei veicoli nel locale garage in questione. In conclusione devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità van- no compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 8 maggio 2003 Il presidente Il consigliere estensore скина IL CANCELLIERE C1 NC Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2003 Roma IL CANCELLIERE C1